Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2009.233
25824/105
Bellinzona
12 luglio 2011
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Mariano Morgani in qualità di segretario per statuire sul ricorso 2 ottobre 2009 presentato da
RI 1
contro
la decisione 18 settembre 2009 n. 25824/105 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 13 ottobre 2009 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.La Sezione della circolazione con decisione 18 settembre 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
Ha circolato con il veicolo __________ superando da 1 a 5 km/h, nella località, il limite massimo di velocità di 50 km/h, dopo deduzione del margine di tolleranza accordato per ragioni tecniche. Velocità punibile 35 km/h.
Fatti accertati __________ 2009 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a) e cpv. 5 ONC; 22 cpv. 1 OSStr.
B.Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone lannullamento.
C.La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dellinsorgente e la tempestività dellimpugnativa sono date dallart. 4 LPContr nella versione 19 dicembre 1994 della normativa (ancora applicabile al presente procedimento in virtù dellart. 453 cpv. 1 CPP-CH). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dellart. 12 vLPContr.
2.Per lart. 27 cpv. 1 LCStr, lutente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità su le norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Secondo lart. 32 cpv. 2 LCStr, il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade. Disposizione concretata dallart. 4a cpv. 1 lett. a) e cpv. 5 ONC, giusta il quale, la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli, i 50 km/h nelle località.
Se dei segnali indicano altre velocità massime, esse sono applicabili al posto della limitazioni generali di velocità (art. 4a cpv. 5 prima frase ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per il superamento da 1 a 5 km/h, nelle località, della velocità massima consentita, fissata a titolo generale o per taluni generi di veicoli, dopo la detrazione del margine di incertezza dovuto alla misura e agli apparecchi definito dallUSTRA lallegato 1 allOrdinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 303.1 lett. a).
3.La Sezione della circolazione rimprovera alla multata in applicazione delle predette disposizioni di aver circolato alla velocità, dedotto il margine di tolleranza, di 35 km/h, superando il limite di velocità da 1 a 5 km/h. La velocità massima indicata nella decisione è di 50 km/h.
Nelle osservazioni 13 ottobre 2009, lautorità chiarisce cheevidentemente, sia sullintimazione di contravvenzione che sulla nostra risoluzione, vi è stato un errore nellindicazione del limite di velocità vigente su Viale __________ a __________ che, notoriamente, è di 30 km/h, postulando la conferma della decisione impugnata.
4.Nel gravame la ricorrente si esaurisce richiamando lerrore commesso dallautorità per lincompatibilità fra la velocità accertata (35 km/h) ed il limite di velocità asseritamente superato (50 km/h).
5.In concreto, non vè dubbio che si tratti di una svista, poiché la decisione verte su un dato incontestabile, ovvero il limite di velocità su Viale __________4 a __________ di 30 km/h, e sul rilevamento della velocità effettuato tramite apparecchio Multanova corrispondente a 40 km/h, dai quali dedurre la tolleranza.
Il rapporto di contravvenzione 28 luglio 2009, come la decisione dellautorità di prima istanza, riportano la velocità rilevata e quella punibile, oltre allerronea indicazione della velocità massima consentita. Ponderando gli elementi in contraddizione, non è difficile rendersi conto della svista, che può essere qualificata come un errore materiale. La decisione, a differenza del rapporto citato, esplicita anche la misura del superamento della velocità massima consentita nella misura dellintervallo 1-5 km/h, al fine di calcolare la multa adeguata (che peraltro è identica a quella comminata per il superamento del limite generale). Conoscendo tutti questi elementi il calcolo è presto fatto e lo sbaglio scoperto. La ricorrente poi, peraltro domiciliata a pochi chilometri di distanza e intenta a percorrere una via che permette di accedere con il veicolo a un noto supermercato, non può non essersi resa conto, data la presenza della segnaletica, di circolare su di una strada con limite di velocità a 30 km/h al momento dellinfrazione.
Per queste ragioni, lerrore poteva essere facilmente ravvisato e non si esclude che in realtà lo sia stato. Anzi, ponderate le precedenti argomentazioni, si può concludere per deduzione logica che lerrore sia stato effettivamente ravvisato. A tal proposito, tuttavia, a seguito dellintimazione della contravvenzione, la multata non ha presentato alcuna osservazione nei termini prescritti (pur non essendovi di principio tenuta, trattandosi di una facoltà), come richiamato dalla decisione dellautorità, né ha visionato la documentazione fotografica. Si è limitata a ricorrere contro la decisione invocando invero senza troppa convinzione un presunto errore. Decisione che, peraltro, richiama lart. 4a cpv. 5 ONC, il quale disciplina il caso in cui sia presente un segnale indicante una velocità massima diversa dal limite generale.
Alla luce di queste considerazioni, come rettamente rilevato dallautorità di prime cure, lerrore non è tale da inficiare la decisione impugnata, in quanto poteva essere facilmente ravvisato dallinsorgente, e, del resto, questo giudice è giunto al convincimento che lo sia stato.
6.Per principio, il dispositivo di una sentenza che solo raggiunge lautorità di cosa giudicata, ad esclusione delle motivazioni e dei considerandi (cfr. Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 335 n. 1563) può essere modificato unicamente dallautorità di ricorso, ritenuto che lautorità di prime cure può procedervi dufficio o su richiesta solo per rettificare errori materiali di calcolo o di scrittura. La rettifica può intervenire anche in difetto di una base legale che lo preveda espressamente. Limprecisione può essere corretta dufficio anche dallautorità di ricorso (cfr. Piquerez, op. cit., pag. 671 n. 3082 e segg.).
Ora, sebbene lerrore fosse manifesto e linsorgente potesse limitarsi a chiederne la rettifica da parte dellautorità di prime cure, anziché aggravarsi di fronte a questo giudice, si impone di rettificare dufficio il dispositivo.
Il ricorso deve pertanto essere accolto nel senso che precede, senza prelevare tasse e spese di giustizia per lodierno giudizio.
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a) e cpv. 5 ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr; 453 cpv. 1 CPP-CH; 1 segg. vLPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorso per i seguenti motivi:
Ha circolato con il veicolo __________ superando da 1 a 5 km/h, nella località, il limite massimo di velocità di 30 km/h, dopo deduzione del margine di tolleranza accordato per ragioni tecniche. Velocità punibile 35 km/h.
2.Non si prelevano né tasse né spese per lodierno giudizio.
3.Intimazione a:
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).