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30.2009.22

Eseguire una manovra di svolta a sinistra malgrado il segnale vigente indicante "divieto di svoltare a sinistra", omettendo di concedere la precedenza a un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso

Ticino · 2010-01-21 · Italiano TI
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Incarto n.30.2009.22

1224/103

Bellinzona

21 gennaio 2010

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 6 febbraio 2009 presentato da

RI 1,

difeso da: Avv. DI 1,

contro

la decisione 23 gennaio 2009 n. 1224/103 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 12 febbraio 2009 presentate dalla CRTE 1,;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

A.Con decisione 23 gennaio 2009 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 80.-, per i seguenti motivi:

“Alla guida della vettura TI __________, eseguiva una manovra di svolta a sinistra malgrado il segnale vigente indicante ‘divieto di svoltare a sinistra’ per cui collideva con un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso”.

Fatti accertati il 19 settembre 2008 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 25 cpv. 1 OSStr.

B.Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

C.La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

Sulle prove offerte, pacifico risulta essere il richiamo dell’incarto dalla Sezione della circolazione, mentre non si ritiene necessario procedere al postulato sopralluogo, essendo la situazione locale nota a questo giudice ed essendo in ogni caso gli atti di causa sufficientemente chiari e completi da consentire a questo giudice di formare il proprio convincimento. Sull’ufficialità della segnaletica si rinvia al FUCT n. 81/2006 del 10 ottobre 2006, pag. 6533.

Per tali ragioni l’apprezzamento anticipato delle prove da parte dell’autorità di prime cure merita tutela, sicché non è data alcuna violazione del diritto di essere sentito dell’insorgente.

Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito.

2.Per l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Per quanto qui interessa, il segnale«Divieto di svoltare a sinistra» (2.43) significa che è vietato svoltare a sinistra nel punto indicato (art. 25 cpv. 1 OSStr).

Giusta l’art. 34 cpv. 3 LCStr il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono.

Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto, dovendo egli ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

3.La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di aver eseguito una manovra di svolta a sinistra, nonostante l’espresso divieto vigente in loco, collidendo con un motoveicolo che sopraggiungeva in senso inverso, al quale ometteva di concedere la precedenza.

4.L’insorgente, dal canto suo, pur senza contestare di aver disatteso il vigente divieto di svoltare a sinistra, nega recisamente ogni addebito.

In effetti, sebbene riconosca che“da un primo affrettato esame del lacunoso e poco chiaro rapporto di polizia (…) si potrebbero inferire ragioni per cui la menzionata contravvenzione sia essere sostenibile”,egli rimprovera all’autorità di prime cure di non aver sufficientemente vagliato la fattispecie,“sia per quel che attiene all’esigenza di verifica dell’ufficialità della segnaletica, sia con riferimento alla difficoltà di percepire un segnale collocato in modo “quasi” invisibile, sia per rapporto all’esatta dinamica del sinistro”(ricorso punto 6).

Egli si duole anzitutto del fatto che il segnale di divieto in esame si troverebbe in una posizione infelice (alcuni metri dopo una fonte di pericolo costituita da un passaggio pedonale, di modo che un conducente che si voglia correttamente concentrare su quest’ultimo non avrebbe più modo di scorgere il segnale), e inoltre sarebbe collocato in un sito e a un’altezza che lo renderebbero assolutamente illeggibile (a causa della presenza di una recinzione, che ne toglierebbe completamente la visuale). Pure la segnaletica orizzontale sarebbe discutibile.

Per di più, egli mette in discussione la legalità del segnale, siccome il fatto che esso sia stato ivi collocato, lascerebbe presumere una mancata pubblicazione.

In definitiva, la causa dell’incidente sarebbe a suo dire da ricondurre“al solo pronunciato eccesso di velocità, oltre che alla mancata padronanza del motoveicolo ascrivibile interamente al giovane co-protagonista”.(cfr. ricorso pag. 4, punto 7)

5.In concreto, per quanto attiene alla legalità della segnaletica, la stessa, come accennato al consid. 1, è stata oggetto di pubblicazione sul Foglio ufficiale n. 81/2006 del 10 ottobre 2006 (pag. 6533), ovvero quasi due anni prima dei fatti.

