Sachverhalt
accertati il 6 agosto 2008 in territorio di __________:
"Non ha osservato le disposizioni del personale di servizio e, nonostante il divieto, appoggiava i piedi sul sedile del treno 178 nella tratta __________;
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 6 e 8 Legge federale sulla polizia delle strade ferrate; 5 cpv. 30 e 8 Istruzione della polizia ferroviaria;
che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1, per il tramite del padre, si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento;
che la Sezione della circolazione, con comunicazione 28 gennaio 2009, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
considerato in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che con processo verbale del 19 settembre 2008 allestito da un agente della Polizia Ferroviaria Ticino, Bellinzona, il qui ricorrente è stato denunciato alla Sezione della circolazione per inosservanza delle prescrizioni sulluso degli impianti nel senso degli art. 18 cpv. 1 LTP e 2 cpv. 1 OTP in relazione alla cifra 100 cpv. 1 delle disposizioni del tariffario, e meglio per non aver osservato le disposizioni del personale di servizio e, nonostante il divieto, appoggiato i piedi sul sedile del treno 178 nella tratta __________;
che la denuncia è avvenuta in applicazione dellart. 51 cpv. 1 lett. a LTP, per la violazione dei combinati art. 18 cpv. 1 LTP e 2 cpv. 1 OTP;
che la Sezione della circolazione con decisione 12 dicembre 2008 ha, dal canto suo, multato linsorgente in applicazione degli art. 6 e 8 della Legge federale sulla polizia delle strade ferrate, come pure dellart. 5 cpv. 30 (in realtà cpv. 31, che configura il comportamento punibile ascritto al ricorrente, ovvero il rifiuto di conformarsi agli ordini impartiti dal personale ferroviario) e 8 dellIstruzione sulla polizia ferroviaria approvata dal Dipartimento federale delle Poste e delle Strade ferrate il 12 marzo 1908, che designa quale autorità competente a ricevere i processi verbali per il Ticino il Dipartimento di polizia, servizio giuridico della circolazione, Bellinzona;
che in concreto va subito detto che linsorgente allepoca dei fatti era (e lo è tuttora) minorenne, per cui trovano applicazione la Legge federale sul diritto penale minorile (RS 311.1; DPMin) e la Legge sulla magistratura dei minorenni, che si applica precisamente alle persone minorenni nel senso dellart. 3 cpv. 1 DPMin che hanno commesso un atto punibile secondo le disposizioni del diritto federale o cantonale (art. 1);
che trattandosi della giurisdizione penale minorile, lart. 5 cpv. 2 della Legge sulla magistratura dei minorenni (LMM) riserva allautorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato (e meglio allUfficio giuridico della Sezione della circolazione, Camorino) la competenza per giudicare in prima istanza le infrazioni poco gravi alla legge federale sulla circolazione stradale (cfr. art. 9 cpv. 2 LMM);
che non rientrando la fattispecie ascritta al ricorrente nelle infrazioni alla LCStr, non è data la competenza dellautorità amministrativa, per cui la risoluzione emanata il 12 dicembre 2008 nei confronti del ricorrente è nulla (cfr.Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 3. ed., pag. 327, N. 1069;Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, pag. 242, N. 1071 n. 27);
che, a ben vedere, si giungerebbe ad analoga conclusione quandanche il multato fosse stato maggiorenne;
che, in effetti, lart. 6 della Legge federale sulla polizia delle strade ferrate richiamato nella decisione è stato abrogato dallart. 53 cifra 5 della LTP, in vigore dal 1° gennaio 1987, con la conseguenza che il cpv. 31 dellart. 5 dellIstruzione sulla polizia ferroviaria, che concretizza il predetto disposto, ha perso la sua validità giuridica;
che non tornando pertanto applicabile la Legge federale sulla polizia delle strade ferrate, bensì unicamente lart. 51 cpv. 1 lett. a LTP (che recitaÈ punito, a querela di parte, con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle disposizioni desecuzione del Consiglio federale sullammissione al trasporto di persone e di cose), competente a esaminare e a giudicare la fattispecie sarebbe il Ministero pubblico, il quale a norma dellart. 67 cpv. 1 della Legge sullorganizzazione giudiziaria riceve tutte le denunce e querele;
che è ben vero che per lart. 7 LaLCStr il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente ad applicare le sanzioni penali previste dalla legislazione federale in materia di circolazione, da giudicare secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni;
che, per i casi in cui non è data la competenza delle autorità giudiziarie, il Consiglio di Stato ha affidato allUfficio giuridico della Sezione della circolazione la competenza di istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali (art. 4 lett. f RLaLCStr);
che, tuttavia, la delega legislativa di cui allart. 7 LaLCStr si applica limitatamente alla legislazione federale in materia di circolazione, per cui difetta una base legale formale che attribuisca allautorità amministrativa la competenza di istruire e decidere in prima istanza le contravvenzioni fondate sulla LTP come quella qui in esame;
che qualora fosse creata una norma di competenza sufficiente (sia nella LaLCStr sia nella Legge sulla magistratura dei minorenni), la fattispecie ben potrebbe essere decisa da unautorità amministrativa, considerata lesigua gravità; tuttavia, alla stato attuale così non è, per cui è data in ogni caso la competenza delle autorità giudiziarie;
che, infine, a titolo abbondanziale, si osserva che la decisione sarebbe da annullare procedendo allesame di merito;
che linsorgente si proclama estraneo ai fatti, asserendo che nelle circostanze di tempo e di luogo dellinfrazione si trovava in vacanza a Riccione con un gruppo di amici; a sostegno del suo assunto produce una dichiarazione scritta datata 18 dicembre 2008 di un albergatore, dalla quale risulta che egli ha soggiornato in una pensione della nota località romagnola dal 2 al 9 agosto 2008 in compagnia di tre persone;
che in concreto non vè motivo di dubitare dellassunto del ricorrente, a maggior ragione se si considera che, come risulta dal fascicolo processuale, la denuncia è di fatto avvenuta senza procedere allaccertamento dei dati del contravventore (il quale ha tra laltro fornito un indirizzo di domicilio errato) e senza che sia stato possibile procedere a ulteriori verifiche (cfr. rapporto di controsservazione 26 gennaio 2009 della Polizia ferroviaria Ticino);
che in siffatte evenienze linsorgente andrebbe in ogni caso prosciolto dalladdebito mossogli;
che in conclusione si giustifica pronunciare la nullità della decisione impugnata per mancata competenzaratione materiaedella Sezione della circolazione, senza tuttavia che si faccia luogo alla trasmissione dellincarto alla Magistratura dei minorenni, vista la limpidezza della fattispecie;
che visto lesito del gravame non si prelevano né tasse né spese per lodierno giudizio (art. 15 LPContr);
per questi motivi visti gli art. art. 6 e 8 Legge federale sulla polizia delle strade ferrate; 5 cpv. 30 e 8 Istruzione della polizia ferroviaria; 18 cpv. 1 e 51 cpv. 1 lett. a LTP; 2 cpv. 1 OTP; cifra 100 cpv. 1 delle disposizioni del tariffario; 4 lett. f RLaLCStr; 67 cpv. 1 Log; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorso è accolto e la decisione impugnataè dichiarata nulla.
2.Non si prelevano né tasse né spese.
3.Intimazione a:
per sé e per il figlio Carlo,
Il presidente: La segretaria:
Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 settembre 2008 allestito da un agente della Polizia Ferroviaria Ticino, Bellinzona, il qui ricorrente è stato denunciato alla Sezione della circolazione per inosservanza delle prescrizioni sulluso degli impianti nel senso degli art. 18 cpv. 1 LTP e 2 cpv. 1 OTP in relazione alla cifra 100 cpv. 1 delle disposizioni del tariffario, e meglio per non aver osservato le disposizioni del personale di servizio e, nonostante il divieto, appoggiato i piedi sul sedile del treno 178 nella tratta __________;
che la denuncia è avvenuta in applicazione dellart. 51 cpv. 1 lett. a LTP, per la violazione dei combinati art. 18 cpv. 1 LTP e 2 cpv. 1 OTP;
che la Sezione della circolazione con decisione 12 dicembre 2008 ha, dal canto suo, multato linsorgente in applicazione degli art. 6 e 8 della Legge federale sulla polizia delle strade ferrate, come pure dellart. 5 cpv. 30 (in realtà cpv. 31, che configura il comportamento punibile ascritto al ricorrente, ovvero il rifiuto di conformarsi agli ordini impartiti dal personale ferroviario) e 8 dellIstruzione sulla polizia ferroviaria approvata dal Dipartimento federale delle Poste e delle Strade ferrate il 12 marzo 1908, che designa quale autorità competente a ricevere i processi verbali per il Ticino il Dipartimento di polizia, servizio giuridico della circolazione, Bellinzona;
che in concreto va subito detto che linsorgente allepoca dei fatti era (e lo è tuttora) minorenne, per cui trovano applicazione la Legge federale sul diritto penale minorile (RS 311.1; DPMin) e la Legge sulla magistratura dei minorenni, che si applica precisamente alle persone minorenni nel senso dellart. 3 cpv. 1 DPMin che hanno commesso un atto punibile secondo le disposizioni del diritto federale o cantonale (art. 1);
