Sachverhalt
Per aver, alla guid[a] dellautovettura VW Golf targata (I) __________, circolato allinterno del nucleo del paese di __________ ad una velocità inadeguata e pericolosa per la conformazione della strada e del limite di velocità segnalato di 30 km/h. (). Il veicolo era inoltre sprovvisto della sigla indicante la nazionalità (I) dello stesso. La strada era asciutta ed era bel tempo. Vi era però in corso la constatazione di un incidente della circolazione stradale avvenuto da poco tempo. Sulla strada vi erano pedoni ed altri utenti.
4.Il ricorrente contesta la decisione impugnata, in quanto arbitraria e contraria al principio indubio pro reo. In particolare, egli contesta non solo leffettiva velocità, da lui stimata a circa 10 Km/h inferiore rispetto a quanto menzionato nella decisione, ma anche la modalità con la quale è stata rilevata, ovvero attraverso una mera valutazione visiva e soggettiva di persona fisica.
In sostanza, egli pretende chenon potendosi stabilire con esattezza e precisione la reale velocità dellautomobile, poiché quella menzionata nella decisione non si basa altro che su una mera valutazione e asserzione di parte, non corroborata da alcun rilevamento tecnico ufficioso, il dubbio deve giocoforza essere valutato in suo favore (cfr. ricorso punto 2).
Di contro egli nulla eccepisce in merito alladdebito relativo alla mancata apposizione della sigla di nazionalità.
5.In concreto, è appena il caso di sottolineare che laddebito mosso al ricorrente non è riferito al superamento della velocità massima consentita (in violazione dellart. 32 cpv. 2 LCStr), ma allinadeguatezza della velocità per rapporto alle circostanze concrete (in violazione dellart. 32 cpv. 1 LCStr), fattispecie che, a ben vedere, egli non contesta, limitandosi a contrapporre a quella stimata dallagente una velocità inferiore.
Le censure ricorsuali si esauriscono peraltro nella contestazione dellaccertamento di una specifica velocità; le stesse cadono tuttavia nel vuoto non confrontandosi con il reale addebito.
Ciò premesso, è necessario precisare che le constatazioni di un agente di Polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: è infatti con libero apprezzamento che lautorità decidente valuta la pertinenza e lattendibilità dei fatti descritti dallautore dellaccertamento e, al contempo, esamina la fondatezza delle doglianze ricorsuali.
Nella fattispecie, le precise circostanze descritte nel rapporto di contravvenzione non possono certo essere frutto della fantasia dallagente denunciante, il quale ha potuto senzaltro osservare da posizione privilegiata lagire del multato, trovandosi sul posto per la constatazione di un infortunio della circolazione stradale avvenuto nei frangenti precedenti.
Mal si spiegherebbe per quale motivo lagente avrebbe dovuto distogliere lattenzione dalla situazione che stava prioritariamente gestendo, procedere immediatamente al suo fermo e tradurlo in seguito al comando per la verbalizzazione, se lagire del ricorrente fosse stato ineccepibile.
Daltra parte, nel ricorso linsorgente non evoca alcun elemento concreto in grado dinficiare o anche solo di mettere in discussione gli accertamenti di polizia, né giustifica validamente le ragioni che avrebbero portato lagente denunciante a rilasciare dichiarazioni inveritiere. Questi, a differenza del multato, ha lobbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari. Giovi inoltre rilevare che, proprio grazie allattività professionale svolta, un agente attivo nel campo della circolazione stradale gode di ampia esperienza in merito ai controlli di velocità ed è abituato a valutare la corretta andatura tenuta dagli utenti della strada.
A tal proposito si osserva che la giurisprudenza ammette che per laccertamento di manifesti eccessi di velocità possano bastare le semplici valutazioni di agenti di polizia, i quali, perché abituati a questo genere di esercizio, sono in grado di constatare infrazioni flagranti senza avvalersi dellausilio di strumenti tecnici per la rilevazione della velocità (cfr.Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, art. 32 n. 3.9.2.2.1 lett. d).
In siffatte evenienze, apprezzando liberamente le prove agli atti, questo giudice giunge al convincimento che linsorgente ha effettivamente commesso linfrazione rimproveratagli, ossia avere circolato a velocità inadeguata, poiché eccessiva e pericolosa data la configurazione dei luoghi e le circostanze concrete.
6.La Sezione della circolazione rimprovera inoltre al ricorrente che il suo veicolo circolava in territorio elvetico sprovvisto della sigla di nazionalità I, fondando laddebito sullart. 45 cpv. 1 OETV, che sancisce che i veicoli a motore e i rimorchi che circolano allestero devono essere muniti di una sigla distintiva di nazionalità giusta lallegato 4.
Lautorità di prima istanza richiamando questa norma è tuttavia incorsa in un errore, perché la stessa si riferisce ai veicoli svizzeri che si recano allestero, come si può evincere dalla versione tedesca (Motorfahrzeuge und Anhänger, die ins Ausland fahren) e francese (Les véhicules automobiles et les remorques qui se rendent à létranger). Daltronde lallegato 4 precisa che la sigla di nazionalità è composta da due grandi lettere latine «CH»; è manifesto che questo segno identificativo può valere solo per veicoli immatricolati in Svizzera.
Non è quindi possibile multare linsorgente sulla base di questa disposizione.
La norma legale che entra in considerazione in questo caso è lart. 114 cpv. 4 OAC, per il quale i veicoli stranieridevono essere muniti del segno distintivo dello Stato dimmatricolazione. Secondo la convenzione sulla circolazione stradale dell8 novembre 1968 (Convenzione di Vienna, RS 0.741.10), quando il segno distintivo è apposto separatamente dalla targa di immatricolazione le lettere (da una a tre in caratteri latini minuscoli) saranno nere su fondo bianco a forma di ellisse, il cui asse maggiore è orizzontale e avranno unaltezza minima di 0,08 metri e i loro tratti uno spessore di almeno 0.01 metri (come allallegato 4 dellOETV).
In applicazione del regolamento CE n. 2441/98 del 3 novembre 1998 e dellattuale versione dellallegato 3 della citata Convenzione di Vienna lo scopo della prescrizione sui segni distintivi è raggiunto anche quando gli stessi sono integrati nella targa. In tal caso le lettere avranno unaltezza minima di 0,02 metri prendendo come riferimento una targa di immatricolazione di 0,11 metri.
In specie lagente accertatore ha constatato che sul veicolo non era apposto il segno distintivo a forma di ellisse come si può evincere dalla domanda formulata in sede di interrogatorio. Non è per contro dato di sapere se la sigla fosse integrata nella targa. Né lagente né il ricorrente si esprimono in merito.
Tuttavia, alla luce del fatto che il veicolo è entrato in circolazione il 27 febbraio 2006 e che la targa è quindi relativamente recente non si può escludere che portasse già il segno distintivo.
Ad ogni buon conto il ricorrente deve poter beneficiare del dubbio ed essere così prosciolto dalladdebito.
7.Il fatto di circolare senza apporre le necessarie indicazioni sul veicolo (per esempio il contrassegno che indichi la velocità massima, infrazione n. 405 dellallegato 1 allOrdinanza concernente le multe disciplinari) è punito generalmente con una multa di fr. 20.-.
Si giustifica pertanto, per tenere conto del fatto che non è data linfrazione concernente la sigla nazionale, ridurre di questo importo la multa inflitta dalla Sezione della circolazione, che per il resto appare confacentemente proporzionata alla gravità dellinfrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti di legge.
Il ricorso è parzialmente accolto e la risoluzione impugnata modificata nel senso dei considerandi. Tasse e spese a carico dellinsorgente sono prelevate in forma ridotta (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 29, 32 cpv. 1, 90 cifra 1, 93 cifra 2 LCStr; 4 cpv. 1 ONC; 45 cpv. 1 OETV; 114 cpv. 4 OAC; 1 e segg. LPContr,
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorso èparzialmente accoltoe la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 380.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 20.-.
2.La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.-, già anticipate dal ricorrente, sono a suo carico.
3.Intimazione a:
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 LCStr), ma allinadeguatezza della velocità per rapporto alle circostanze concrete (in violazione dellart. 32 cpv. 1 LCStr), fattispecie che, a ben vedere, egli non contesta, limitandosi a contrapporre a quella stimata dallagente una velocità inferiore.
Le censure ricorsuali si esauriscono peraltro nella contestazione dellaccertamento di una specifica velocità; le stesse cadono tuttavia nel vuoto non confrontandosi con il reale addebito.
Ciò premesso, è necessario precisare che le constatazioni di un agente di Polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: è infatti con libero apprezzamento che lautorità decidente valuta la pertinenza e lattendibilità dei fatti descritti dallautore dellaccertamento e, al contempo, esamina la fondatezza delle doglianze ricorsuali.
Nella fattispecie, le precise circostanze descritte nel rapporto di contravvenzione non possono certo essere frutto della fantasia dallagente denunciante, il quale ha potuto senzaltro osservare da posizione privilegiata lagire del multato, trovandosi sul posto per la constatazione di un infortunio della circolazione stradale avvenuto nei frangenti precedenti.
Mal si spiegherebbe per quale motivo lagente avrebbe dovuto distogliere lattenzione dalla situazione che stava prioritariamente gestendo, procedere immediatamente al suo fermo e tradurlo in seguito al comando per la verbalizzazione, se lagire del ricorrente fosse stato ineccepibile.
Daltra parte, nel ricorso linsorgente non evoca alcun elemento concreto in grado dinficiare o anche solo di mettere in discussione gli accertamenti di polizia, né giustifica validamente le ragioni che avrebbero portato lagente denunciante a rilasciare dichiarazioni inveritiere. Questi, a differenza del multato, ha lobbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari. Giovi inoltre rilevare che, proprio grazie allattività professionale svolta, un agente attivo nel campo della circolazione stradale gode di ampia esperienza in merito ai controlli di velocità ed è abituato a valutare la corretta andatura tenuta dagli utenti della strada.
A tal proposito si osserva che la giurisprudenza ammette che per laccertamento di manifesti eccessi di velocità possano bastare le semplici valutazioni di agenti di polizia, i quali, perché abituati a questo genere di esercizio, sono in grado di constatare infrazioni flagranti senza avvalersi dellausilio di strumenti tecnici per la rilevazione della velocità (cfr.Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, art. 32 n. 3.9.2.2.1 lett. d).
In siffatte evenienze, apprezzando liberamente le prove agli atti, questo giudice giunge al convincimento che linsorgente ha effettivamente commesso linfrazione rimproveratagli, ossia avere circolato a velocità inadeguata, poiché eccessiva e pericolosa data la configurazione dei luoghi e le circostanze concrete.
6.La Sezione della circolazione rimprovera inoltre al ricorrente che il suo veicolo circolava in territorio elvetico sprovvisto della sigla di nazionalità I, fondando laddebito sullart. 45 cpv. 1 OETV, che sancisce che i veicoli a motore e i rimorchi che circolano allestero devono essere muniti di una sigla distintiva di nazionalità giusta lallegato 4.
Lautorità di prima istanza richiamando questa norma è tuttavia incorsa in un errore, perché la stessa si riferisce ai veicoli svizzeri che si recano allestero, come si può evincere dalla versione tedesca (Motorfahrzeuge und Anhänger, die ins Ausland fahren) e francese (Les véhicules automobiles et les remorques qui se rendent à létranger). Daltronde lallegato 4 precisa che la sigla di nazionalità è composta da due grandi lettere latine «CH»; è manifesto che questo segno identificativo può valere solo per veicoli immatricolati in Svizzera.
Non è quindi possibile multare linsorgente sulla base di questa disposizione.
La norma legale che entra in considerazione in questo caso è lart. 114 cpv. 4 OAC, per il quale i veicoli stranieridevono essere muniti del segno distintivo dello Stato dimmatricolazione. Secondo la convenzione sulla circolazione stradale dell8 novembre 1968 (Convenzione di Vienna, RS 0.741.10), quando il segno distintivo è apposto separatamente dalla targa di immatricolazione le lettere (da una a tre in caratteri latini minuscoli) saranno nere su fondo bianco a forma di ellisse, il cui asse maggiore è orizzontale e avranno unaltezza minima di 0,08 metri e i loro tratti uno spessore di almeno 0.01 metri (come allallegato 4 dellOETV).
In applicazione del regolamento CE n. 2441/98 del 3 novembre 1998 e dellattuale versione dellallegato 3 della citata Convenzione di Vienna lo scopo della prescrizione sui segni distintivi è raggiunto anche quando gli stessi sono integrati nella targa. In tal caso le lettere avranno unaltezza minima di 0,02 metri prendendo come riferimento una targa di immatricolazione di 0,11 metri.
In specie lagente accertatore ha constatato che sul veicolo non era apposto il segno distintivo a forma di ellisse come si può evincere dalla domanda formulata in sede di interrogatorio. Non è per contro dato di sapere se la sigla fosse integrata nella targa. Né lagente né il ricorrente si esprimono in merito.
Tuttavia, alla luce del fatto che il veicolo è entrato in circolazione il 27 febbraio 2006 e che la targa è quindi relativamente recente non si può escludere che portasse già il segno distintivo.
Ad ogni buon conto il ricorrente deve poter beneficiare del dubbio ed essere così prosciolto dalladdebito.
7.Il fatto di circolare senza apporre le necessarie indicazioni sul veicolo (per esempio il contrassegno che indichi la velocità massima, infrazione n. 405 dellallegato 1 allOrdinanza concernente le multe disciplinari) è punito generalmente con una multa di fr. 20.-.
Si giustifica pertanto, per tenere conto del fatto che non è data linfrazione concernente la sigla nazionale, ridurre di questo importo la multa inflitta dalla Sezione della circolazione, che per il resto appare confacentemente proporzionata alla gravità dellinfrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti di legge.
Il ricorso è parzialmente accolto e la risoluzione impugnata modificata nel senso dei considerandi. Tasse e spese a carico dellinsorgente sono prelevate in forma ridotta (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 29, 32 cpv. 1, 90 cifra 1, 93 cifra 2 LCStr; 4 cpv. 1 ONC; 45 cpv. 1 OETV; 114 cpv. 4 OAC; 1 e segg. LPContr,
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorso èparzialmente accoltoe la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 380.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 20.-.
2.La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.-, già anticipate dal ricorrente, sono a suo carico.
3.Intimazione a:
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
E. 4 Il ricorrente contesta la decisione impugnata, in quanto arbitraria e contraria al principio in dubio pro reo . In particolare, egli contesta non solo l’effettiva velocità, da lui stimata a circa 10 Km/h inferiore rispetto a quanto menzionato nella decisione, ma anche la modalità con la quale è stata rilevata, ovvero attraverso una mera valutazione visiva e soggettiva di persona fisica. In sostanza, egli pretende che “non potendosi stabilire con esattezza e precisione la reale velocità dell’automobile, poiché quella menzionata nella decisione non si basa altro che su una mera valutazione e asserzione di parte, non corroborata da alcun rilevamento tecnico ufficioso”, il dubbio deve giocoforza essere valutato in suo favore (cfr. ricorso punto 2). Di contro egli nulla eccepisce in merito all’addebito relativo alla mancata apposizione della sigla di nazionalità.
E. 5 In concreto, è appena il
caso di sottolineare che l’addebito mosso al ricorrente non è riferito al
superamento della velocità massima consentita (in violazione dell’art. 32 cpv.
2 LCStr), ma all’inadeguatezza della velocità per rapporto alle circostanze
concrete (in violazione dell’art. 32 cpv. 1 LCStr), fattispecie che, a ben
vedere, egli non contesta, limitandosi a contrapporre a quella stimata
dall’agente una velocità inferiore.
Le censure ricorsuali si
esauriscono peraltro nella contestazione dell’accertamento di una specifica
velocità; le stesse cadono tuttavia nel vuoto non confrontandosi con il reale
addebito.
Ciò premesso, è necessario
precisare che le constatazioni di un agente di Polizia non fruiscono, di per
sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: è infatti con libero
apprezzamento che l’autorità decidente valuta la pertinenza e l’attendibilità
dei fatti descritti dall’autore dell’accertamento e, al contempo, esamina la
fondatezza delle doglianze ricorsuali.
Nella fattispecie, le precise
circostanze descritte nel rapporto di contravvenzione non possono certo essere
frutto della fantasia dall’agente denunciante, il quale ha potuto senz’altro
osservare da posizione privilegiata l’agire del multato, trovandosi sul posto
per la constatazione di un infortunio della circolazione stradale avvenuto nei
frangenti precedenti.
Mal si spiegherebbe per quale
motivo l’agente avrebbe dovuto distogliere l’attenzione dalla situazione che
stava prioritariamente gestendo, procedere immediatamente al suo fermo e
tradurlo in seguito al comando per la verbalizzazione, se l’agire del
ricorrente fosse stato ineccepibile.
D’altra parte, nel ricorso
l’insorgente non evoca alcun elemento concreto in grado d’inficiare o anche
solo di mettere in discussione gli accertamenti di polizia, né giustifica
validamente le ragioni che avrebbero portato l’agente denunciante a rilasciare
dichiarazioni inveritiere. Questi, a differenza del multato, ha l’obbligo
conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia di riportare
gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali,
rispettivamente disciplinari. Giovi inoltre rilevare che, proprio grazie
all’attività professionale svolta, un agente attivo nel campo della
circolazione stradale gode di ampia esperienza in merito ai controlli di
velocità ed è abituato a valutare la corretta andatura tenuta dagli utenti
della strada.
A tal proposito si osserva che
la giurisprudenza ammette che per l’accertamento di manifesti eccessi di
velocità possano bastare le semplici valutazioni di agenti di polizia, i quali,
perché abituati a questo genere di esercizio, sono in grado di constatare
infrazioni flagranti senza avvalersi dell’ausilio di strumenti tecnici per la
rilevazione della velocità (cfr.
Bussy/Rusconi
,
Code suisse de la circulation routière, Commentaire, art. 32 n. 3.9.2.2.1 lett.
d).
In siffatte evenienze, apprezzando
liberamente le prove agli atti, questo giudice giunge al convincimento che
l’insorgente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli, ossia
avere circolato a velocità inadeguata, poiché eccessiva e pericolosa data la
configurazione dei luoghi e le circostanze concrete.
E. 6 La Sezione della
circolazione rimprovera inoltre al ricorrente che il suo veicolo circolava in
territorio elvetico sprovvisto della sigla di nazionalità “I”, fondando
l’addebito sull’art. 45 cpv. 1 OETV, che sancisce che i veicoli a motore e i
rimorchi che circolano all’estero devono essere muniti di una sigla distintiva
di nazionalità giusta l’allegato 4.
L’autorità di prima istanza
richiamando questa norma è tuttavia incorsa in un errore, perché la stessa si
riferisce ai veicoli svizzeri che si recano all’estero, come si può evincere
dalla versione tedesca (Motorfahrzeuge und Anhänger, die ins Ausland fahren) e
francese (
Les véhicules automobiles et les remorques
qui se rendent à l’étranger). D’altronde l’allegato 4 precisa che la sigla di
nazionalità è composta da due grandi lettere latine «CH»; è manifesto che
questo segno identificativo può valere solo per veicoli immatricolati in
Svizzera.
Non è quindi possibile multare
l’insorgente sulla base di questa disposizione.
La norma legale che entra in
considerazione in questo caso è l’art. 114 cpv. 4 OAC, per il quale i veicoli
stranieri
devono essere muniti del segno distintivo
dello Stato d’immatricolazione. Secondo la convenzione sulla circolazione
stradale dell’8 novembre 1968 (Convenzione di Vienna, RS 0.741.10), quando il
segno distintivo è apposto separatamente dalla targa di immatricolazione le
lettere (da una a tre in caratteri latini minuscoli) saranno nere su fondo
bianco a forma di ellisse, il cui asse maggiore è orizzontale e avranno
un’altezza minima di 0,08 metri e i loro tratti uno spessore di almeno 0.01 metri (come all’allegato 4 dell’OETV).
