Erwägungen (4 Absätze)
E. 4 L’insorgente contesta la fattispecie ascrittagli, con le seguenti motivazioni: “- il fatto non sussiste - irregolarità nell’ipotetica intimazione della contravvenzione da parte dei gendarmi - mancanza di prove sui fatti dallo stesso gendarme asseriti nei suoi rapporti” (cfr. scritto 1° settembre 2008). Egli descrive la propria manovra come segue: “I fatti si sono svolti sull’autostrada che porta da __________ e, a causa delle manovre inconsuete e pericolose effettuate da terzi automobilisti, percorrendo in retromarcia la stessa al fine di uscire allo svincolo poco distante, abbiamo fermato il veicolo nei pressi della corsia d’emergenza, lasciando però spazio a sufficienza per il passaggio di ulteriori veicoli (…), in un secondo momento, al termine di tali manovre dei veicoli terzi, abbiamo riscontrato la presenza di una volante oltrepassarci da destra e fermarsi oltre il muso del mio veicolo” . Si duole poi del fatto che: “Dato il luogo, nessuno è sceso dagli stessi (veicoli affiancati, ndr), ma da parte della volante vi è stato un tenta[ti]vo di comunicazione, altresì da parte nostra, ma lo stato confusionale del traffico e della stessa distanza ha chiaramente impedito ogni comprensione dei discorsi”.
E. 5 Chiamato a fornire precisazioni in merito all’accaduto, uno degli agenti accertatori ha precisato quanto segue: “Il veicolo condotto dal denunciato, al momento del nostro arrivo con inseriti i segnali prioritari, si trovava a circolare sulla corsia di emergenza, eseguendo una manovra di retromarcia. Al nostro arrivo si è potuto notare che pure la luce indicante l’inserimento della retromarcia era accesa, e che il veicolo si è fermato al momento in cui è stato raggiunto dalla nostra vettura di servizio. Al nostro arrivo la vettura citata si è spostata verso sinistra per consentire il nostro transito e nel momento in cui ci siamo affiancati, la contravvenzione è stata intimata a voce, spiegando che la stessa sarebbe stata inoltrata da __________. È possibile che per via del traffico e del rumore prodotto dal motore dei vari veicoli che si trovavano sul posto, l’intimazione non sia stata compresa ma la stessa è stata fatta correttamente e senza altri commenti se non l’ordine di rientrare nella colonna ed attendere la riapertura dell’autostrada” (cfr. rapporto di contro-osservazioni 1° luglio 2008; ordine al quale l’insorgente, pur a fronte di un’oscura e imprecisa comprensione e trasmissione delle informazioni, ha effettivamente dato seguito; cfr. scritto 18 maggio 2008).
E. 6 In concreto, va subito
detto che la censura relativa al preteso vizio di forma per la presunta mancata
intimazione orale della contravvenzione è destinata all’insuccesso. In effetti,
affinché la multa sia valida non è necessaria l’intimazione
orale, bastando la successiva intimazione scritta; ciò che è avvenuto con il
rapporto di contravvenzione 7 maggio 2008 notificato al ricorrente, il quale ha
potuto prendere ampiamente posizione sugli addebiti mossigli, nel pieno
rispetto del suo diritto di essere sentito.
Ciò premesso, anche nel merito
il ricorso non può trovare miglior sorte, essendo la versione addotta dal
ricorrente per nulla credibile.
In effetti, non v’è chi non
veda come le presunte manovre inconsuete e pericolose di terzi automobilisti
appaiano alquanto inverosimili, in particolare la manovra del veicolo più a
destra, che, contrariamente a ogni logica, avrebbe percorso in retromarcia la
corsia di destra, anziché spostarsi sulla contigua corsia di emergenza,
esponendosi così pericolosamente ai veicoli sopraggiungenti da tergo a velocità
elevata.
Inoltre, il comportamento
scellerato di detti conducenti (che avrebbero giocoforza dovuto attraversare
perpendicolarmente entrambe le corsie autostradali) non avrebbe certo potuto
passare inosservato, anche da una certa distanza (come per altro ammesso dall’insorgente),
alla pattuglia che lo avrebbe raggiunto, per suo dire, al termine delle
manovre.
Neppure credibile è il fatto
che alle ore 9.15 del 7 maggio 2008 egli non abbia potuto intravvedere
all’interno dell’abitacolo della pattuglia che lo ha affiancato quanti fossero
gli agenti.
Non può poi essere disatteso
che egli cade in contraddizione laddove nello scritto 18 maggio 2008 sostiene
di essersi fermato a lato della corsia di destra, per evitare le vetture in
retromarcia, sottolineando di non aver invaso la corsia d’emergenza (cfr. ci si
chiede come ciò sia possibile considerata la larghezza di una corsia), salvo
ammettere nello scritto 1° settembre 2008 di essersi arrestato “nei pressi”
della stessa, avendo però cura di lasciare sufficiente spazio per il passaggio
di ulteriori veicoli. Seppur su un aspetto irrilevante ai fini del giudizio –
ovvero il fatto di essere transitato sulla corsia d’emergenza – tale
contraddizione mette ulteriormente in dubbio la versione del ricorrente.
D’altra parte, nello scritto
E. 10 luglio 2008 egli sembra confermare di aver avuto inserita la retromarcia, ciò che non si spiegherebbe con la manovra da lui descritta (“da parte degli adulti all’interno del veicolo non si è ravvisata la presenza dell’auto di pattuglia se non quando è sbucata a fianco di noi, non si sono ne visti ne sentiti i cosi definiti ‘segnali prioritari’, questo, secondo noi, rafforza lo stato di rumore e caos presenti, oltre che il fatto stesso che non ci siamo mossi, che avevamo inserita la retromarcia e che ci siamo scansati su loro richiesta (circostanza quest’ultima invero non menzionata nel rapporto di contro-osservazioni della polizia) per far transitare il veicolo di pattuglia”). Se così non fosse, appare sintomatico che egli non abbia smentito in modo chiaro e univoco che non aveva inserito la retromarcia, particolare che l’agente – sconosciuto al ricorrente – non può essersi inventato di sana pianta. Del resto, egli, a differenza del denunciato, ha l’obbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la versione fornita dall’agente denunciante appare manifestamente più attendibile, rispetto a quella del ricorrente, motivo per cui lo scrivente giudice ben può determinare il proprio giudizio con pieno e libero potere di apprezzamento sulla base di tali accertamenti, che risultano senz’altro essere completi, precisi e quindi tali da poter essere considerati quali prove materiali inconfutabili o, quantomeno, indizi sufficientemente precisi da consentire una deduzione logica e rigorosa in punto alla colpevolezza del ricorrente. . In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure. 7 . La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr). per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr; 36 cpv. 1, 96 ONC; 1 segg. LPContr; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: Il presidente: La segretaria: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2008.189
20731/801
Bellinzona
14 aprile 2010
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 agosto 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 22 agosto 2008 n. 20731/801 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 9 settembre 2008 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.La CRTE 1con decisione 22 agosto 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida del veicolo TI __________ effettuava una manovra di retromarcia su sedime autostradale.
Fatti accertati il 7 maggio 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 43 cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr; 36 cpv. 1, 96 ONC.
B.Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C.La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2.Per lart. 43 cpv. 1 LCStr solo i veicoli delle categorie designate dal Consiglio federale possono circolare sulle strade riservate ai veicoli a motore. Laccesso dei pedoni è vietato; laccesso dei veicoli a motore è permesso solo nei posti appositamente previsti. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni duso e norme speciali di circolazione per tali strade.
Sulla scorta di tale delega, lart. 36 cpv. 1 ONC prevede che sulle autostrade e sulle semiautostrade è permesso cambiare direzione solo nei punti espressamente designati a tale scopo; è vietato voltare e fare marcia indietro.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr; cfr. inoltreart. 96 ONC).
3.La CRTE 1 rimprovera al multato in applicazione delle predette disposizioni di avereffettuato una manovra di retromarcia su sedime autostradale.
La decisione impugnata si fonda sul rapporto di contravvenzione 7 maggio 2008 della Polizia cantonale, che fornisce la seguente descrizione dei fatti:Per aver circolato con lautomobile marca __________ targata TI __________ ed eseguito una manovra di retromarcia sulla corsia demergenza di unautostrada(A2 direzione sud in territorio di __________).
4.Linsorgente contesta la fattispecie ascrittagli, con le seguenti motivazioni:
- il fatto non sussiste
-irregolarità nellipotetica intimazione della contravvenzione da parte dei gendarmi
-mancanza di prove sui fatti dallo stesso gendarme asseriti nei suoi rapporti(cfr. scritto 1° settembre 2008).
Egli descrive la propria manovra come segue:
I fatti si sono svolti sullautostrada che porta da __________ e, a causa delle manovre inconsuete e pericolose effettuate da terzi automobilisti, percorrendo in retromarcia la stessa al fine di uscire allo svincolo poco distante, abbiamo fermato il veicolo nei pressi della corsia demergenza, lasciando però spazio a sufficienza per il passaggio di ulteriori veicoli (), in un secondo momento, al termine di tali manovre dei veicoli terzi, abbiamo riscontrato la presenza di una volante oltrepassarci da destra e fermarsi oltre il muso del mio veicolo.
Si duole poi del fatto che:Dato il luogo, nessuno è sceso dagli stessi(veicoli affiancati, ndr),ma da parte della volante vi è stato un tenta[ti]vo di comunicazione, altresì da parte nostra, ma lo stato confusionale del traffico e della stessa distanza ha chiaramente impedito ogni comprensione dei discorsi.
5.Chiamato a fornire precisazioni in merito allaccaduto, uno degli agenti accertatori ha precisato quanto segue:
Il veicolo condotto dal denunciato, al momento del nostro arrivo con inseriti i segnali prioritari, si trovava a circolare sulla corsia di emergenza, eseguendo una manovra di retromarcia. Al nostro arrivo si è potuto notare che pure la luce indicante linserimento della retromarcia era accesa, e che il veicolo si è fermato al momento in cui è stato raggiunto dalla nostra vettura di servizio.
Al nostro arrivo la vettura citata si è spostata verso sinistra per consentire il nostro transito e nel momento in cui ci siamo affiancati, la contravvenzione è stata intimata a voce, spiegando che la stessa sarebbe stata inoltrata da __________. È possibile che per via del traffico e del rumore prodotto dal motore dei vari veicoli che si trovavano sul posto, lintimazione non sia stata compresa ma la stessa è stata fatta correttamente e senza altri commenti se non lordine di rientrare nella colonna ed attendere la riapertura dellautostrada(cfr. rapporto di contro-osservazioni 1° luglio 2008; ordine al quale linsorgente, pur a fronte di unoscura e imprecisa comprensione e trasmissione delle informazioni, ha effettivamente dato seguito; cfr. scritto 18 maggio 2008).
6.In concreto, va subito detto che la censura relativa al preteso vizio di forma per la presunta mancata intimazione orale della contravvenzione è destinata allinsuccesso. In effetti,affinché la multa sia valida non è necessaria lintimazione orale, bastando la successiva intimazione scritta; ciò che è avvenuto con il rapporto di contravvenzione 7 maggio 2008 notificato al ricorrente, il quale ha potuto prendere ampiamente posizione sugli addebiti mossigli, nel pieno rispetto del suo diritto di essere sentito.
Ciò premesso, anche nel merito il ricorso non può trovare miglior sorte, essendo la versione addotta dal ricorrente per nulla credibile.
In effetti, non vè chi non veda come le presunte manovre inconsuete e pericolose di terzi automobilisti appaiano alquanto inverosimili, in particolare la manovra del veicolo più a destra, che, contrariamente a ogni logica, avrebbe percorso in retromarcia la corsia di destra, anziché spostarsi sulla contigua corsia di emergenza, esponendosi così pericolosamente ai veicoli sopraggiungenti da tergo a velocità elevata.
Inoltre, il comportamento scellerato di detti conducenti (che avrebbero giocoforza dovuto attraversare perpendicolarmente entrambe le corsie autostradali) non avrebbe certo potuto passare inosservato, anche da una certa distanza (come per altro ammesso dallinsorgente), alla pattuglia che lo avrebbe raggiunto, per suo dire, al termine delle manovre.
Neppure credibile è il fatto che alle ore 9.15 del 7 maggio 2008 egli non abbia potuto intravvedere allinterno dellabitacolo della pattuglia che lo ha affiancato quanti fossero gli agenti.
Non può poi essere disatteso che egli cade in contraddizione laddove nello scritto 18 maggio 2008 sostiene di essersi fermato a lato della corsia di destra, per evitare le vetture in retromarcia, sottolineando di non aver invaso la corsia demergenza (cfr. ci si chiede come ciò sia possibile considerata la larghezza di una corsia), salvo ammettere nello scritto 1° settembre 2008 di essersi arrestato nei pressi della stessa, avendo però cura di lasciare sufficiente spazio per il passaggio di ulteriori veicoli. Seppur su un aspetto irrilevante ai fini del giudizio ovvero il fatto di essere transitato sulla corsia demergenza tale contraddizione mette ulteriormente in dubbio la versione del ricorrente.
Daltra parte, nello scritto 10 luglio 2008 egli sembra confermare di aver avuto inserita la retromarcia, ciò che non si spiegherebbe con la manovra da lui descritta (da parte degli adulti allinterno del veicolo non si è ravvisata la presenza dellauto di pattuglia se non quando è sbucata a fianco di noi, non si sono ne visti ne sentiti i cosi definiti segnali prioritari, questo, secondo noi, rafforza lo stato di rumore e caos presenti, oltre che il fatto stesso che non ci siamo mossi, che avevamo inserita la retromarcia e che ci siamo scansati su loro richiesta(circostanza questultima invero non menzionata nel rapporto di contro-osservazioni della polizia)per far transitare il veicolo di pattuglia). Se così non fosse, appare sintomatico che egli non abbia smentito in modo chiaro e univoco che non aveva inserito la retromarcia, particolare che lagente sconosciuto al ricorrente non può essersi inventato di sana pianta.
Del resto, egli, a differenza del denunciato, ha lobbligo conseguente al suo ruolo istituzionale di funzionario di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la versione fornita dall agente denunciante appare manifestamente più attendibile, rispetto a quella del ricorrente, motivo per cui lo scrivente giudice ben può determinare il proprio giudizio con pieno e libero potere di apprezzamento sulla base di tali accertamenti, che risultano senzaltro essere completi, precisi e quindi tali da poter essere considerati quali prove materiali inconfutabili o, quantomeno, indizi sufficientemente precisi da consentire una deduzione logica e rigorosa in punto alla colpevolezza del ricorrente.
.
In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso linfrazione rimproveratagli dallautorità di prime cure.
7.La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr; 36 cpv. 1, 96 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata è confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).