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30.2009.75

Inosservanza del segnale "zona pedonale"

Ticino · 2010-10-06 · Italiano TI
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Incarto n.30.2009.75

6154/105

Bellinzona

6 ottobre 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 12 marzo 2009 presentato da

RI 1

contro

la decisione 27 febbraio 2009 n. 6154/105 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 16 aprile 2009 presentate dalla CRTE 1,;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

che CRTE 1con decisione 27 febbraio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti fatti accertati il 12 novembre 2008 in territorio di __________:

"Alla guida del veicolo TI __________ non osservava il segnale ‘zona pedonale’ “;

che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 22c cpv. 1 OSStr;

che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento;

che la CRTE 1, con comunicazione 16 aprile 2009, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;

considerato                      in diritto

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine;

che con rapporto di contravvenzione 22 dicembre 2008, la Polizia __________ ha avviato la procedura ordinaria nei confronti della ricorrente, assegnandole un termine di 15 giorni per inoltrare eventuali osservazioni, ciò che l’insorgente ha fatto con scritto 4 gennaio 2009, accluso al rapporto di controsservazioni 9 aprile 2009 dell’agente denunciante;

che il 12 gennaio 2009 la polizia ha trasmesso all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione il rapporto di contravvenzione, con l’indicazione, verosimilmente dovuta a una svista, secondo cui“non ci sono pervenute osservazioni”(cfr. crocetta apposta in basso a destra);

che la CRTE 1 ha quindi emanato la risoluzione considerando, a torto, che“nei termini di legge non sono state presentate osservazioni”;

che è indubbioche la mancata presa in considerazione delle osservazioni prima di emanare la decisione viola il diritto di essere sentito del ricorrente;

che tale violazione comporta unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, DTF 115 Ia 8);

che in queste circostanze il ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito;

che a titolo abbondanziale, si rileva nondimeno come le giustificazioni addotte dall’insorgente non appaiano d’acchito prive di fondamento, tant’è che la CRTE 1, presso atto delle stesse, si è rimessa al giudizio della Pretura penale;

che visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse di giustizia né spese;

per questi motivi                 visti gli art. 29 Cost.; 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 22c cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.Il ricorsoè accoltoe la decisione impugnata è annullata.

2.Non si prelevano né tasse né spese.

3.Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria: