Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 marzo 2008, ha affermatoNon intendo pagare. Multa fatta con abuso di potere. Dove è ricevuta di multa? Mai rilasciata? In quel momento era in servizio?;
che con queste affermazioni, fatte pochi giorni dopo in fatti, il ricorrente ammette chiaramente non solo di essere stato fermato dalla polizia, ma pure di essere stato informato dellinfrazione commessa. Queste dichiarazioni contraddicono dunque quanto da lui asserito nel ricorso, ovvero di non essere mai stato fermato dalla polizia;
che, ben ponderate le due versioni, a mente di questo giudice, di fronte alla lineare e dettagliata esposizione dei fatti dellagente denunciante, le argomentazioni del ricorrente, peraltro manifestamente contraddittorie e finanche temerarie, non possono essere ritenute valido motivo di revisione della decisione impugnata;
che in effetti, questultimo si è limitato, a sua discolpa, a sostenere che non vi sarebbero prove dellinfrazione e ad accampare asseriti abusi di potere, senza tuttavia fornire argomenti tali da mettere in dubbio la veridicità e la fedefacenza delle constatazioni dellagente denunciante, il quale, a differenza del ricorrente, non ha alcun interesse a dichiarare fatti e circostanze non corrispondenti alla realtà, con il rischio di subire sanzioni penali ed amministrative;
che pertanto il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, 3 cpv. 1 ONC, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1.Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.Intimazione a:
Il giudice: Il segretario:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2008.152
16820/805
Bellinzona
2 dicembre 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 20 giugno 2008 presentato da
RI 1domiciliato a
contro
la decisione 20 giugno 2008 emessa dalla CRTE 1, Camorino,
viste le osservazioni 1. luglio 2008 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 12 febbraio 2008, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.-- e le spese di fr. 10.--, per i seguenti fatti accertati il 12 febbraio 2008 in territorio di __________:
ha circolato con il veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo mani libere;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC;
che RI 1 è insorto con ricorso del 30 giugno 2008, con cui chiede lannullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del 1. luglio 2006 la Sezione della circolazione ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dellinsorgente e la tempestività dellimpugnativa sono date dallart. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dellart. 12 LPContr;
che, giusta lart. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza;
che, per lart. 3 cpv. 1 ONC, il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né apparecchi riproduttori del suono, né da sistemi di comunicazione o di informazione;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che per limpiego durante la guida di un telefono senza dispositivo mani libere, è comminata una sanzione pecuniaria di fr. 100.-- (cifra 311 dellallegato 1 dellOrdinanza concernente le multe disciplinari);
che, come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato di aver impiegato, durante la guida, un telefono senza dispositivo mani libere;
che, dal canto suo, il ricorrente ha contestato a più riprese i fatti addebitatigli, sostenendo che non ci sarebbe alcuna prova dellinfrazione, in quanto non sarebbe mai stato fermato dalla polizia, tantomeno sarebbe stato visto telefonare durante la guida (cfr. ricorso 20 giugno 2008 e osservazioni 30 giugno 2006);
che i fatti rimproverati allinsorgente sono stati constatati da un appuntato della polizia comunale di __________;
che le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dellautorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dallautore dellaccertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che lagente denunciante nel proprio rapporto di replica del 21 maggio 2005 ha chiaramente riconfermato il suo rapporto di contravvenzione, specificando che() durante lo svolgimento del normale servizio di polizia, mentre circolavo con un veicolo neutro ho notato transitare, in strada __________ in territorio di __________, la vettura di marca Opel che stava salendo in direzione della Valcolla. Immediatamente ho notato che il conducente stava utilizzando il telefono cellulare senza il dispositivo mani libere. Per tale motivo lho seguito per una tratta di circa 2 chilometri sino a quando, di sua spontanea volontà, si è fermato per invertire il senso di marcia. A questo punto mi sono avvicinato alla macchina e lho reso attento dellinfrazione che aveva commesso, preciso che al momento del fermo portavo luniforme di servizio con tanto di mantellina fluorescente. Il conducente dopo aver ammesso linfrazione chiedeva se era possibile inviare la contravvenzione al suo domicilio in quanto stava usando la vettura della ditta e non voleva avere problemi. Come da prassi dopo aver chiesto i documenti ho trascritto i dati personali del conducente e come da sua richiesta gli ho inviato la cedola di pagamento al suo domicilio.(rapporto di replica 21 maggio 2008);
che, dal canto suo, linsorgente in una sua precedente nota manoscritta del 27 febbraio 2008 aveva affermatoVostro agente era con auto non della polizia al momento del fermo. Nessun segnale di sirena o lampeggiante. Nessuna ricevuta della multa. (). In seguito, egli, con unaltra nota manoscritta, datata 6 marzo 2008, ha affermatoNon intendo pagare. Multa fatta con abuso di potere. Dove è ricevuta di multa? Mai rilasciata? In quel momento era in servizio?;
che con queste affermazioni, fatte pochi giorni dopo in fatti, il ricorrente ammette chiaramente non solo di essere stato fermato dalla polizia, ma pure di essere stato informato dellinfrazione commessa. Queste dichiarazioni contraddicono dunque quanto da lui asserito nel ricorso, ovvero di non essere mai stato fermato dalla polizia;
che, ben ponderate le due versioni, a mente di questo giudice, di fronte alla lineare e dettagliata esposizione dei fatti dellagente denunciante, le argomentazioni del ricorrente, peraltro manifestamente contraddittorie e finanche temerarie, non possono essere ritenute valido motivo di revisione della decisione impugnata;
che in effetti, questultimo si è limitato, a sua discolpa, a sostenere che non vi sarebbero prove dellinfrazione e ad accampare asseriti abusi di potere, senza tuttavia fornire argomenti tali da mettere in dubbio la veridicità e la fedefacenza delle constatazioni dellagente denunciante, il quale, a differenza del ricorrente, non ha alcun interesse a dichiarare fatti e circostanze non corrispondenti alla realtà, con il rischio di subire sanzioni penali ed amministrative;
che pertanto il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, 3 cpv. 1 ONC, 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1.Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.Intimazione a:
Il giudice: Il segretario:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).