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Incarto n.30.2009.117
9738/105
Bellinzona
9 novembre 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 maggio 2009 presentato da
RI 1
contro
la decisione 10 aprile 2009 n. 9738/105 emessa d CRTE 1
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che la CRTE 1con decisione 10 aprile 2009 ha inflitto a Manuela Frau una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver"illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________ di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace, il 1° febbraio 2009 in territorio di __________;
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375bise 375terCPC;
che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si è aggravata davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che secondo lart. 375bisCPC, lavente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone luso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta unistanza al giudice di pace del luogo dove si trova limmobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza listante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.- afr. 500.- (cpv. 2 prima frase);
che in caso di violazione del divieto affisso in loco lavente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore allautorità competente (art. 375tercpv. 2 CPC);
che la CRTE 1 in applicazione delle predette disposizioni rimprovera alla multata di aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato in data 23 giugno 2003 dal Giudice di pace del circolo di __________, e più precisamente il 1° febbraio 2009 dalle ore 11.00 circa alle ore 19.00;
che la decisione impugnata si basa sul rapporto di denuncia 3 febbraio 2009 presentato dal rappresentante della proprietaria del fondo in questione (mappale n. 337 RFD del Comune di __________), sul quale sorge il Centro commerciale __________;
che nel gravame la ricorrente non contesta di per sé laccertamento compiuto dal denunciante, esaurendosi nelle seguenti considerazioni (ribadite in un successivo scritto formalmente irrito, poiché pervenuto nellambito del termine assegnato allautorità di prime cure per presentare le proprie osservazioni e produrre lincarto, ma in ogni caso dopo la scadenza del termine per ricorrere datato 9 maggio 2009):
Con la presente io __________ dichiaro di non lavorare più presso il centro __________, e quindi libera di parcheggiare nel parcheggio clienti, in quanto tale.
In conclusione non intendo pagare nessun tipo di contravvenzione;
che, preso atto dellargomentazione addotta dalla multata, il denunciante ha ribadito la propria posizione, specificando che:() da un controllo effettuato presso lazienda di __________ per la quale lavorava, è risultato che in data 01 febbraio 2009, era operativa presso il negozio. Ad ulteriore riprova del fatto che lavorasse cè il tempo di sosta che va dalle 11.00 alle 19.00 (come indicato sulla contravvenzione)(cfr. scritto 28 maggio 2009);
che, nonostante il termine impartitole da questo giudice con raccomandata 9 giugno 2009, linsorgente non ha smentito la circostanza evocata dal denunciante;
che ad ogni buon conto, ammesso e non concesso che la ricorrente non lavorasse più presso il centro commerciale in questione, ella non ha saputo rendere verosimile in nessuna delle comparse scritte che nelle circostanze di tempo dellinfrazione ha fruito del posteggio in veste di cliente (producendo ad esempio uno scontrino o una ricevuta delle compere eseguite), né ha altrimenti giustificato la presenza del suo veicolo in loco per tutto quel lasso di tempo;
che in siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente commesso linfrazione rimproveratale dallautorità di prime cure;
che la multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 375bise 375terCPC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata è confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).