Ad ogni buon conto, va detto che l’eventuale illegalità della segnaletica non gioverebbe all’insorgente, ove si consideri come per costante giurisprudenza i segnali e le demarcazioni devono essere osservati, quand’anche non siano collocati in modo regolare – salvo casi manifestamente eccezionali, che in concreto non ricorrono – nella misura in cui creano per gli altri utenti della strada un’apparenza giuridica che merita di essere protetta (DTF 128 IV 184, consid. 4 e la giurisprudenza ivi citata). In altri termini, la giurisprudenza esige che anche segnali e demarcazioni irregolari vengano osservati nell’interesse della sicurezza stradale, il loro aspetto esteriore non permettendo agli utenti della strada di verificarne la validità. Tale obbligo trova la sua ragione d’essere nel principio dell’affidamento sancito dall’art. 26 cpv. 1 LCStr.

Stupisce invero che l’insorgente, risiedente a __________ (cfr. verbale di interrogatorio) da data antecedente alla pubblicazione (come da accertamenti eseguiti da questo giudice), non si fosse mai accorto prima del sinistro dell’avvenuta posa della segnaletica.

In merito all’ubicazione del segnale, come si evince dalla documentazione fotografica agli atti (in particolare dalla foto n. 3), lo stesso risulta perfettamente visibile, circostanza che l’insorgente non ha tra l’altro contestato nelle dichiarazioni rese a verbale subito dopo i fatti, limitandosi a ipotizzare una sua posa recente (cfr. verbale, risposta 1, pag. 1/2). Invano si cercherebbero di poi nel fascicolo processuale indizi per cui lo stesso sia illeggibile, coperto da ostacoli o non percepibile per tempo. Dell’asserita recinzione per di più non v’è traccia sulla predetta documentazione fotografica, che ritrae il segnale da più angolazioni.

Certo è che la fonte di pericolo individuata dal ricorrente medesimo nel passaggio pedonale e la curva senza visuale piegante a sinistra (in direzione sud-nord) devono indurre il conducente a ridurre la velocità, ciò che gli dovrebbe pure consentire di scorgere per tempo il segnale di divieto; divieto che, a non averne dubbio, trova la sua ragione d’essere nella sicurezza degli utenti a fronte della particolare configurazione stradale e della pericolosità da essa derivante.

Donde la fondatezza dell’addebito mosso al ricorrente, reo di non aver scorto la segnaletica a causa di imprevidenza colpevole (art. 100 cifra 1 LCStr).

6.Non va altresì dimenticato che anche qualora non vi fosse stato il divieto di svolta e vi fosse stata la linea di direzione (come si vedrà sotto ciò non è il caso), il ricorrente non avrebbe potuto svoltare se la manovra era di intralcio a veicoli provenienti in senso inverso, i quali avevano la precedenza. In presenza di siffatti veicoli egli avrebbe dovuto rallentare o, se del caso, fermarsi per lasciarli transitare prima di svoltare (art. 14 cpv. 1 ONC). La mancata concessione della precedenza è peraltro da ritenere infrazione più grave rispetto al non rispetto del divieto di svolta.

7.Sulla dinamica del sinistro non può non essere rilevato che l’insorgente cade in contraddizione laddove nel gravame sostiene di essersi arrestato prima di iniziare la svolta per lasciar transitare un veicolo proveniente in senso inverso, mentre in sede di interrogatorio nulla ha detto in merito. Durante l’interrogatorio, egli ha in effetti dichiarato quanto segue:

“Quest’oggi sono partito solo a bordo della mia vettura dalla Posta di __________ ed ho circolato su Via __________. Mi sono immesso su Via __________ ed era mia intenzione recarmi presso il negozio __________ per effettuare degli acquisti. All’altezza del parcheggio del negozio __________ ho deciso di immettermi nel parcheggio medesimo visto che sull’asfalto vi era la linea tratteggiata(ciò che non corrisponde al vero, poiché, per quanto noto a questo giudice e come si può rilevare anche dalle fotografie agli atti, la linea in corrispondenza della via di accesso al parcheggio __________, è continua, ndr).(…)

Come ho detto ho visto la linea tratteggiata e visto che dall’altra parte non arrivava nessuno. La prima vettura sopraggiungeva ad una distanza di 70/80m ad una velocità normale” (cfr. verbale, pag. 1/2).

A domanda dell’agente, egli soggiunge di aver notato il motoveicolo in lontananza e precisa poi che“appena ho notato la moto sopraggiungere ho immediatamente arrestato il mio veicolo.”(cfr. verbale, risposta 3, pag. 2/2).

Le affermazioni che precedono inducono a credere che l’insorgente abbia eseguito una manovra improvvisata (ovvero non programmata, giacché intendeva raggiungere __________, ma giunto all’altezza del parcheggio __________ ha deciso di immettersi in quest’ultimo) e repentinamente interrotta, laddove a manovra iniziata ha scorto il co-protagonista, inducendo quest’ultimo a una brusca frenata, che gli ha fatto perdere la padronanza di guida.

Il co-protagonista ha dal canto suo riferito quanto segue:

“Giunto all’impianto semaforico viale __________(recte: Via __________)– Via __________ mi sono dovuto arrestare in quanto quest’ultimo era commutato sul rosso. Appena commutato sul verde ripartivo e davanti a me vi era la strada completamente libera. L’automobile che mi precedeva si trovava all’altezza della curva negozio __________ – __________, quindi ad una distanza maggiore ai 300m. Conducevo il motoveicolo a circa 50 massimo 60 km/h.

Improvvisamente mi sono accorto che una vettura, proveniente in senso inverso ad una distanza di circa 20m, aveva l’intenzione di svoltare a sinistra. (…) Ho subito frenato con il freno anteriore. L’auto si arrestava ma poi, in modo indeciso, ripartiva ostruendo la mia parte di carreggiata. Frenavo ancora una volta con i due freni ma così facendo ho perso il controllo del mezzo. In quel momento la vettura si fermava di nuovo. La moto strisciava per una decina di metri ed io cadevo in avanti, lato destro. Pure io strisciavo per una decina di metri finendo per collidere contro la vettura (…)”cfr. verbale __________, pag. 2/3).

Orbene, a mente di questo giudice la versione del co-protagonista appare più lineare e credibile rispetto a quella dell’insorgente, il quale sia in sede di osservazioni al rapporto di contravvenzione sia nel gravame, ha insistito sulla velocità eccessiva del centauro, sostenendo che questi avrebbe percorso in “pochissimi secondi” la distanza di 300 metri, ciò che appare alquanto improbabile, ove appena si consideri che in simili evenienze la velocità del centauro doveva essere di 110 km/h ca. (per 10 sec.) rispettivamente 215 km/h ca. (per 5 sec.), con conseguenze sicuramente nefaste. Al di là del potente mezzo condotto dal co-protagonista, invano, tuttavia, si cercherebbero nel fascicolo processuale degli indizi (dalla posizione finale dei veicoli all’entità dei danni) che lascino supporre che questi circolasse a velocità esorbitante, tale da sorprendere l’insorgente.

Il ricorrente formula poi le sue ipotesi dipartendosi da una distanza tra lui e il motociclista di 300 metri, che non può ritenersi appurata. Se è infatti vero che è il co-protagonista stesso a parlare a un certo punto di una distanza superiore a 300 metri tra di lui e il veicolo che lo precedeva, egli asserisce poi di avere condotto il motoveicolo per un certo tratto a una velocità di circa 50 km/h, massimo 60 km/h, prima di vedere l’automobile dell’insorgente che si apprestava a svoltare. In questo momento si trovava, a suo dire, a 20 metri (cfr. verbale pag. 1).

Quand’anche si volesse ammettere che quest’ultima distanza non sia del tutto corretta non si può certo dire che tra i due protagonisti vi fossero ancora centinaia di metri. Si deve concludere che, al di là della velocità, il motociclista, che circolava su un tratto di strada perfettamente rettilineo, era perfettamente visibile per l’automobilista, il quale non poteva non vederlo e che avrebbe dovuto rispettare la sua precedenza anche nell’ipotesi - come detto senza riscontri concreti - che si avvicinasse troppo rapidamente.

Giovi infine ricordare chein materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e/o omissioni e che il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (Tribunale federale, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3).Ne consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.

In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere un ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso le infrazioni rimproverategli dall’autorità di prime cure.

8.La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 25 cpv. 1 OSStr.1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata è confermata.

2.La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3.Intimazione a:

Il presidente:                                                                            la segretaria:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).