Sachverhalt
Per aver circolato con il motoveicolo targato __________ marca CH RACING CH 50 commettendo la/e seguente/i infrazione/i:
effettuando un sorpasso sulla destra di veicoli in corsa, circolando sulla corsia riservata al BUS di linea.
Ora, se è ben vero che linfrazione (sulla cui esistenza non vi è di per sé ragione di dubitare) è stata commessa nelle vicinanze della scuola che RI 1 ha dichiarato di frequentare allepoca dei fatti, la semplice constatazione di cui sopra non permette ancora a questo giudice di pervenire al solido convincimento che lautore ne sia stato effettivamente linsorgente.
Agli atti mancano in effetti quelle informazioni supplementari che avrebbero potuto fornire delle conferme, anche minime ma probabilmente decisive, in merito allidentità del contravventore, che al momento di commettere linfrazione non è stato fermato. Informazioni la cui raccolta, a fronte della contestazione del ricorrente, si rendeva senzaltro necessaria a giustificare il provvedimento impugnato.
In modo particolare, linterrogatorio del presunto contravventore (del quale sia nel rapporto che nelle successive controsservazioni manca qualsiasi descrizione fisica atta ad identificarlo) avrebbe permesso di ottenere le generalità di quei compagni di scuola che RI 1 indica essere stati con lui, in un altro luogo, al momento dei fatti, e dunque di verificare lattendibilità della sua versione.
In definitiva, considerata lassenza di ulteriori elementi a comprova della versione dei fatti a cui la CRTE 1 ha aderito, non è possibile escludere con sufficiente certezza che, nellarco di un episodio durato con ogni verosimiglianza qualche istante soltanto, lagente di polizia (in quel momento impegnato nel controllo di un altro mezzo) sia effettivamente incorso in una svista nel registrare il numero di targa del motoveicolo e, di riflesso, nellidentificazione del contravventore.
7.In applicazione del principioin dubio pro reoche caratterizza il perseguimento penale, persistendo dubbi e incertezze che linsorgente abbia realmente commesso linfrazione ascrittagli dallautorità di prime cure, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata, con relativa dispensa dal pagamento di tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 32 cpv. 1 Cost.; 3, 27 cpv. 1, 35 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 74 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè accoltoe la decisione impugnata annullata.
2.Non si prelevano né tassa né spese.
3.Intimazione a:
Il presidente: Il segretario
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 ha aderito, non è possibile escludere con sufficiente certezza che, nellarco di un episodio durato con ogni verosimiglianza qualche istante soltanto, lagente di polizia (in quel momento impegnato nel controllo di un altro mezzo) sia effettivamente incorso in una svista nel registrare il numero di targa del motoveicolo e, di riflesso, nellidentificazione del contravventore.
7.In applicazione del principioin dubio pro reoche caratterizza il perseguimento penale, persistendo dubbi e incertezze che linsorgente abbia realmente commesso linfrazione ascrittagli dallautorità di prime cure, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata, con relativa dispensa dal pagamento di tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 32 cpv. 1 Cost.; 3, 27 cpv. 1, 35 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 74 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè accoltoe la decisione impugnata annullata.
2.Non si prelevano né tassa né spese.
3.Intimazione a:
Il presidente: Il segretario
E. 2 Non si prelevano né tassa né spese.
E. 3 Intimazione a: Il presidente: Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2008.279
30609/806
Bellinzona
21 luglio 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Gabriele Fossati in qualità di segretario per statuire sul ricorso 20 novembre 2008 presentato da
RI 1__________,
contro
la decisione 14 novembre 2008 n. 30609/806 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 27 novembre 2008 presentate dalla, __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A.
Alla guida del veicolo __________ effettuava una manovra di sorpasso a destra circolando abusivamente sulla corsia riservata ai trasporti pubblici.
Fatti accertati il 22 settembre 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 35 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 74 cpv. 4 OSStr.
B.Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza lannullamento.
C.La CRTE 1, con comunicazione 27 novembre 2008, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dellinsorgente e la tempestivià dellimpugnativa sono date dallart. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dellart. 12 LPContr.
2.Secondo lart. 27 cpv. 1 LCStr, lutente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Giusta lart. 35 cpv. 1 LCStr, i veicoli incrociano a destra e sorpassano a sinistra. Lart. 74 cpv. 4 OSStr stabilisce invece che le corsie riservate ai bus, delimitate da linee gialle continue o discontinue e con liscrizione«BUS» (6.08), possono essere adoperate solo dai bus pubblici del servizio di linea ed eventualmente dalle tranvie o ferrovie su strada; sono riservate le eccezioni indicate mediante demarcazioni o segnali. Gli altri vericoli non devono percorrere le corsie riservate ai bus; se necessario (ad esempio per svoltare) possono tuttavia oltrepassarle se sono delimitate da una linea gialla discontinua.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3.La CRTE 1 rimprovera al multato - in applicazione delle predette disposizioni - di essere transitato in sella al suo motoveicolo sulla corsia riservata ai bus lungo via __________ (comune di __________), effettuando nel contempo un sorpasso a destra.
