Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
E. 3 . Intimazione a: Il presidente: Il segretario: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2009.143
13727/103
Bellinzona
8 novembre 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giuseppe Gianella, in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 28 maggio 2009 presentato da
RI 1
difeso da: DI 1
contro
la decisione 15 maggio 2009 n. 13727/103 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 16 giugno 2009 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la Sezione della circolazione con decisione 15 maggio 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 440.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti fatti accertati il 23 marzo 2009 in territorio di __________:
Alla guida del motoveicolo TI __________ ha circolato sullautostrada a velocità superante i 120 km/h prescritti.
Velocità accertata con apparecchio laser: 156 km/h.
Velocità punibile dedotta la tolleranza 151 km/h,
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4 cpv. 1 lett. d e cpv. 4 ONC;
che contro detta pronuncia dipartimentale il signor RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone lannullamento;
che la Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata;
e consideratoin diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dellinsorgente e la tempestività dellimpugnativa sono date dallart. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dellart. 12 LPContr, senza che occorra procedere ai postulati complementi istruttori;
che secondo lart. 32 cpv. 2 LCStr il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade; la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli i 120 km/h sulle autostrade; tale limitazione generale della velocità a 120 km/h vale a partire dal segnale Autostrada (4.01) e termina al segnale Fine dellautostrada (4.02) (art. 4 cpv. 1 lett. d e cpv. 4 ONC);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa(art. 90 cifra 1 LCStr);
che la CRTE 1 rimprovera al multato, come detto, di avere circolato in autostrada alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza, di 151 km/h in luogo dei 120 km/h prescritti;
che linsorgente non contesta che viaggiava a una velocità superiore al limite, ma afferma cheal momento del contratto(recte: controllo)radar, stava osservando il tachimetro del proprio motoveicolo ed è convinto che lo stesso indicasse una velocità compresa tra i 130 km/h e 140 km/h; siccome la velocità rilevata dal radar si attesta a 151 km/h, egli afferma che con ogni verosimiglianza tale apparecchio non era regolato correttamente oppure che vi sono stati errori nella registrazione della velocità da parte degli agenti preposti; per tali motivi, egli chiede lesame tecnico dellapparecchio laser utilizzato, la verifica delle procedure adottate e lesame del filmato/fotografie eseguite;
che in sede di osservazioni 23 giugno 2009, preso atto del protocollo della velocità e del certificato di verificazione dellapparecchio, il ricorrente critica nuovamente lattendibilità delle misurazioni esperite, sostenendo, alla luce di una censura apparsa su un noto portale informativo e del fatto che il certificato di verificazione sarebbe stato rilasciato sulla scorta di istruzioni non più attuali, che le operazioni di verifica dei sistemi di controllo radar o laser non avvengono secondo i necessari processi di accertamento tecnico;
che anzitutto si osserva che il certificato di verificazione agli atti, datato 10 marzo 2008 (e non 10 marzo 2009), non è evidentemente stato rilasciato sulla scorta delle Istruzioni emanate dal DATEC concernenti i controlli della velocità nella circolazione stradale del 10 agosto 1998 (in vigore fino al 30 settembre 2008), che reggono le modalità per il corretto svolgimento dei vari procedimenti di misurazione, bensì previa verifica da parte dellUfficio federale di metrologia (METAS) della conformità dello strumento ai requisitiposti dalla legge, segnatamente dallOrdinanza sugli strumenti di misurazione e dallOrdinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione per i controlli della velocità e la sorveglianza della fase rossa ai semafori nella circolazione stradale e dai rispettivi allegati;
che con tali premesse non vi è alcun motivo di dubitare della serietà e del rigore degli accertamenti eseguiti periodicamente da parte dellUfficio federale di metrologia (eventualmente daun ufficio di verificazione legittimato), né tanto meno sullefficienza del sofisticato sistema cinemometrico a laser utilizzato peraltro lunico in dotazione alla Polizia cantonale attestata dal certificato di verificazione (valido fino al 31 marzo 2009, quindi compreso il giorno dei fatti) e dal relativo protocollo allestito alla sua accensione ad opera di agenti appositamente formati;
che del resto invano si cercherebbero nel fascicolo processuale indizi circa eventuali anomalie (che si tradurrebbero in una discrepanza di oltre 15 km/h tra la velocità rilevata e quella indicata approssimativamente dallinsorgente); a non averne dubbio, larticolo apparso sui media non è neanche lontanamente atto a sovvertire o a mettere in discussione la bontà della misurazione;
che non cè neanche motivo di pensare che unoperazione, quale il controllo di velocità, che fa parte dei normali compiti della polizia, non sia stata effettuata correttamente, tanto più che nelle circostanze di tempo dellinfrazione la situazione meteorologica era ottimale, il tempo era bello e asciutto e il rilevamento è avvenuto alle ore 10.40, quindi con perfetta visibilità;
che in siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso linfrazione rimproveratagli dallautorità di prime cure;
che la multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; art. 4a cpv. 1 lett. d e cpv. 4 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata è confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3.Intimazione a:
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).