Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2008.68
6402/804
Bellinzona
10 giugno 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 marzo 2008 presentato da
RI 1,
difesa da: Avv. DI 1,
contro
la decisione 7 marzo 2008 n. 6402/804 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 4 aprile 2008 presentate dalla CRTE 1, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.La CRTE 1con decisione 7 marzo 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti fatti accertati il 14 novembre 2007 in territorio di __________:
"Alla guida del veicolo TI __________ non osservava il segnale zona pedonale .
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, nonché 22c cpv. 1 OSStr.
B.Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C.La CRTE 1 con comunicazione 4 aprile 2008 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2.Per lart. 27 cpv. 1 LCStr lutente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr). Le «Zone pedonali» (2.59.3) sono riservate ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli. Se, eccezionalmente, è ammesso un traffico limitato di veicoli, vi si può circolare soltanto a passo duomo; i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli hanno la precedenza (art. 22c cpv. 1 OSStr).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa(art. 90 cifra 1 LCStr); per linosservanza del segnale «Zona pedonale» lelenco allegato allOrdinanza concernente le multe disciplinari (OMD) prevede una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 304.20).
3.La CRTE 1 rimprovera alla multata di non aver osservato il segnale Zona pedonale, in località __________ __________ (recte: __________) a __________.
La decisione impugnata si fonda sugli accertamenti eseguiti da un agente della Polizia comunale di __________, il quale ha proceduto a una constatazione di agevole momento nellambito del traffico stazionario.
4.La ricorrente non contesta di per sé la fattispecie ascrittale, ma si giustifica facendo valere di essersi dovuta recare presso lo studio legale della figlia sito in __________ (al numero civico __________) per portarle dei libri, dopo essersi trasferita da via __________ in via __________.
Soggiunge di aver sostato in __________ solo il tempo strettamente necessario, ovvero cinque minuti, per suonare al citofono, avvertire la figlia e i suoi collaboratori e permettere loro di scendere a scaricare e prendere il materiale dalla sua vettura, non potendosi ella permettere, per motivi di salute, di andare allo studio a piedi trasportando il tutto (sebbene nelle osservazioni 15 dicembre 2008 giustifichi la sosta con la necessità diconsegnare i suddetti libri presso lo studio della figlia).
In proposito, sulla scorta di alcuni certificati medici (peraltro già prodotti nellambito di ulteriori procedure contravvenzionali pendenti presso questa Pretura; inc. 30.2007.225 e 30.2007.226), ella specifica che a causa di un grave infortunio della circolazione stradale occorsole il 31 luglio 2005 avverte fitte molto acute nellatto della deambulazione, come pure nella sollecitazione della schiena con oggetti pesanti, ciò che limita fortemente tutti i suoi movimenti e spostamenti. A fronte di tali problemi ha richiesto e ottenuto dalla Sezione della circolazione un contrassegno di parcheggio per persone disabili valido fino al 31.01.2011 prodotto in fotocopia con il gravame che dichiara di non aver esposto per distrazione (cfr. ricorso 27 marzo 2008, punto 1, pag. 4).
5.Per quanto qui interessa, lart. 20a cpv. 1 lett. c seconda frase ONC (in vigore dal 1° marzo
2006) sancisce che le persone disabili e coloro che le trasportano possono godere di facilitazioni di parcheggio se sono in possesso di un «Contrassegno di parcheggio per persone disabili», e meglio possono parcheggiare per due ore al massimo nelle zone pedonali, a condizione che siano consentite eccezioni al divieto daccesso alla zona.
Il capoverso 4 del medesimo articolo, stabilisce inoltre che il contrassegno di parcheggio per persone disabili, insieme al disco orario (allegato 3 n. 1 OSStr), va apposto in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.
6.Orbene, come emerge dallo scritto 28 novembre 2008 dellUfficio amministrativo, servizio conducenti, della Sezione della circolazione autorità competente, in Ticino, per il rilascio del contrassegno per persone disabili risulta che tale permesso è stato richiesto per la prima volta in data 10 dicembre 2007 ed emesso il 21 gennaio 2008, circostanza che la ricorrente di fatto ammette nelle osservazioni 15 dicembre 2008, giustificando con una svista il fatto di aver in un primo tempo asserito di non averlo esposto per dimenticanza e specificando di non averlo potuto chiedere prima, poiché sottoposta a continui ricoveri e visite specialistiche a far tempo dalla data dellincidente (circostanza invero poco credibile, tanto più che è stata seguita da numerosi medici che ben avrebbero potuto compilare il certificato medico da accludere allistanza; vè poi da chiedersi se considerate le contravvenzioni precedentemente riscontrate, ella era legittimata a condurre il veicolo senza presentarlo al controllo tecnico dellautorità competente, per verificare ladeguatezza delleventuale attrezzatura in relazione alla sua invalidità).
Ciò posto, va detto che sebbene i problemi di salute esistevano sin dalla data dellincidente, il diritto a beneficiare delle facilitazioni di parcheggio di cui allart. 20a ONC, era subordinato al rilascio del permesso speciale, previa istanza motivata e documentata. Contrariamente a quanto preteso in sede di osservazioni 15 dicembre 2008, non si tratta di una violazione meramente formale, comunque sia punibile (così come del resto la mancata esposizione del disco orario) con una multa di fr. 40.-, bensì di una violazione materiale, e questo a prescindere dallesistenza, incontestata, dei problemi di saluti.
Ne segue che non essendo ella allepoca dei fatti titolare di alcun permesso, ella non può appellarsi alle facilitazioni codificate allart. 20a ONC.
7.Daltra parte linsorgente non può prevalersi del fatto di aver eseguito (o consentito) unoperazione di carico e scarico, giacché le eccezioni in tal senso ammesse dalla segnaletica vigente nella zona pedonale in questione si limitano esclusivamente, per quanto noto a questo giudice, ai ciclisti, ai titolari di autorizzazioni speciali scritte rilasciate dalla Polizia comunale, come pure ai fornitori con autoveicoli leggeri entro fasce dorario ben determinate (lu-ve 06.00-10.30; sa 06.00-09.30), che nemmeno coprono lorario dei fatti.
A nulla giova infine allinsorgente appellarsi alla tolleranza e al senso civico dellagente accertatore, il quale ha agito conformemente ai principi di legalità e parità di trattamento.
In definitiva, la ricorrente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.
8.A giusta ragione la CRTE 1 ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.-, pari alla sanzione prevista dallallegato 1 allOMD per siffatto genere dinfrazione (n. 304.20), aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, nonché 22c cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).