Ha quindi dato credito al racconto deilagente denunciante, il quale in sede di controsservazioni ha affermato:
Il 22 settembre 2008 u.s., durante un controllo pianificato con il collega sgt. __________ in via __________, notavo circolare il motoveicolo di marca CH RANGING 50, targato __________, sulla corsia del BUS.
Rimarco che il sopraccitato, durante il nostro controllo, transitava davanti a noi senza nessun problema. Il collega in servizio con me può confermare che il summenzionato circolava sulla corsia del BUS.
Faccio rimarcare che il motoveicolo sopraccitato non è stato fermato, in quanto ero occupato con un altro contravvenuto.
Ritenuto che nelle osservazioni inoltrate dal signor RI 1 non vi sono prove che giustificano labbandono della procedura in oggetto, propongo il mantenimento della stessa come stesa in origine.
4.Il ricorrente, dal canto suo, contesta tali addebiti sostenendo che nelle circostanze di tempo indicate dallagente denunciante (le ore 11.50 del giorno 22 settembre 2008) si trovava in realtà, come dabitudine, presso la mensa dellistituto scolastico frequentato (la __________ di __________) insieme ai suoi compagni. Di conseguenza egli non potrebbe essere lautore delle infrazioni ascrittegli, commesse in un momento in cui non era nemmeno alla guida del proprio mezzo.
RI 1 evidenzia inoltre come al momento dei fatti lagente fosse già impegnato nel controllo di un altro veicolo. In tale evenienza è dunque possibile che lo stesso sia incorso in una svista nel registrare il numero di targa del contravventore, che linsorgente ribadisce di non essere.
5.Nella fattispecie sussistono pertanto due versioni dei fatti contrastanti, quella dellagente di polizia e quella del ricorrente.
Prima di chinarsi sulle disposizioni specifiche di circolazione stradale, va quindi esaminato se le tavole dellincarto arrivano a dissipare i dubbi sul fatto di imputare allinsorgente quanto indicato nella decisione impugnata.
Nellaccertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento, completato dal principioin dubio pro reo(deducibile dallart. 32 cpv. 1 Cost.). Riferito alla valutazione delle prove, il principio comporta che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole alimputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. Semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti; essi sono infatti sempre possibili e una certezza assoluta non può essere pretesa. Il principio è invece violato quando il giudice condanni limputato, laddove avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 124 IV 86, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c; 1P.91/2000, consid. 3).
Il principioin dubio pro reocomporta inoltre che spetta alla pubblica accusa provare la colpevolezza dellimputato e non a questultimo dover dimostrare la propria innocenza (DTF 127 I 41, consid. 2a).
6.In concreto, a sostegno della multa pronunciata dalla Sezione della circolazione, oltre alle controsservazioni vi è soltanto il rapporto contravvenzionale allestito, anchesso, dallagente denunciante, il quale in maniera sintetica così descrive i fatti:
Per aver circolato con il motoveicolo targato __________ marca CH RACING CH 50 commettendo la/e seguente/i infrazione/i:
effettuando un sorpasso sulla destra di veicoli in corsa, circolando sulla corsia riservata al BUS di linea.
Ora, se è ben vero che linfrazione (sulla cui esistenza non vi è di per sé ragione di dubitare) è stata commessa nelle vicinanze della scuola che RI 1 ha dichiarato di frequentare allepoca dei fatti, la semplice constatazione di cui sopra non permette ancora a questo giudice di pervenire al solido convincimento che lautore ne sia stato effettivamente linsorgente.
Agli atti mancano in effetti quelle informazioni supplementari che avrebbero potuto fornire delle conferme, anche minime ma probabilmente decisive, in merito allidentità del contravventore, che al momento di commettere linfrazione non è stato fermato. Informazioni la cui raccolta, a fronte della contestazione del ricorrente, si rendeva senzaltro necessaria a giustificare il provvedimento impugnato.
In modo particolare, linterrogatorio del presunto contravventore (del quale sia nel rapporto che nelle successive controsservazioni manca qualsiasi descrizione fisica atta ad identificarlo) avrebbe permesso di ottenere le generalità di quei compagni di scuola che RI 1 indica essere stati con lui, in un altro luogo, al momento dei fatti, e dunque di verificare lattendibilità della sua versione.
In definitiva, considerata lassenza di ulteriori elementi a comprova della versione dei fatti a cui la CRTE 1 ha aderito, non è possibile escludere con sufficiente certezza che, nellarco di un episodio durato con ogni verosimiglianza qualche istante soltanto, lagente di polizia (in quel momento impegnato nel controllo di un altro mezzo) sia effettivamente incorso in una svista nel registrare il numero di targa del motoveicolo e, di riflesso, nellidentificazione del contravventore.
7.In applicazione del principioin dubio pro reoche caratterizza il perseguimento penale, persistendo dubbi e incertezze che linsorgente abbia realmente commesso linfrazione ascrittagli dallautorità di prime cure, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata, con relativa dispensa dal pagamento di tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 32 cpv. 1 Cost.; 3, 27 cpv. 1, 35 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 74 cpv. 4 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè accoltoe la decisione impugnata annullata.
2.Non si prelevano né tassa né spese.
3.Intimazione a:
Il presidente: Il segretario