Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2008.158
16695/802
Bellinzona
5 novembre 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmen Didiano in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 1° luglio 2008 presentato da
RI 1
contro
la decisione 20 giugno 2008 n. 16695/802 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 9 luglio 2008 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenutoin fatto
A.La Sezione della circolazione con decisione 20 giugno 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.‑, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.‑ e alle spese di fr. 10.‑, per il seguente motivo:
Ha circolato con il veicolo TI __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo mani libere .
Fatti accertati il __________ in zona __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.
B.Contro predetta pronuncia dipartimentale Fabrizio RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone lannullamento.
C.La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2.Giusta lart. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. In particolare, il conducente non deve essere distratto né da apparecchi riproduttori del suono, né da sistemi di comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione stradale contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per limpiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo«mani libere», lallegato 1 dellOrdinanza sulle multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311).
3.La Sezione della circolazione in applicazione delle predette disposizioni rimprovera al multato di aver circolato impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo mani libere.
La decisione impugnata si fonda sullaccertamento di un agente della Polizia comunale di __________, il quale ha così descritto linfrazione e le modalità di accertamento:
() transitava davanti a me la vettura Renault, TI __________, il cui conducente uomo, stava facendo uso del telefono senza il dispositivo mani libere.
Il conducente non è stato fermato in quanto per la procedura non necessita il fermo del veicolo.
Per quanto sopra confermo la contravvenzione così come estesa in origine(cfr. rapporto di controsservazioni 10 marzo 2008).
4.Il ricorrente, dal canto suo, ha a più riprese contestato i fatti rimproveratigli, asserendo chelavere il telefono in mano non determina luso. Sono oltrettutto munito di dispositivo viva voce che uso normalmente(cfr. suo scritto 20 febbraio 2008 alla Polizia comunale).
Inoltre egli dichiara cheripetute volte vi ho risposto che linfrazione constatata dal vostro agente è ingiustificata. Ora, nel vostro rapporto di osservazioni del 10 marzo c.a. constato che mi si riconosce linfrazione delluso del telefono durante la guida, mentre il vostro agente eradietrola mia vettura quando transitavo in zona __________. Dichiarazione mai espressa fino ad ora e che mi sa di arrampicata sui vetri. () Siete certi di aver visto«oltrepassando»con la vista i sedili posteriori ed anteriori (essendo una vettura a sette posti) latteggiamento del guidatore?
5.Le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza; rientra nelle attribuzioni dellautorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dallautore dellaccertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Secondo lart. 32 cpv. 1 Cost. ognuno è presunto innocente fino a quando non è stato dimostrato il contrario.
In concreto lagente denunciante nel proprio rapporto di controsservazioni del 10 marzo 2008 si è limitato a confermare la multa disciplinare, senza tuttavia fornire alcuna precisazione in merito ai fatti, se non che linfrazione è stata commessa da un conducente uomo alla guida di unautomobile che gli è passata davanti mentre egli si trovava allaltezza del numero civico 48 di via __________.
Ben ponderate le due versioni, le prove raccolte dallistanza inferiore appaiono insufficienti per convincere questo giudice della colpevolezza del ricorrente, considerate le contestazioni portate dal denunciato, invero non tutte comprensibili, come ad esempio le considerazioni espresse sul fatto che lagente si sarebbe trovato dietro di lui con conseguenti notevoli difficoltà di poter notare quello che il conducente nascosto dai sedili stava facendo (lagente infatti non ha mai sostenuto di avere circolato dietro il ricorrente).
In applicazione del principioin dubio pro reoche caratterizza il perseguimento penale, persistendo dubbi e incertezze che linsorgente abbia realmente commesso linfrazione ascrittagli dallautorità di prime cure, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata, con relativa dispensa dal pagamento di tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 1; 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorso èaccoltoe la decisione impugnata annullata.
2.Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: