Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2009.146
1369/004
Bellinzona
16 dicembre 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretario per statuire sul ricorso 9 luglio 2009 presentato da
RI 1
difesa da: DI 1
contro
la decisione 26 giugno 2009 n.1369/004 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 5 agosto 2009 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.CRTE 1 con decisione 26 giugno 2009 ha inflitto alla ditta RI 1 una multa di fr. 5'000.-, oltre a tasse e spese di giustizia di complessivifr. 200.-, per aver eseguito unutilizzazione dannosa di unarea boschiva sul mappale n. 36, di sua proprietà, in zona __________, nel Comune di __________.
Fatti accertati l11 aprile 2008 in territorio di Rivera.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 14 cpv. 1 e 38 LCFo.
B.Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in via principale l'annullamento e in via subordinata la modifica nel senso di una riduzione della multa.
C.La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Nellatto ricorsuale linsorgente chiede un sopralluogo ed unispezione dei piani originali delle zone di PR presso il comune di __________, al fine di dimostrare che lintervento eseguito non risulta in corrispondenza con la superficie boschiva della particella e che non era stato minimamente eseguito per ottenere unarea di magazzino più ampia o da utilizzare diversamente.
Sebbene le prove offerte non appaiano dacchito rilevanti, la questione può rimanere aperta, il ricorso dovendo comunque sia essere accolto per altri motivi.
2.Giusta lart 14 cpv. 1 LCFo sono vietate le utilizzazioni dannose che comportano uno sfruttamento inadeguato del bosco e del sottobosco.
Chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, danneggia il bosco o in altro modo contravviene alla legislazione forestale è punibile con la multa fino a fr. 20'000.-. Se lautore agisce per negligenza, esso è punibile con una multa fino a fr. 10'000.- (art. 38 LCFo).
Se linfrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica, o altrimenti nellesercizio di incombenze daffari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che lhanno commessa(art. 6 cpv. 1 DPA).Il padrone dazienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire uninfrazione del subordinato, mandatario o rappresentante ovvero di paralizzarne gli effetti, soggiace alle disposizioni penali che valgono per lautore che agisce intenzionalmente o per negligenza (cpv. 2). Se il padrone dazienda, il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli (cpv. 3).
Se la multa applicabile non supera i 5'000.- franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo larticolo 6 esige provvedimenti dinchiesta sproporzionati allentità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare al pagamento della multa la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita o la ditta individuale (art. 7 cpv. 1 DPA).
3.Nel presente caso, la CRTE 1 in applicazione delle predette disposizioni ha multato linsorgente in relazione a un intervento di pulizia compiuto sul sedime di sua proprietà e finanche ammesso, seppur non nellestensione contestatagli dallautorità, dallamministratore unico.
4.La multata contesta il provvedimento adottato nei suoi confronti. Innanzitutto, sostiene che lintervento eseguito non risulta in corrispondenza con la superficie boschiva, invero senza spiegare dove sarebbe altrimenti avvenuto; nondimeno, in sede di osservazioni questo aspetto non è stato minimamente confutato dallamministratore unico, il quale ha precisato che lintervento ha interessato la striscia di terreno adiacente alla zona industriale ed è stato frutto di una parziale incomprensione tra lui e gli operai che hanno eseguito la pulizia del sedime (cfr. scritto 27 marzo 2009).
La ricorrente sottolinea che lintervento non è stato eseguito per ottenere unarea magazzino più ampia da affittare o da utilizzare diversamente, ragion per cui non configurerebbe alcuna utilizzazione dannosa, e non ha creato danno oggettivo al bosco, atteso che la vegetazione è nel frattempo ricresciuta, come attestato dalla documentazione fotografica prodotta.
Si sofferma quindi sullordine di ripristino impostogli dallautorità forestale, ancorché inutilmente, giacché tale questione esula dal potere desame di questo giudice. Contesta in ogni caso lammontare della multa, ritenendolo del tutto sproporzionato per rapporto a quanto accaduto, anche tenuto conto che non vi è stata alcuna intenzionalità di qualsiasi tipo essa sia, ma semmai un agire negligente.
5.Ora, sebbene le argomentazioni addotte dallinsorgente non appaiano di per sé liberatorie, ma pertengono semmai alla commisurazione della pena (si pensa in particolare alla quantificazione della superficie toccata dallintervento, allentità del danno e, soprattutto, allaspetto soggettivo), il ricorso deve comunque sia essere accolto per i motivi che seguono.
In concreto, come detto, la decisione impugnata si fonda sugli articoli 14 e 38 LCFo. A norma dellart. 14cpv. 1 LCFo sono vietate le utilizzazioni dannose che comportano uno sfruttamento inadeguato del bosco e del sottobosco.
Tale disposizione richiama tra parentesi lart. 16 LFo, il quale,conformemente al mandato costituzionale di cui allart. 77 cpv. 2 Cost., si limita a fissare un principio, lasciando ai Cantoni la competenza di legiferare in materia e di definire autonomamente la nozione giuridica indeterminata di utilizzazione nociva. Come risulta dalla decisione medesima, la violazione dellart. 14 LCFo è punita solamente a livello cantonale sulla base dellart. 38 LCFo, il quale a differenza della normativa federale (art. 43 LFo) sanziona in generale ogni violazione della legislazione forestale. Il predetto articolo, raccoglie la delega cantonale contenuta nellart. 43 cpv. 4 LFo (di qui il richiamo tra parentesi della citata norma) e costituisce quindi una base legale autonoma per sanzionare violazioni della legislazione forestale cantonale.
Laviolazione dellart. 16 LFo in quanto tale non è per contro punibile, tantè che lart. 43 LFo, relativo alle contravvenzioni, elenca in modo esaustivo i singoli comportamenti che costituiscono contravvenzioni secondo la legge federale, tra i quali non figurano però le utilizzazioni nocive del bosco.
6.Ciò posto, si osserva cheuna società anonima che comequalsiasi altra persona giuridica non ha capacità delittuosa (universitas delinquere non potest: DTF 97 IV 203)è punibile solo qualora una legge federale (p. es. l'art. 7 DPA o lart. 102 CP) o il diritto cantonale lo preveda espressamente.
In specie, lart. 44 LFo,che rinvia agli art. 6 e 7 DPA, entrerebbe in linea di conto solo in caso di violazione della legge federale. Di contro, una persona giuridica non può essere chiamata a rispondere delle multe per infrazioni al diritto cantonale, in quanto la legislazione cantonale sulle foreste non prevede alcuna norma analoga alle predette disposizioni, lart. 43 cpv. 4 LFo conferendo una certa autonomia ai Cantoni per sanzionare i comportamenti lesivi delle loro legislazioni sulle foreste (cfr. Messaggio 3 giugno 1997 n. 4653 del Consiglio di Stato).
Di conseguenza, in mancanza di una disposizione espressa a livello cantonale, la RI 1 non può essere tenuta al pagamento della multa per le infrazioni alle norme cantonali imputategli.
7.Aggiungasi, in via del tutto abbondanziale, che quandanche fosse stato ammesso un rinvio agli art. 6 e 7 DPA, lo speciale ordinamento sancito dallart. 7 DPA non avrebbe potuto trovare applicazione.
In effetti, in base allart. 7 DPA la condanna di una persona giuridica, è ipotizzabile solo se la multa applicabile non supera i fr. 5'000.- e se la determinazione delle persone punibili esige provvedimenti dinchiesta sproporzionati allentità della pena (cfr. Kurt Hauri,Verwaltungsstrafrecht, Berna 1998, pag. 19 seg.), ciò che in concreto non si realizza, atteso che dal fascicolo processuale emerge senzaltro una responsabilità primaria seppur dovuta a negligenza dellamministratore unico della ditta.
8.Seppur per altri motivi,simpone in definitiva di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata, riservata la facoltà della CRTE 1 di riprendere ex novo la procedura nei confrontidella o delle persone fisicheresponsabili.
Visto lesito del gravame non si prelevano tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr).
Per quanto attiene alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128).
per questi motivi, visti gli art. 14 cpv. 1 e 38 LCFo; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè accoltoe la decisione impugnata è annullata.
2.Non si prelevano né tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
3.Intimazione a:
Il presidente: Il segretario: