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Incarto n.30.2009.6
34902/805
Bellinzona
29 gennaio 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 22 dicembre 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 19 dicembre 2008 n. 34902/805 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 27 gennaio 2009 presentate dalla CRTE 1,, la quale propone laccoglimento del gravame;
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
che con decisione 19 dicembre 2008 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per averposteggiato il veicolo ZH __________ omettendo di porre il tagliando di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile, il 12 agosto 2008 a __________;
che il ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice lamentando di non aver trovato alcun avviso di contravvenzione sul parabrezza della sua auto, né di averne ricevuto uno successivamente per posta;
che si dichiara disposto a pagare limporto di fr. 40.- inerente la multa, ma chiede di essere dispensato da tasse e spese;
che dallesame degli atti non si può concludere con certezza che linsorgente abbia ricevuto un avviso di contravvenzione, che gli avrebbe permesso di saldare la multa in procedura disciplinare, né il rapporto di contravvenzione 30 settembre 2008, inviato al suo domicilio dalla Polizia comunale di __________ con lassegnazione del termine per presentare eventuali osservazioni;
che in linea di principio la mancata ricezione del rapporto di contravvenzione e la relativa assegnazione di termine per osservazioni comporta lannullamento in ordine della decisione per violazione del diritto di essere sentito;
che lannullamento in ordine avrebbe come conseguenza la ripresa ex novo della procedura;
che motivi di economia processuale non giustificano in concreto, per quel che si dirà in appresso, lannullamento in ordine;
che il ricorrente infatti, seppur manifestando un certo stupore per linfrazione ascrittagli, non la contesta, ma si limita a chiedere un bollettino di versamento di fr. 40.- per poter saldare limporto della multa, senza gli oneri legati alla procedura ordinaria;
che in definitiva nulla induce a ritenere che linsorgente non avrebbe pagato la sanzione nei termini della procedura disciplinare che non prevede spese se ne avesse avuto conoscenza;
che il ricorso deve di conseguenza esser accolto e la decisione impugnata riformata nel senso di defalcare gli oneri processuali di primo grado;
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 7 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè accoltoe la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 40.-, senza tasse e spese.
2.Non si prelevano né tasse né spese per lodierno giudizio.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: