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Incarto n.30.2008.94
755
Bellinzona
24 settembre 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 aprile 2008 presentato da
RI 1
contro
la decisione 25 aprile 2008 n__________ emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 9 maggio 2008 presentate dalla CRTE 1, __________,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
che il 1° aprile 2008 la RI 1 (in seguito, RI 1) ha allestito un rapporto di denuncia nei confronti di __________ per uso illecito a scopo di posteggio di unarea privata debitamente segnalata;
che la CRTE 1con decisione 25 aprile 2008 ha abbandonato il procedimento contravvenzionale con la seguente motivazione:
Dopo esame delle osservazioni e delle contro-osservazioni presentate dalle parti, ritiene di dover accettare le argomentazioni sostenute dal denunciato;
che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento;
che la CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata;
considerato in diritto
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che giusta lart. 375bisCPC lavente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone luso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta unistanza al giudice di pace del luogo dove si trova limmobile (cpv. 1). Il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza listante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.- a fr. 500.- (cpv. 2 prima frase);
che in caso di violazione del divieto affisso in loco lavente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore allautorità competente (art. 375tercpv. 2 CPC);
che la CRTE 1 ha abbandonato il procedimento contravvenzionale alla luce delle seguenti giustificazioni addotte dal denunciato
:
[ ] ho lasciato lauto qualche minuto per scaricare la spesa. Vorrei sottolineare che ho un serio problema alla schiena e che non posso sostenere lunghe distanze soprattutto trasportando pesi.[ ] Inoltre, la persona che rileva leventuale infrazione è tenuta anche ad indicare lora di partenza, oltre che lora di arrivo, altrimenti il posteggio carico/scarico non ha senso di esistere (cfr. osservazioni 13 aprile 2008);
che la RI 1, in sede di contro-osservazioni ha unicamente confermato di non voler annullare il rapporto di denuncia, senza precisare alcunché;
che lautorità di prima istanza ha preso la sua decisione basandosi sulle circostanze descritte dalla querelante nel rapporto di denuncia e nelle contro-osservazioni;
che in sede ricorsuale la RI 1 ha aggiunto che: [ ] il custode Signor __________ (tel. __________) ci conferma che, dopo aver visto la macchina in divieto di sosta si è recato in centro a __________ per alcune compere e al suo ritorno verso le ore 10.15 la vettura del Signor __________ era ancora posteggiata in sosta vietata (cfr. ricorso 29 aprile 2008);
che dalla documentazione fotografica prodotta dalla qui insorgente in altra procedura avente le medesime circostanze di luogo (inc. 30.2008.105) si rileva che effettivamente sotto lusuale cartello che reca lindicazione della decisione giudiziaria di divieto di posteggio ve nè un altro che autorizza la fermata per carico e scarico;
che lamministrazione conferma per altro tale circostanza nei suoi scritti agli atti, nei quali precisa che il tempo massimo concesso per tali operazioni è di 15-20 minuti (cfr. circolare 8 aprile 2008);
che, come detto sopra, a norma dellart. 375tercpv. 2 lavente diritto può sporgere querela contro il trasgressore allautorità competente entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto;
che di fatto la ricorrente ha esteso la querela sporta poiché linfrazione ascritta allinquilino del palazzo non è più solo il parcheggio in via __________ alle ore 9.30, bensì dalle 9.30 alle 10.15 (quindi superiore ai 15/20 minuti di tolleranza);
che in casi di specie il querelante deve, per sostanziare la sua querela e rendere credibile la sua versione, indicare la durata della permanenza; ovvero fare un doppio accertamento e indicare due orari ciò che in concreto è avvenuto solo in sede di ricorso;
che il ricorso 29 aprile 2008 è perciò da considerarsi a tutti gli effetti unestensione di querela;
che di conseguenza, questultima è tardiva, poiché formulata oltre il termine perentorio di tre giorni previsto dalla legge;
che tutto ciò considerato la decisione dellautorità di prima istanza va confermata;
che il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 375terCPC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).