Sachverhalt
accertati il 21 marzo 2008 in territorio di __________:
"Non ha osservato le disposizioni del personale di servizio e, nonostante il divieto, appoggiava i piedi sul sedile del treno __________ nella tratta Bellinzona-Lugano;
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 6 e 8 Legge federale sulla polizia delle strade ferrate; 5 cpv. 30 e 8 Istruzione della polizia ferroviaria;
che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo di tener conto del fatto che non ho messo il piede di proposito sul sedile, ma mi ero addormentato e il controllore mi ha svegliato per il biglietto e ha trovatoun piede sul sedile(cfr. ricorso);
che la CRTE 1, con osservazioni 24 giugno 2008, propone che il gravame sia respinto e la decisione impugnata confermata;
considerato in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che il 29 marzo 2008 la Polizia ferroviaria regione sud ha denunciato il qui ricorrente alla CRTE 1 per inosservanza delle prescrizioni sulluso degli impianti nel senso degli art. 18 cpv. 1 LTP e 2 cpv. 1 OTP in relazione alle cifre 7 e 8 delle disposizioni complementari della tariffa, e meglio per non aver osservato le disposizioni di servizio e, nonostante il divieto, appoggiato i piedi sul sedile del treno 14131;
che la denuncia è avvenuta in applicazione dellart. 51 cpv. 1 lett. a LTP, per la violazione dei combinati art. 18 cpv. 1 LTP e 2 cpv. 1 OTP;
che la CRTE 1 con decisione 30 maggio 2008 ha, dal canto suo, multato linsorgente in applicazione degli art. 6 e 8 della Legge federale sulla polizia delle strade ferrate, come pure dellart. 5 cpv. 30 e 8 dellIstruzione sulla polizia ferroviaria approvata dal Dipartimento federale delle Poste e delle Strade ferrate il 12 marzo 1908, che designa quale autorità competente a ricevere i processi verbali per il Ticino il Dipartimento di polizia, servizio giuridico della circolazione, Bellinzona;
che lart. 6 della Legge federale sulla polizia delle strade ferrate richiamato nella decisione è stato abrogato dallart. 53 cifra 5 della LTP, in vigore dal 1° gennaio 1987;
che non tornando pertanto applicabile la Legge federale sulla polizia delle strade ferrate, bensì unicamente lart. 51 cpv. 1 lett. a LTP (che recitaÈ punito, a querela di parte, con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle disposizioni desecuzione del Consiglio federale sullammissione al trasporto di persone e di cose), competente a esaminare e a giudicare la fattispecie è il Ministero pubblico, il quale a norma dellart. 67 cpv. 1 della Legge sullorganizzazione giudiziaria riceve tutte le denunce e querele;
che è ben vero che per lart. 7 LaLCStr il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente ad applicare le sanzioni penali previste dalla legislazione federale in materia di circolazione, da giudicare secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni;
che, per i casi in cui non è data la competenza delle autorità giudiziarie, il Consiglio di Stato ha affidato allUfficio giuridico dellaCRTE 1 la competenza di istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali (art. 4 lett. f RLaLCStr);
che, tuttavia, la delega legislativa di cui allart. 7 LaLCStr si applica limitatamente alla legislazione federale in materia di circolazione, per cui difetta una base legale formale che attribuisca allautorità amministrativa la competenza di istruire e decidere in prima istanza le contravvenzioni fondate sulla LTP come quella qui in esame;
che qualora fosse creata una norma di competenza sufficiente in una legge, la fattispecie ben potrebbe essere decisa da unautorità amministrativa, considerata lesigua gravità; tuttavia, alla stato attuale così non è, per cui è data in ogni caso la competenza delle autorità giudiziarie;
che non essendo data la competenzaratione materiaedella CRTE 1 la risoluzione emanata il 1° febbraio 2008 nei confronti del ricorrente è nulla (cfr.Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 3. ed., pag. 327, N. 1069;Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, pag. 242, N. 1071 n. 27);
che visto lesito del gravame non si prelevano né tasse né spese per lodierno giudizio (art. 15 LPContr);
per questi motivi visti gli art. art. 6 e 8 Legge federale sulla polizia delle strade ferrate; 5 cpv. 30 e 8 Istruzione della polizia ferroviaria; 18 cpv. 1 e 51 cpv. 1 lett. a LTP; 2 cpv. 1 OTP; 4 lett. f RLaLCStr; 67 cpv. 1 Log; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorso è accolto e la decisione impugnataè dichiarata nulla.