che trattandosi della giurisdizione penale minorile, lart. 5 cpv. 2 della Legge sulla magistratura dei minorenni (LMM) riserva allautorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato (e meglio allUfficio giuridico della Sezione della circolazione, Camorino) la competenza per giudicare in prima istanza le infrazioni poco gravi alla legge federale sulla circolazione stradale (cfr. art. 9 cpv. 2 LMM);
che non rientrando la fattispecie ascritta al ricorrente nelle infrazioni alla LCStr, non è data la competenza dellautorità amministrativa, per cui la risoluzione emanata il 12 dicembre 2008 nei confronti del ricorrente è nulla (cfr.Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 3. ed., pag. 327, N. 1069;Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, pag. 242, N. 1071 n. 27);
che, a ben vedere, si giungerebbe ad analoga conclusione quandanche il multato fosse stato maggiorenne;
che, in effetti, lart. 6 della Legge federale sulla polizia delle strade ferrate richiamato nella decisione è stato abrogato dallart. 53 cifra 5 della LTP, in vigore dal 1° gennaio 1987, con la conseguenza che il cpv. 31 dellart. 5 dellIstruzione sulla polizia ferroviaria, che concretizza il predetto disposto, ha perso la sua validità giuridica;
che non tornando pertanto applicabile la Legge federale sulla polizia delle strade ferrate, bensì unicamente lart. 51 cpv. 1 lett. a LTP (che recitaÈ punito, a querela di parte, con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle disposizioni desecuzione del Consiglio federale sullammissione al trasporto di persone e di cose), competente a esaminare e a giudicare la fattispecie sarebbe il Ministero pubblico, il quale a norma dellart. 67 cpv. 1 della Legge sullorganizzazione giudiziaria riceve tutte le denunce e querele;
che è ben vero che per lart. 7 LaLCStr il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente ad applicare le sanzioni penali previste dalla legislazione federale in materia di circolazione, da giudicare secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni;
che, per i casi in cui non è data la competenza delle autorità giudiziarie, il Consiglio di Stato ha affidato allUfficio giuridico della Sezione della circolazione la competenza di istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali (art. 4 lett. f RLaLCStr);
che, tuttavia, la delega legislativa di cui allart. 7 LaLCStr si applica limitatamente alla legislazione federale in materia di circolazione, per cui difetta una base legale formale che attribuisca allautorità amministrativa la competenza di istruire e decidere in prima istanza le contravvenzioni fondate sulla LTP come quella qui in esame;
che qualora fosse creata una norma di competenza sufficiente (sia nella LaLCStr sia nella Legge sulla magistratura dei minorenni), la fattispecie ben potrebbe essere decisa da unautorità amministrativa, considerata lesigua gravità; tuttavia, alla stato attuale così non è, per cui è data in ogni caso la competenza delle autorità giudiziarie;
che, infine, a titolo abbondanziale, si osserva che la decisione sarebbe da annullare procedendo allesame di merito;
che linsorgente si proclama estraneo ai fatti, asserendo che nelle circostanze di tempo e di luogo dellinfrazione si trovava in vacanza a Riccione con un gruppo di amici; a sostegno del suo assunto produce una dichiarazione scritta datata 18 dicembre 2008 di un albergatore, dalla quale risulta che egli ha soggiornato in una pensione della nota località romagnola dal 2 al 9 agosto 2008 in compagnia di tre persone;
che in concreto non vè motivo di dubitare dellassunto del ricorrente, a maggior ragione se si considera che, come risulta dal fascicolo processuale, la denuncia è di fatto avvenuta senza procedere allaccertamento dei dati del contravventore (il quale ha tra laltro fornito un indirizzo di domicilio errato) e senza che sia stato possibile procedere a ulteriori verifiche (cfr. rapporto di controsservazione 26 gennaio 2009 della Polizia ferroviaria Ticino);
che in siffatte evenienze linsorgente andrebbe in ogni caso prosciolto dalladdebito mossogli;
che in conclusione si giustifica pronunciare la nullità della decisione impugnata per mancata competenzaratione materiaedella Sezione della circolazione, senza tuttavia che si faccia luogo alla trasmissione dellincarto alla Magistratura dei minorenni, vista la limpidezza della fattispecie;
che visto lesito del gravame non si prelevano né tasse né spese per lodierno giudizio (art. 15 LPContr);
per questi motivi visti gli art. art. 6 e 8 Legge federale sulla polizia delle strade ferrate; 5 cpv. 30 e 8 Istruzione della polizia ferroviaria; 18 cpv. 1 e 51 cpv. 1 lett. a LTP; 2 cpv. 1 OTP; cifra 100 cpv. 1 delle disposizioni del tariffario; 4 lett. f RLaLCStr; 67 cpv. 1 Log; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorso è accolto e la decisione impugnataè dichiarata nulla.
2.Non si prelevano né tasse né spese.
3.Intimazione a:
per sé e per il figlio Carlo,
Il presidente: La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2008.301
33777/808
Bellinzona
4 maggio 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 dicembre 2008 presentato da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione 12 dicembre 2008 n. 33777/808 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 28 gennaio 2009 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
che la CRTE 1 con decisione 12 dicembre 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, per i seguenti fatti accertati il 6 agosto 2008 in territorio di __________:
"Non ha osservato le disposizioni del personale di servizio e, nonostante il divieto, appoggiava i piedi sul sedile del treno 178 nella tratta __________;
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 6 e 8 Legge federale sulla polizia delle strade ferrate; 5 cpv. 30 e 8 Istruzione della polizia ferroviaria;
che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1, per il tramite del padre, si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento;
che la Sezione della circolazione, con comunicazione 28 gennaio 2009, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
considerato in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che con processo verbale del 19 settembre 2008 allestito da un agente della Polizia Ferroviaria Ticino, Bellinzona, il qui ricorrente è stato denunciato alla Sezione della circolazione per inosservanza delle prescrizioni sulluso degli impianti nel senso degli art. 18 cpv. 1 LTP e 2 cpv. 1 OTP in relazione alla cifra 100 cpv. 1 delle disposizioni del tariffario, e meglio per non aver osservato le disposizioni del personale di servizio e, nonostante il divieto, appoggiato i piedi sul sedile del treno 178 nella tratta __________;
che la denuncia è avvenuta in applicazione dellart. 51 cpv. 1 lett. a LTP, per la violazione dei combinati art. 18 cpv. 1 LTP e 2 cpv. 1 OTP;
che la Sezione della circolazione con decisione 12 dicembre 2008 ha, dal canto suo, multato linsorgente in applicazione degli art. 6 e 8 della Legge federale sulla polizia delle strade ferrate, come pure dellart. 5 cpv. 30 (in realtà cpv. 31, che configura il comportamento punibile ascritto al ricorrente, ovvero il rifiuto di conformarsi agli ordini impartiti dal personale ferroviario) e 8 dellIstruzione sulla polizia ferroviaria approvata dal Dipartimento federale delle Poste e delle Strade ferrate il 12 marzo 1908, che designa quale autorità competente a ricevere i processi verbali per il Ticino il Dipartimento di polizia, servizio giuridico della circolazione, Bellinzona;
che in concreto va subito detto che linsorgente allepoca dei fatti era (e lo è tuttora) minorenne, per cui trovano applicazione la Legge federale sul diritto penale minorile (RS 311.1; DPMin) e la Legge sulla magistratura dei minorenni, che si applica precisamente alle persone minorenni nel senso dellart. 3 cpv. 1 DPMin che hanno commesso un atto punibile secondo le disposizioni del diritto federale o cantonale (art. 1);
che trattandosi della giurisdizione penale minorile, lart. 5 cpv. 2 della Legge sulla magistratura dei minorenni (LMM) riserva allautorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato (e meglio allUfficio giuridico della Sezione della circolazione, Camorino) la competenza per giudicare in prima istanza le infrazioni poco gravi alla legge federale sulla circolazione stradale (cfr. art. 9 cpv. 2 LMM);
che non rientrando la fattispecie ascritta al ricorrente nelle infrazioni alla LCStr, non è data la competenza dellautorità amministrativa, per cui la risoluzione emanata il 12 dicembre 2008 nei confronti del ricorrente è nulla (cfr.Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 3. ed., pag. 327, N. 1069;Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, pag. 242, N. 1071 n. 27);
che, a ben vedere, si giungerebbe ad analoga conclusione quandanche il multato fosse stato maggiorenne;
che, in effetti, lart. 6 della Legge federale sulla polizia delle strade ferrate richiamato nella decisione è stato abrogato dallart. 53 cifra 5 della LTP, in vigore dal 1° gennaio 1987, con la conseguenza che il cpv. 31 dellart. 5 dellIstruzione sulla polizia ferroviaria, che concretizza il predetto disposto, ha perso la sua validità giuridica;
che non tornando pertanto applicabile la Legge federale sulla polizia delle strade ferrate, bensì unicamente lart. 51 cpv. 1 lett. a LTP (che recitaÈ punito, a querela di parte, con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle disposizioni desecuzione del Consiglio federale sullammissione al trasporto di persone e di cose), competente a esaminare e a giudicare la fattispecie sarebbe il Ministero pubblico, il quale a norma dellart. 67 cpv. 1 della Legge sullorganizzazione giudiziaria riceve tutte le denunce e querele;
che è ben vero che per lart. 7 LaLCStr il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente ad applicare le sanzioni penali previste dalla legislazione federale in materia di circolazione, da giudicare secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni;
che, per i casi in cui non è data la competenza delle autorità giudiziarie, il Consiglio di Stato ha affidato allUfficio giuridico della Sezione della circolazione la competenza di istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali (art. 4 lett. f RLaLCStr);
che, tuttavia, la delega legislativa di cui allart. 7 LaLCStr si applica limitatamente alla legislazione federale in materia di circolazione, per cui difetta una base legale formale che attribuisca allautorità amministrativa la competenza di istruire e decidere in prima istanza le contravvenzioni fondate sulla LTP come quella qui in esame;
che qualora fosse creata una norma di competenza sufficiente (sia nella LaLCStr sia nella Legge sulla magistratura dei minorenni), la fattispecie ben potrebbe essere decisa da unautorità amministrativa, considerata lesigua gravità; tuttavia, alla stato attuale così non è, per cui è data in ogni caso la competenza delle autorità giudiziarie;
che, infine, a titolo abbondanziale, si osserva che la decisione sarebbe da annullare procedendo allesame di merito;
che linsorgente si proclama estraneo ai fatti, asserendo che nelle circostanze di tempo e di luogo dellinfrazione si trovava in vacanza a Riccione con un gruppo di amici; a sostegno del suo assunto produce una dichiarazione scritta datata 18 dicembre 2008 di un albergatore, dalla quale risulta che egli ha soggiornato in una pensione della nota località romagnola dal 2 al 9 agosto 2008 in compagnia di tre persone;
che in concreto non vè motivo di dubitare dellassunto del ricorrente, a maggior ragione se si considera che, come risulta dal fascicolo processuale, la denuncia è di fatto avvenuta senza procedere allaccertamento dei dati del contravventore (il quale ha tra laltro fornito un indirizzo di domicilio errato) e senza che sia stato possibile procedere a ulteriori verifiche (cfr. rapporto di controsservazione 26 gennaio 2009 della Polizia ferroviaria Ticino);
che in siffatte evenienze linsorgente andrebbe in ogni caso prosciolto dalladdebito mossogli;
che in conclusione si giustifica pronunciare la nullità della decisione impugnata per mancata competenzaratione materiaedella Sezione della circolazione, senza tuttavia che si faccia luogo alla trasmissione dellincarto alla Magistratura dei minorenni, vista la limpidezza della fattispecie;
che visto lesito del gravame non si prelevano né tasse né spese per lodierno giudizio (art. 15 LPContr);
per questi motivi visti gli art. art. 6 e 8 Legge federale sulla polizia delle strade ferrate; 5 cpv. 30 e 8 Istruzione della polizia ferroviaria; 18 cpv. 1 e 51 cpv. 1 lett. a LTP; 2 cpv. 1 OTP; cifra 100 cpv. 1 delle disposizioni del tariffario; 4 lett. f RLaLCStr; 67 cpv. 1 Log; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorso è accolto e la decisione impugnataè dichiarata nulla.
2.Non si prelevano né tasse né spese.
3.Intimazione a:
per sé e per il figlio Carlo,
Il presidente: La segretaria: