Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.
E. 3 Intimazione a: . Il giudice: Il segretario: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2008.193
08 91/202
Bellinzona
10 dicembre 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 28 agosto 2008 presentato da
RI 1domiciliato a
contro
la decisione 22 agosto 2008 emessa dalla Sezione dei permessi e dellimmigrazione (ora Sezione della popolazione), Bellinzona,
viste le osservazioni 10 settembre 2008 presentate dalla Sezione dei permessi e dellimmigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione dei permessi e dellimmigrazione, con decisione del 22 agosto 2008, ha inflitto a RI 1, in qualità di gestore del __________ a __________, una multa di fr. 280.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.-- e le spese di fr. 20.--, per aver consentito che il citato esercizio pubblico rimanesse aperto dal 1. aprile 2008 al 19 maggio 2008, malgrado lassenza di un gerente provvisto della necessaria autorizzazione dellUfficio permessi;
che la risoluzione si fonda sul rapporto di segnalazione redatto dallUfficio permessi in data 19 maggio 2008 ed è stata emessa in applicazione degli art. 3, 28 e 66 Les pubb, 78 e 79 RLes pubb;
che RI 1 è insorto con ricorso del 28 agosto 2008, con il quale chiede di riesaminare il caso;
che nelle sue osservazioni 10 settembre 2008 la Sezione dei permessi e dellimmigrazione postula la reiezione del gravame;
consideratoin diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dellinsorgente e la tempestività dellimpugnativa sono date dallart. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dellart. 12 LPContr;
che, giusta lart. 3 cpv. 1 Les pubb, un esercizio pubblico può essere aperto e gestito soltanto se il proprietario dellimmobile è in possesso della patente corrispondente (lett. a) e se il gerente è in possesso del certificato di capacità corrispondente e dellautorizzazione dipartimentale di cui allart. 28 (lett. b);
che il titolare della patente è tenuto a notificare ogni cambiamento relativo alla gerenza (art. 15 Les pubb);
che, ai sensi dellart. 28 cpv. 1 Les pubb, la gestione di un esercizio pubblico è affidata, con decisione dipartimentale, solo ad una persona attiva in proprio o per conto di terzi, in possesso del certificato di capacità corrispondente al tipo di esercizio pubblico e che abbia unadeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile;
che il gestore è limprenditore (persona fisica, morale o unione di persone) responsabile della conduzione dellesercizio pubblico (art. 75 cpv. 1 RLes pubb);
che il gestore presenta allUfficio dei permessi la domanda di autorizzazione a gestire un esercizio fornendo le informazioni necessarie e producendo la documentazione richiesta
che la domanda di autorizzazione a gestire deve contenere le seguenti indicazioni: genere e nome dellesercizio, ubicazione e numero del mappale, generalità del titolare della patente, del gestore e del gerente, inizio attività (art. 77 RLes pubb);
che, per quanto riguarda il gerente, la domanda di autorizzazione a gestire deve essere corredata dai seguenti documenti: estratto del casellario giudiziale, dichiarazione dellUfficio di esecuzione e fallimenti comprovante linesistenza di attestati di carenza di beni o procedure fallimentari, certificato medico dal quale risulti che linteressato non è affetto da malattie o non è colpito da infermità tali da impedirgli la normale conduzione dellesercizio, certificato di capacità professionale o titolo parificato, permesso di domicilio o di dimora che lo autorizzi ad assumere la responsabilità di gerente, se straniero (art. 78 RLes pubb);
che ogni cambiamento di gestione o gerenza deve essere oggetto di una nuova domanda di autorizzazione a gestire. Ogni modifica dei rapporti contrattuali deve essere notificata allUfficio dei permessi (art. 79 cpv. 1 e 2 RLes pubb);
che, ai sensi dellart. 53 cpv. 1 Les pubb, il gerente è responsabile delligiene, dellordine, della quiete e della tutela del buon costume nellesercizio pubblico e nelle immediate vicinanze. Il regolamento fissa le modalità relative alla sua presenza (cpv. 2);
che, giusta lart. 80 RLes pubb, il gerente è la persona fisica responsabile verso lUfficio dei permessi e il gestore del rispetto della legge e dei regolamenti;
che il gerente svolge la propria attività a tempo pieno, in un unico esercizio, in proprio o per conto del gestore (art. 82 cpv. 1 RLes pubb). Solo così vi è la garanzia che possa assicurare, con la sua presenza, il buon funzionamento dellesercizio pubblico sotto tutti i punti di vista (curando in particolare listruzione del personale, i rapporti con la clientela, lordine, la quiete, ligiene, la pulizia, ecc.), come sancito dallart. 81 RLes pubb;
che le infrazioni alla legge sugli esercizi pubblici ed al relativo regolamento di applicazione sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.-- ad un massimo di fr. 10000.--, giusta le norme della legge di procedura per le contravvenzioni (art. 66 cpv. 1 prima frase Les pubb);
che, a sensi dellart. 66 cpv. 2 lett. a Les pubb, sono punibili il gestore, il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti;
che, come detto, la Sezione dei permessi e dellimmigrazione ha multato il ricorrente, nella sua qualità di gestore del __________ di __________, per aver consentito che il citato esercizio pubblico rimanesse aperto dal 1. aprile 2008 al 19 maggio 2008, malgrado lassenza di un gerente provvisto della necessaria autorizzazione dellUfficio permessi (cfr. intimazione di rapporto di contravvenzione 6 giugno 2008);
che, dalla documentazione versata agli atti, risulta che lautorizzazione provvisoria alla gestione dellesercizio pubblico in questione è scaduta il 31 marzo 2008;
che in data 1 aprile 2008 lUfficio dei permessi ha avvertito il ricorrente che se, dopo lesame di una regolare domanda, non fosse stato in grado di autorizzare il conferimento della gerenza entro 5 cinque giorni, sarebbe stata ordinata la chiusura dellesercizio pubblico;
che, con scritto del 17 aprile 2008, lUfficio dei permessi, preso atto dellistanza del 5 aprile 2008 con la quale è stato chiesto di autorizzare il conferimento della gerenza alla signora __________ dall1 aprile 2008, ha invitato il ricorrente a completare la stessa, trasmettendo lestratto del casellario giudiziale ed il certificato medico di questultima;
che, con lettera del 5 maggio 2008, lUfficio dei permessi ha assegnato allinsorgente un termine di 5 giorni per inoltrare i documenti richiesti, pena ladozione delle sanzioni del caso;
che in data 19 maggio 2008 lUfficio dei permessi ha nuovamente invitato il ricorrente a produrre lestratto del casellario giudiziale della gerente e gli ha pure comunicato che nei suoi confronti sarebbe stata avviata una procedura contravvenzionale per aver tenuto aperto lesercizio pubblico dal 1. aprile 2008 senza la preventiva autorizzazione;
che linsorgente nel proprio gravame riconosce che la consegna dei documenti necessari per il rilascio del permesso non è avvenuta nei termini stabiliti dallUfficio dei permessi. A suo dire, il ritardo è dovuto alle difficoltà a reperire un gerente disposto ad assumersi i compiti di sua competenza al 100%. Egli chiede perciò di rivalutare la sua posizione;
che, visto quanto precede, il ricorrente si è quindi reso colpevole dellinfrazione rimproveratagli dallautorità di prima istanza;
che le argomentazioni addotte dal ricorrente non sono liberatorie, tantomeno permettono di ridurre la sanzione, ritenuto che la stessa è convenientemente proporzionata alla gravità dellinfrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che pertanto il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi visti gli art. 3, 15, 28 e 66 Les pubb; 75 segg. RLes pubb, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1.Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.
3.Intimazione a:
.
Il giudice: Il segretario:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).