In
applicazione del regolamento CE n. 2441/98 del 3 novembre 1998 e dell’attuale
versione dell’allegato 3 della citata Convenzione di Vienna lo scopo della
prescrizione sui segni distintivi è raggiunto anche quando gli stessi sono
integrati nella targa. In tal caso le lettere avranno un’altezza minima di 0,02 metri prendendo come riferimento una targa di immatricolazione di 0,11 metri.
In specie
l’agente accertatore ha constatato che sul veicolo non era apposto il segno
distintivo a forma di ellisse come si può evincere dalla domanda formulata in
sede di interrogatorio. Non è per contro dato di sapere se la sigla fosse
integrata nella targa. Né l’agente né il ricorrente si esprimono in merito.
Tuttavia,
alla luce del fatto che il veicolo è entrato in circolazione il 27 febbraio
2006 e che la targa è quindi relativamente recente non si può escludere che
portasse già il segno distintivo.
Ad
ogni buon conto il ricorrente deve poter beneficiare del dubbio ed essere così
prosciolto dall’addebito.
E. 7 Il fatto di circolare senza apporre le necessarie indicazioni sul veicolo (per esempio il contrassegno che indichi la velocità massima, infrazione n. 405 dell’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari) è punito generalmente con una multa di fr. 20.-. Si giustifica pertanto, per tenere conto del fatto che non è data l’infrazione concernente la sigla nazionale, ridurre di questo importo la multa inflitta dalla Sezione della circolazione, che per il resto appare confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti di legge. Il ricorso è parzialmente accolto e la risoluzione impugnata modificata nel senso dei considerandi. Tasse e spese a carico dell’insorgente sono prelevate in forma ridotta (art. 15 LPContr). per questi motivi visti gli art. 29, 32 cpv. 1, 90 cifra 1, 93 cifra 2 LCStr; 4 cpv. 1 ONC; 45 cpv. 1 OETV; 114 cpv. 4 OAC; 1 e segg. LPContr, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 380.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 20.-. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.-, già anticipate dal ricorrente, sono a suo carico. 3. Intimazione a: Il presidente: Il segretario: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2009.128
11258/103
Bellinzona
20 dicembre 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giuseppe Gianella in qualità di segretario per statuire sul ricorso 11 maggio 2009 presentato da
RI 1
difeso da: DI 1
contro
la decisione 24 aprile 2009 n. 11258/103 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 8 giugno 2009 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A.La Sezione della circolazionecon decisione 24 aprile 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 400.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
Alla guida della vettura (I) __________ circolava nellabitato di __________ a velocità eccessiva e pericolosa nonostante il vigente limite segnalato di 30 Km/h. Velocità valutata dallagente accertatore: circa 50/55 Km/h, velocità dichiarata: circa 45 Km/h. Inoltre il veicolo era sprovvisto della sigla di nazionalità I .
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 29, 32 cpv. 1, 90 cifra 1, 93 cifra 2 LCStr; 4 cpv. 1 ONC; 45 cpv. 1, 219 cifra 1 OETV.
B.Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C.La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dellart. 12 LPContr.
2.A norma dellart 32 cpv. 1 LCStr la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Nei punti in cui il veicolo potrebbe intralciare la circolazione, il conducente deve circolare lentamente e, se necessario, fermarsi, in particolare dove la visibilità non è buona, alle intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a livello. Lart. 4 cpv. 1 ONC precisa che il conducente deve circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile; se lincrocio con altri veicoli è difficile, egli deve poter fermarsi nella metà dello spazio visibile.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3.La Sezione della circolazione rimprovera al multato in applicazione delle predette disposizioni di aver circolato nellabitato di __________ a velocità eccessiva e pericolosa nonostante il vigente limite segnalato di 30 Km/h, ritenuta una velocità di circa 50/55 Km/h valutata dallagente accertatore a fronte di una velocità dichiarata di 45 Km/h.
Lautorità gli rimprovera inoltre che il veicolo era sprovvisto della sigla di nazionalità I.
La decisione impugnata si fonda sul rapporto di contravvenzione 21 marzo 2009 agli atti, dal quale risulta la seguente descrizione dei fatti:
Per aver, alla guid[a] dellautovettura VW Golf targata (I) __________, circolato allinterno del nucleo del paese di __________ ad una velocità inadeguata e pericolosa per la conformazione della strada e del limite di velocità segnalato di 30 km/h. (). Il veicolo era inoltre sprovvisto della sigla indicante la nazionalità (I) dello stesso. La strada era asciutta ed era bel tempo. Vi era però in corso la constatazione di un incidente della circolazione stradale avvenuto da poco tempo. Sulla strada vi erano pedoni ed altri utenti.
4.Il ricorrente contesta la decisione impugnata, in quanto arbitraria e contraria al principio indubio pro reo. In particolare, egli contesta non solo leffettiva velocità, da lui stimata a circa 10 Km/h inferiore rispetto a quanto menzionato nella decisione, ma anche la modalità con la quale è stata rilevata, ovvero attraverso una mera valutazione visiva e soggettiva di persona fisica.
In sostanza, egli pretende chenon potendosi stabilire con esattezza e precisione la reale velocità dellautomobile, poiché quella menzionata nella decisione non si basa altro che su una mera valutazione e asserzione di parte, non corroborata da alcun rilevamento tecnico ufficioso, il dubbio deve giocoforza essere valutato in suo favore (cfr. ricorso punto 2).
Di contro egli nulla eccepisce in merito alladdebito relativo alla mancata apposizione della sigla di nazionalità.
5.In concreto, è appena il caso di sottolineare che laddebito mosso al ricorrente non è riferito al superamento della velocità massima consentita (in violazione dellart. 32 cpv. 2 LCStr), ma allinadeguatezza della velocità per rapporto alle circostanze concrete (in violazione dellart. 32 cpv. 1 LCStr), fattispecie che, a ben vedere, egli non contesta, limitandosi a contrapporre a quella stimata dallagente una velocità inferiore.
Le censure ricorsuali si esauriscono peraltro nella contestazione dellaccertamento di una specifica velocità; le stesse cadono tuttavia nel vuoto non confrontandosi con il reale addebito.
Ciò premesso, è necessario precisare che le constatazioni di un agente di Polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: è infatti con libero apprezzamento che lautorità decidente valuta la pertinenza e lattendibilità dei fatti descritti dallautore dellaccertamento e, al contempo, esamina la fondatezza delle doglianze ricorsuali.
Nella fattispecie, le precise circostanze descritte nel rapporto di contravvenzione non possono certo essere frutto della fantasia dallagente denunciante, il quale ha potuto senzaltro osservare da posizione privilegiata lagire del multato, trovandosi sul posto per la constatazione di un infortunio della circolazione stradale avvenuto nei frangenti precedenti.
Mal si spiegherebbe per quale motivo lagente avrebbe dovuto distogliere lattenzione dalla situazione che stava prioritariamente gestendo, procedere immediatamente al suo fermo e tradurlo in seguito al comando per la verbalizzazione, se lagire del ricorrente fosse stato ineccepibile.
Daltra parte, nel ricorso linsorgente non evoca alcun elemento concreto in grado dinficiare o anche solo di mettere in discussione gli accertamenti di polizia, né giustifica validamente le ragioni che avrebbero portato lagente denunciante a rilasciare dichiarazioni inveritiere. Questi, a differenza del multato, ha lobbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari. Giovi inoltre rilevare che, proprio grazie allattività professionale svolta, un agente attivo nel campo della circolazione stradale gode di ampia esperienza in merito ai controlli di velocità ed è abituato a valutare la corretta andatura tenuta dagli utenti della strada.
A tal proposito si osserva che la giurisprudenza ammette che per laccertamento di manifesti eccessi di velocità possano bastare le semplici valutazioni di agenti di polizia, i quali, perché abituati a questo genere di esercizio, sono in grado di constatare infrazioni flagranti senza avvalersi dellausilio di strumenti tecnici per la rilevazione della velocità (cfr.Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, art. 32 n. 3.9.2.2.1 lett. d).
In siffatte evenienze, apprezzando liberamente le prove agli atti, questo giudice giunge al convincimento che linsorgente ha effettivamente commesso linfrazione rimproveratagli, ossia avere circolato a velocità inadeguata, poiché eccessiva e pericolosa data la configurazione dei luoghi e le circostanze concrete.
6.La Sezione della circolazione rimprovera inoltre al ricorrente che il suo veicolo circolava in territorio elvetico sprovvisto della sigla di nazionalità I, fondando laddebito sullart. 45 cpv. 1 OETV, che sancisce che i veicoli a motore e i rimorchi che circolano allestero devono essere muniti di una sigla distintiva di nazionalità giusta lallegato 4.
Lautorità di prima istanza richiamando questa norma è tuttavia incorsa in un errore, perché la stessa si riferisce ai veicoli svizzeri che si recano allestero, come si può evincere dalla versione tedesca (Motorfahrzeuge und Anhänger, die ins Ausland fahren) e francese (Les véhicules automobiles et les remorques qui se rendent à létranger). Daltronde lallegato 4 precisa che la sigla di nazionalità è composta da due grandi lettere latine «CH»; è manifesto che questo segno identificativo può valere solo per veicoli immatricolati in Svizzera.
Non è quindi possibile multare linsorgente sulla base di questa disposizione.
La norma legale che entra in considerazione in questo caso è lart. 114 cpv. 4 OAC, per il quale i veicoli stranieridevono essere muniti del segno distintivo dello Stato dimmatricolazione. Secondo la convenzione sulla circolazione stradale dell8 novembre 1968 (Convenzione di Vienna, RS 0.741.10), quando il segno distintivo è apposto separatamente dalla targa di immatricolazione le lettere (da una a tre in caratteri latini minuscoli) saranno nere su fondo bianco a forma di ellisse, il cui asse maggiore è orizzontale e avranno unaltezza minima di 0,08 metri e i loro tratti uno spessore di almeno 0.01 metri (come allallegato 4 dellOETV).
In applicazione del regolamento CE n. 2441/98 del 3 novembre 1998 e dellattuale versione dellallegato 3 della citata Convenzione di Vienna lo scopo della prescrizione sui segni distintivi è raggiunto anche quando gli stessi sono integrati nella targa. In tal caso le lettere avranno unaltezza minima di 0,02 metri prendendo come riferimento una targa di immatricolazione di 0,11 metri.
In specie lagente accertatore ha constatato che sul veicolo non era apposto il segno distintivo a forma di ellisse come si può evincere dalla domanda formulata in sede di interrogatorio. Non è per contro dato di sapere se la sigla fosse integrata nella targa. Né lagente né il ricorrente si esprimono in merito.
Tuttavia, alla luce del fatto che il veicolo è entrato in circolazione il 27 febbraio 2006 e che la targa è quindi relativamente recente non si può escludere che portasse già il segno distintivo.
Ad ogni buon conto il ricorrente deve poter beneficiare del dubbio ed essere così prosciolto dalladdebito.
7.Il fatto di circolare senza apporre le necessarie indicazioni sul veicolo (per esempio il contrassegno che indichi la velocità massima, infrazione n. 405 dellallegato 1 allOrdinanza concernente le multe disciplinari) è punito generalmente con una multa di fr. 20.-.
Si giustifica pertanto, per tenere conto del fatto che non è data linfrazione concernente la sigla nazionale, ridurre di questo importo la multa inflitta dalla Sezione della circolazione, che per il resto appare confacentemente proporzionata alla gravità dellinfrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti di legge.
Il ricorso è parzialmente accolto e la risoluzione impugnata modificata nel senso dei considerandi. Tasse e spese a carico dellinsorgente sono prelevate in forma ridotta (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 29, 32 cpv. 1, 90 cifra 1, 93 cifra 2 LCStr; 4 cpv. 1 ONC; 45 cpv. 1 OETV; 114 cpv. 4 OAC; 1 e segg. LPContr,
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorso èparzialmente accoltoe la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 380.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 20.-.
2.La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.-, già anticipate dal ricorrente, sono a suo carico.
3.Intimazione a:
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).