Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 cpv. 1 lett. i OCP, ossia di un delitto ai sensi dellart. 17 LCP, che pertanto avrebbe dovuto essere perseguito dal Ministero pubblico;
che il ricorrente, dal canto suo, contesta la decisione della Divisione dellambiente, ritenendo di non aver commesso linfrazione rimproveratagli, né come coautore, né come complice, né tantomeno come istigatore. In effetti, egli si sarebbe semplicemente trovato a bordo del veicolo dellamico e non avrebbe usato il faro, tantomeno avrebbe avuto lidea di farlo. Anzi, egli avrebbe persino avvertito il compagno di non utilizzare la torcia poiché è un mezzo proibito (cfr. ricorso, pag. 2);
che, per contro, a detta dellAutorità di prime cure, i tentativi dellinsorgente di sottrarsi alle sue responsabilità sarebbero vani. In effetti, se veramente egli non avesse condiviso loperato del signor __________ avrebbe dovuto abbandonare il veicolo almeno dopo che questultimo aveva fatto uso per la seconda volta del faro mobile. Rimanendo a bordo dellauto egli si sarebbe dunque reso colpevole, né più né meno di chi maneggiava il faro, di uninfrazione alla legislazione venatoria (cfr. osservazioni, pag. 2);
che il ricorrente nel proprio interrogatorio ha dichiarato() Giunti in località cimitero __________, sono salito a bordo dellauto dellamico __________, con lo scopo di percorrere qualche centinaio di metri in direzione __________ per poi scendere e appostarmi per la caccia. Ad un certo momento lamico__________ha preso in mano un faro mobile ed ha fatto uso di questultimo per osservare qualche cervo. Io non ero al corrente che questi aveva con se un faro e con mia sorpresa ne ha fatto uso. Ho subito detto al __________ di spegnere il faro in quanto è un metodo proibito. Dopodiché sono sceso in zona __________ e mi sono appostato. ()(cfr. suo verbale di interrogatorio 20 novembre 2008);
che anche il signor __________, che pure era a bordo del veicolo condotto dal signor __________, ha affermato () Giunti in località cimitero Altanca, sono salito sullauto dellamico __________ e con lamico RI 1 avevamo lo scopo di percorrere un centinaio di metri in direzione __________ (Comune di __________) per poi scendere e appostarci per la caccia. Ad un certo momento su mia sorpresa, il __________ ha preso in mano un faro mobile e ha fatto uso di questultimo per osservare qualche cervo. Su mio disappunto ho detto al __________ di non farne uso in quanto è un metodo proibito. Sono in seguito subito sceso dallautovettura e mi sono recato nuovamente ad __________ dove ho iniziato la caccia da solo. ()(cfr. suo verbale di interrogatorio 20 novembre 2008, in incarto richiamato dalla Divisione dellambiente);
che il signor __________ nel proprio interrogatorio ha ammesso di aver fatto uso, da solo, del faro mobile allo scopo di ricercare qualche cervo (cfr. suo verbale di interrogatorio 20 novembre 2008, in incarto richiamato dalla Divisione dellambiente);
che successivamente questultimo ha ribadito che il ricorrente ed il signor __________ non solo non hanno partecipato allilluminazione dei prati mediante la torcia elettrica, rimanendo seduti in auto, ma gli hanno pure detto di non utilizzarla (cfr. suoi scritti 24 novembre 2008 e 29 novembre 2008);
che, visto quanto precede, a prescindere dalla questione delleventuale infrazione addebitabile al ricorrente e di riflesso da quella dellAutorità competente a perseguirla, egli non può essere considerato né correo del reato, ritenuto che dagli atti istruttori non risulta che egli abbia partecipato intenzionalmente ed in maniera determinante alla decisione, alla pianificazione o alla sua realizzazione, né tantomeno istigatore, considerato che non emerge che ne sia stato lideatore;
che resta pertanto da esaminare se egli abbia agito in qualità di complice;
che, secondo dottrina e giurisprudenza, la facoltà di influire significativamente sullo svolgimento dellattività criminale (Tatherrschaft) è uno dei tratti caratteristici della correità, mentre il complice si limita a coadiuvare detta attività, senza averne il controllo. Conformemente allart. 25 CPS, è infatti complice colui che aiuta intenzionalmente altri a commettere reato: la sua volontà non è direttamente proiettata verso la commissione del reato, ma si esaurisce nellassecondare la volontà dellautore principale. Il dolo eventuale è sufficiente. La complicità può essere prestata anche per omissione, ma soltanto se il complice aveva un obbligo giuridico di agire;
che, nella presente fattispecie, dagli atti istruttori non emerge che il ricorrente abbia intenzionalmente assecondato, nemmeno nella forma del dolo eventuale, lagire delittuoso del signor __________. Al contrario, egli ha prontamente ingiunto al compagno di non utilizzare il mezzo ausiliario in questione;
che in effetti, contrariamente a quanto sostenuto dalla Divisione dellambiente, il solo fatto che il ricorrente non ha abbandonato il veicolo dopo aver constatato che il signor __________ aveva nuovamente usato il faro, malgrado fosse stato avvertito dellilliceità del suo comportamento, non è sufficiente a configurare una sua complicità nella commissione dellinfrazione;
che infine al ricorrente non può nemmeno essere rimproverata una complicità per omissione, ritenuto che nel caso specifico non aveva alcun obbligo legale di agire;
che il ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata;
che visto lesito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese per lodierno giudizio;
per questi motivi visti gli art. 17 vLCP; 18 LCP; 2 OCP; 3, 24, 41 e 44 LCC; 52 e 67 RALCC, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1.Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese.
3.Intimazione a:
Il giudice: Il segretario:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
E. 3 Intimazione a: Il giudice: Il segretario: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2009.55
26 307
Bellinzona
10 dicembre 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 18 febbraio 2009 presentato da
RI 1domiciliato a
difeso da: DI 1
contro
la decisione 30 gennaio 2009 emessa dalla Divisione dellambiente, Bellinzona,
viste le osservazioni 6 marzo 2009 presentate dalla Divisione dellambiente;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che la Divisione dellambiente, con decisione 30 gennaio 2009, ha inflitto a RI 1, Lodano, una multa di fr. 200.--, oltre a tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 30.--,per avere usufruito, il 20 novembre 2008 tra le 05:55 e le 06:15, giorno autorizzato per lesercizio della caccia tardo autunnale al cervo, di una fonte luminosa artificiale (faro mobile) manovrata dallauto del signor __________, con lo scopo di rischiarare i prati lungo il tratto di strada __________ e quindi di individuare la selvaggina, esercitando di fatto la caccia prima dellorario consentito (07:00);
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 18, 21 LCP, 41, 44 LCC, 52 cpv. 2 lett. a, 67 RALCC, 2 LPContr, nonché le prescrizioni per la caccia tardo autunnale al cervo 2008 emanate dallUfficio della caccia e della pesca (novembre 2008);
che RI 1 è insorto con ricorso del 18 febbraio 2009, con il quale ha chiesto di annullare la multa;
che nelle sue osservazioni del 6 marzo 2009 la Divisione dellambiente postula la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dellinsorgente e la tempestività dellimpugnativa sono date dallart. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti, inclusi quelli ammessi con lordinanza sulle prove del 16 aprile 2009;
che, giusta lart. 17 cpv. 1 lett. i vLCP, nella versione in vigore fino all11 dicembre 2008, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (cfr. art. 333 cpv. 2 lett. b CPS), intenzionalmente e senza autorizzazione, fabbrica, importa, fa transitare, esporta, usa o fa commercio di mezzi ausiliari proibiti per lesercizio della caccia. Se lautore ha agito per negligenza, la pena è della multa;
che, secondo lart. 18 cpv. 1 lett. e LCP, è punito con una multa sino a fr. 20000.-- chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, non osserva i provvedimenti per proteggere gli animali dai disturbi. Il tentativo e la complicità sono punibili. Se, nei casi previsti nel capoverso 1 lettere a-g, lautore ha agito per negligenza, la pena è della multa;
che, ai sensi dellart. 21 LCP, il perseguimento e il giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni;
che, per lart. 2 cpv. 1 lett. b OCP, non possono essere impiegate per lesercizio della caccia fonti luminose artificiali;
che è considerato esercizio della caccia ogni atto di preparazione, attuazione o conclusione di interventi volti alla ricerca od attesa di mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico allo scopo di catturarli o abbatterli (art. 3 LCC);
che, in virtù dellart. 41 LCC, chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla legge e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a fr. 20000.--. Il tentativo e la complicità sono punibili;
che i reati elencati allart. 17 LCP sono perseguiti e giudicati dallAutorità giudiziaria (art. 44 cpv. 1 LCC). Gli altri reati di caccia previsti dalla LCP e le contravvenzioni di diritto cantonale sono perseguiti e giudicati dal Dipartimento in applicazione delle norme della LPContr (art. 44 cpv. 2 LCC);
che durante tutto lanno è vietato, senza specifica autorizzazione rilasciata dallUfficio della caccia e della pesca usare mezzi di illuminazione fissi o mobili per losservazione della selvaggina (art. 52 cpv. 2 lett. a RALCC);
che in base alle prescrizioni per la caccia tardo autunnale al cervo 2008 emanate dallUfficio della caccia e della pesca nel novembre 2008, la caccia era permessa dalle ore 07:00 alle ore 14:00;
che le infrazioni alle disposizioni del RALCC, come pure le prescrizioni emanate dal Dipartimento e dallUfficio della caccia e della pesca per la sua esecuzione, sono perseguite giusta gli art. 41 e ss. LCC (art. 67 RALCC);
che la decisione impugnata appare invero assai confusa. In effetti, da un lato, viene prospettata al multato una violazione dellart. 52 cpv. 1 lett. a RALCC, ossia della norma che vieta durante tutto lanno losservazione della selvaggina mediante mezzi di illuminazione artificiali fissi o mobili, dunque una contravvenzione ad una norma cantonale, in cui perseguimento è di competenza della Divisione dellambiente, dallaltro, nelle motivazioni viene invece esplicitamente indicato che tale utilizzo era volto allesercizio della caccia prima dellorario consentito, ciò che implicherebbe una violazione dellart. 2 cpv. 1 lett. i OCP, ossia di un delitto ai sensi dellart. 17 LCP, che pertanto avrebbe dovuto essere perseguito dal Ministero pubblico;
che il ricorrente, dal canto suo, contesta la decisione della Divisione dellambiente, ritenendo di non aver commesso linfrazione rimproveratagli, né come coautore, né come complice, né tantomeno come istigatore. In effetti, egli si sarebbe semplicemente trovato a bordo del veicolo dellamico e non avrebbe usato il faro, tantomeno avrebbe avuto lidea di farlo. Anzi, egli avrebbe persino avvertito il compagno di non utilizzare la torcia poiché è un mezzo proibito (cfr. ricorso, pag. 2);
che, per contro, a detta dellAutorità di prime cure, i tentativi dellinsorgente di sottrarsi alle sue responsabilità sarebbero vani. In effetti, se veramente egli non avesse condiviso loperato del signor __________ avrebbe dovuto abbandonare il veicolo almeno dopo che questultimo aveva fatto uso per la seconda volta del faro mobile. Rimanendo a bordo dellauto egli si sarebbe dunque reso colpevole, né più né meno di chi maneggiava il faro, di uninfrazione alla legislazione venatoria (cfr. osservazioni, pag. 2);
che il ricorrente nel proprio interrogatorio ha dichiarato() Giunti in località cimitero __________, sono salito a bordo dellauto dellamico __________, con lo scopo di percorrere qualche centinaio di metri in direzione __________ per poi scendere e appostarmi per la caccia. Ad un certo momento lamico__________ha preso in mano un faro mobile ed ha fatto uso di questultimo per osservare qualche cervo. Io non ero al corrente che questi aveva con se un faro e con mia sorpresa ne ha fatto uso. Ho subito detto al __________ di spegnere il faro in quanto è un metodo proibito. Dopodiché sono sceso in zona __________ e mi sono appostato. ()(cfr. suo verbale di interrogatorio 20 novembre 2008);
che anche il signor __________, che pure era a bordo del veicolo condotto dal signor __________, ha affermato () Giunti in località cimitero Altanca, sono salito sullauto dellamico __________ e con lamico RI 1 avevamo lo scopo di percorrere un centinaio di metri in direzione __________ (Comune di __________) per poi scendere e appostarci per la caccia. Ad un certo momento su mia sorpresa, il __________ ha preso in mano un faro mobile e ha fatto uso di questultimo per osservare qualche cervo. Su mio disappunto ho detto al __________ di non farne uso in quanto è un metodo proibito. Sono in seguito subito sceso dallautovettura e mi sono recato nuovamente ad __________ dove ho iniziato la caccia da solo. ()(cfr. suo verbale di interrogatorio 20 novembre 2008, in incarto richiamato dalla Divisione dellambiente);
che il signor __________ nel proprio interrogatorio ha ammesso di aver fatto uso, da solo, del faro mobile allo scopo di ricercare qualche cervo (cfr. suo verbale di interrogatorio 20 novembre 2008, in incarto richiamato dalla Divisione dellambiente);
che successivamente questultimo ha ribadito che il ricorrente ed il signor __________ non solo non hanno partecipato allilluminazione dei prati mediante la torcia elettrica, rimanendo seduti in auto, ma gli hanno pure detto di non utilizzarla (cfr. suoi scritti 24 novembre 2008 e 29 novembre 2008);
che, visto quanto precede, a prescindere dalla questione delleventuale infrazione addebitabile al ricorrente e di riflesso da quella dellAutorità competente a perseguirla, egli non può essere considerato né correo del reato, ritenuto che dagli atti istruttori non risulta che egli abbia partecipato intenzionalmente ed in maniera determinante alla decisione, alla pianificazione o alla sua realizzazione, né tantomeno istigatore, considerato che non emerge che ne sia stato lideatore;
che resta pertanto da esaminare se egli abbia agito in qualità di complice;
che, secondo dottrina e giurisprudenza, la facoltà di influire significativamente sullo svolgimento dellattività criminale (Tatherrschaft) è uno dei tratti caratteristici della correità, mentre il complice si limita a coadiuvare detta attività, senza averne il controllo. Conformemente allart. 25 CPS, è infatti complice colui che aiuta intenzionalmente altri a commettere reato: la sua volontà non è direttamente proiettata verso la commissione del reato, ma si esaurisce nellassecondare la volontà dellautore principale. Il dolo eventuale è sufficiente. La complicità può essere prestata anche per omissione, ma soltanto se il complice aveva un obbligo giuridico di agire;
che, nella presente fattispecie, dagli atti istruttori non emerge che il ricorrente abbia intenzionalmente assecondato, nemmeno nella forma del dolo eventuale, lagire delittuoso del signor __________. Al contrario, egli ha prontamente ingiunto al compagno di non utilizzare il mezzo ausiliario in questione;
che in effetti, contrariamente a quanto sostenuto dalla Divisione dellambiente, il solo fatto che il ricorrente non ha abbandonato il veicolo dopo aver constatato che il signor __________ aveva nuovamente usato il faro, malgrado fosse stato avvertito dellilliceità del suo comportamento, non è sufficiente a configurare una sua complicità nella commissione dellinfrazione;
che infine al ricorrente non può nemmeno essere rimproverata una complicità per omissione, ritenuto che nel caso specifico non aveva alcun obbligo legale di agire;
che il ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata;
che visto lesito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese per lodierno giudizio;
per questi motivi visti gli art. 17 vLCP; 18 LCP; 2 OCP; 3, 24, 41 e 44 LCC; 52 e 67 RALCC, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1.Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2.Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese.
3.Intimazione a:
Il giudice: Il segretario:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).