Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2008.197
08 252/903
Bellinzona
24 settembre 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 agosto 2008 presentato da
RI 1,
rappr. da: RA 1,
contro
la decisione 15 agosto 2008 n. 08 252/903 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 2 ottobre 2008 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A.La con decisione 15 agosto 2008 ha inflitto a RI 1 quale responsabile dell__________ una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha impiegato in qualità di cuoco, dal 31.07.2007 al 29.08.2007, il cittadino comunitario __________, 19__________, sprovvisto del permesso della CRTE 1 che gli consentisse di svolgere detta attività.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 10 cpv. 1 OLS; 38 RLaLPS - CE/AELS.
B.Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo in sostanza una riduzione della multa.
C.La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dellart. 12 LPContr.
2.Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS, ora abrogata).
Per lart. 10 cpv. 1 OLS il datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso lautorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad assumere questo impiego (obbligo di scrupolosità, che corrisponde oggi allobbligo di diligenza di cui allart. 91 LStr, in vigore dal 1° gennaio 2008).
Le infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti sono punito con la multa fino a fr. 2'000.-; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS, ora abrogata; cfr. rinvio dellart. 38 RLaLPS - CE/AELS).
3.La CRTE 1 rimprovera al multato in applicazione delle predette disposizioni di aver impiegato in qualità di cuoco, dal 31 luglio al 29 agosto 2007, il cittadino comunitario __________, sprovvisto del permesso che gli consentisse di svolgere detta attività.
4.Il ricorrente non contesta di per sé linfrazione ascrittagli, ma si giustifica appellandosi alla sua totale buona fede, in quantoil collaboratore ci aveva affermato di aver fatto i passi necessari, che purtroppo noi non abbiamo verificato(cfr. ricorso 29 agosto 2008).
5. In concreto, è duopo rilevare che nonostante la Legge federale sugli stranieri (LStr), in vigore dal 1° gennaio 2008, riprenda allart. 91 lidentico disciplinamento dellart. 10 OLS, la violazione dellobbligo di scrupolosità /diligenza non è più sanzionabile come contravvenzione (fatto salvo lart. 120a LStr, che commina una multa alle imprese di trasporto aereo che violano tale obbligo, trasportando persone prive dei documenti di viaggio necessari al transito), né tanto meno come delitto.
In effetti, diversamente dallart. 23 cpv. 6 LDDS, che conglobava tutte le altre infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri (alle quali lautorità di prime cure sussumeva per prassi tale fattispecie), lart. 120 LStr contiene un elenco esaustivo delle infrazioni, che, commesse intenzionalmente o per negligenza, sono punibili come contravvenzioni. Tra di esse non figura la violazione dellobbligo di diligenza da parte del datore di lavoro, il quale è semmai perseguibile in virtù dellart. 117 LStr, unicamente però laddove il rilascio di un permesso per svolgere unattività lucrativa ha valore costitutivo. Ciò non è il caso per i cittadini CE-17 / AELS, i quali, a far tempo dal 1° giugno 2007, beneficiano della libera circolazione totale delle persone, che ha comportato la soppressione dei contingenti massimi specifici ai quali erano sottoposti, fermo restando nei loro confronti un obbligo di notifica.
In concreto, il signor __________, in qualità di cittadino di uno dei vecchi Stati membri dellUE (Italia), era a beneficio della libera circolazione totale delle persone, per cui la sua attività lavorativa non era da ritenere illecita.
Di conseguenza, il ricorrente devessere prosciolto dalladdebito mossogli e la decisione impugnata annullata.
Visto lesito del gravame non si prelevano né tasse né spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 10 cpv. 1 OLS; 38 RLaLPS - CE/AELS; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè accoltoe la decisione impugnata annullata.
2.Non si prelevano né tasse né spese.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: