Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2009.77
8050/106
Bellinzona
6 ottobre 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 31 marzo 2009 presentato da
RI 1
contro
la decisione 20 marzo 2009 n. 8050/106 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 22 aprile 2009 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.La CRTE 1con decisione 20 marzo 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'700.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:
"Ha omesso, quale responsabile della ditta __________, di far osservare ai propri autisti le disposizioni dellOLR1 concernenti lo scaricamento dei dati dellodocronografo digitale. Ha pure omesso di conservare tutta la documentazione in modo conforme alle prescrizioni.
Fatti accertati il 21 settembre 2009 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 56, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 16a, 18, 21 cpv. 2 e 4 OLR1.
B.Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo in sostanza una riduzione della multa.
C.La, con comunicazione 22 aprile 2009, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2.Giusta lart. 16a OLR1 se il veicolo è provvisto di odocronografo digitale, i datori di lavoro e i conducenti indipendenti devono provvedere affinchéi dati siano scaricati dalla memoria dellodocronografo e caricati su un supporto di memorizzazione esterno (lett. a).
Essi devono inoltre conservare, per tre anni, ordinati per conducente, presso la sede dellazienda, tutti i dati scaricati sia dalla memoria dellodocronografo digitale sia dalle carte del conducente e dellazienda e le rispettive copie di sicurezza (art. 18 cpv. 3 lett. b OLR1).
Chiunque viola le disposizioni sul controllo (art. 1318) è punito con la multa (art. 21 cpv. 2 OLR1; sulla base dellart. 103 cpv. 1 LCStr che conferisce facoltà al Consiglio federale di comminare la multa alle persone che violano le sue prescrizioni di esecuzione alla LCStr).
3.La CRTE 1 rimprovera al multato in applicazione delle predette disposizioni di averomesso, quale responsabile dellomonima ditta individuale, di far osservare ai propri autisti le disposizioni dellORL1 concernenti lo scaricamento dei dati dellodocronografo digitale; lautorità gli rimprovera inoltre di aver omesso di conservare tutta la documentazione in modo conforme alle prescrizioni.
La decisione impugnata trae origine da un rapporto di contravvenzione allestito nellambito di un controllo aziendale avvenuto il 21 gennaio 2009 ad opera di agenti della Polizia cantonale, Reparto del traffico-ufficio OLR, i quali hanno precisato quanto segue:
() durante il controllo aziendale abbiamo constatato che dai veicoli equipaggiati con odocronografo digitale non erano mai stati scaricati i dati necessari. Inoltre come iscritto sul rapporto di controllo aziendale(sottoscritto dallinsorgente, ndr), la documentazione era archiviata per veicolo e non per autista come dispone lOrdinanza Lavoro Riposo.
(cfr. rapporto di contro-osservazioni 20 aprile 2009, sul quale il ricorrente è rimasto silente nonostante il termine assegnatogli da questo giudice).
4.Linsorgente nel proprio gravame si esaurisce nelle seguenti considerazioni:
Con la presente si contesta la cifra di CHF 1'840.- che per il sottoscritto sembra sproporzionata, perché di fatto, gli agenti preposti al controllo hanno potuto controllare tutta la documentazione, non come scritto nella decisione omessa, ma bensì solo scaricato i dati delle carte conducenti in ritardo. Ribadisco dunque di non aver omesso niente, ma bensì, come scritto, colpevole solo di aver scaricato i dati in ritardo.
5.In concreto, al ricorrente non viene rimproverato il fatto che i suoi conducenti non abbiano fatto uso dei mezzi di controllo, bensì che non hanno scaricato i dati dallodocronografo digitale e che gli stessi non sono stati conservati secondo le vigenti disposizioni, ovvero non sono stati ordinati per conducente, ma unicamente per veicolo, circostanze che egli a ben vedere non contesta.
Così stando le cose, entrambi gli addebiti mossigli in qualità di responsabile OLR della ditta risultano fondati.
6.Quo alla commisurazione della multa, la stessa, tenuto conto del numero di autisti coinvolti e del lasso di tempo che entra in considerazione, risulta confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa (negligenza) e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
La generica doglianza circa la mancata proporzionalità della pena non è sufficiente per giustificare qualsivoglia riduzione. In difetto di ulteriori elementi che attestino la sua situazione finanziaria, non vi è quindi spazio per scostarsi dalla decisione impugnata.
Rimane comunque salva la facoltà del ricorrente di chiedere una rateazione al competente ufficio incassi.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 56, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 16a, 18, 21 cpv. 2 e 4 OLR1; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata è confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).