2.Non si prelevano né tasse né spese.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 giugno 2008, propone che il gravame sia respinto e la decisione impugnata confermata;
considerato in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che il 29 marzo 2008 la Polizia ferroviaria regione sud ha denunciato il qui ricorrente alla CRTE 1 per inosservanza delle prescrizioni sulluso degli impianti nel senso degli art. 18 cpv. 1 LTP e 2 cpv. 1 OTP in relazione alle cifre 7 e 8 delle disposizioni complementari della tariffa, e meglio per non aver osservato le disposizioni di servizio e, nonostante il divieto, appoggiato i piedi sul sedile del treno 14131;
che la denuncia è avvenuta in applicazione dellart. 51 cpv. 1 lett. a LTP, per la violazione dei combinati art. 18 cpv. 1 LTP e 2 cpv. 1 OTP;
che la CRTE 1 con decisione 30 maggio 2008 ha, dal canto suo, multato linsorgente in applicazione degli art. 6 e 8 della Legge federale sulla polizia delle strade ferrate, come pure dellart. 5 cpv. 30 e 8 dellIstruzione sulla polizia ferroviaria approvata dal Dipartimento federale delle Poste e delle Strade ferrate il 12 marzo 1908, che designa quale autorità competente a ricevere i processi verbali per il Ticino il Dipartimento di polizia, servizio giuridico della circolazione, Bellinzona;
che lart. 6 della Legge federale sulla polizia delle strade ferrate richiamato nella decisione è stato abrogato dallart. 53 cifra 5 della LTP, in vigore dal 1° gennaio 1987;
che non tornando pertanto applicabile la Legge federale sulla polizia delle strade ferrate, bensì unicamente lart. 51 cpv. 1 lett. a LTP (che recitaÈ punito, a querela di parte, con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle disposizioni desecuzione del Consiglio federale sullammissione al trasporto di persone e di cose), competente a esaminare e a giudicare la fattispecie è il Ministero pubblico, il quale a norma dellart. 67 cpv. 1 della Legge sullorganizzazione giudiziaria riceve tutte le denunce e querele;
che è ben vero che per lart. 7 LaLCStr il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente ad applicare le sanzioni penali previste dalla legislazione federale in materia di circolazione, da giudicare secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni;
che, per i casi in cui non è data la competenza delle autorità giudiziarie, il Consiglio di Stato ha affidato allUfficio giuridico dellaCRTE 1 la competenza di istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali (art. 4 lett. f RLaLCStr);
che, tuttavia, la delega legislativa di cui allart. 7 LaLCStr si applica limitatamente alla legislazione federale in materia di circolazione, per cui difetta una base legale formale che attribuisca allautorità amministrativa la competenza di istruire e decidere in prima istanza le contravvenzioni fondate sulla LTP come quella qui in esame;
che qualora fosse creata una norma di competenza sufficiente in una legge, la fattispecie ben potrebbe essere decisa da unautorità amministrativa, considerata lesigua gravità; tuttavia, alla stato attuale così non è, per cui è data in ogni caso la competenza delle autorità giudiziarie;
che non essendo data la competenzaratione materiaedella CRTE 1 la risoluzione emanata il 1° febbraio 2008 nei confronti del ricorrente è nulla (cfr.Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 3. ed., pag. 327, N. 1069;Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, pag. 242, N. 1071 n. 27);
che visto lesito del gravame non si prelevano né tasse né spese per lodierno giudizio (art. 15 LPContr);
per questi motivi visti gli art. art. 6 e 8 Legge federale sulla polizia delle strade ferrate; 5 cpv. 30 e 8 Istruzione della polizia ferroviaria; 18 cpv. 1 e 51 cpv. 1 lett. a LTP; 2 cpv. 1 OTP; 4 lett. f RLaLCStr; 67 cpv. 1 Log; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorso è accolto e la decisione impugnataè dichiarata nulla.
2.Non si prelevano né tasse né spese.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2008.135
14357/808
Bellinzona
13 agosto 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 giugno 2008 presentato da
RI 1
contro
la decisione 30 maggio 2008 n. 14357/808 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 24 giugno 2008 presentate dalla CRTE 1,,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
che la CRTE 1 con decisione 30 maggio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, per i seguenti fatti accertati il 21 marzo 2008 in territorio di __________:
"Non ha osservato le disposizioni del personale di servizio e, nonostante il divieto, appoggiava i piedi sul sedile del treno __________ nella tratta Bellinzona-Lugano;
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 6 e 8 Legge federale sulla polizia delle strade ferrate; 5 cpv. 30 e 8 Istruzione della polizia ferroviaria;
che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo di tener conto del fatto che non ho messo il piede di proposito sul sedile, ma mi ero addormentato e il controllore mi ha svegliato per il biglietto e ha trovatoun piede sul sedile(cfr. ricorso);
che la CRTE 1, con osservazioni 24 giugno 2008, propone che il gravame sia respinto e la decisione impugnata confermata;
considerato in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che il 29 marzo 2008 la Polizia ferroviaria regione sud ha denunciato il qui ricorrente alla CRTE 1 per inosservanza delle prescrizioni sulluso degli impianti nel senso degli art. 18 cpv. 1 LTP e 2 cpv. 1 OTP in relazione alle cifre 7 e 8 delle disposizioni complementari della tariffa, e meglio per non aver osservato le disposizioni di servizio e, nonostante il divieto, appoggiato i piedi sul sedile del treno 14131;
che la denuncia è avvenuta in applicazione dellart. 51 cpv. 1 lett. a LTP, per la violazione dei combinati art. 18 cpv. 1 LTP e 2 cpv. 1 OTP;
che la CRTE 1 con decisione 30 maggio 2008 ha, dal canto suo, multato linsorgente in applicazione degli art. 6 e 8 della Legge federale sulla polizia delle strade ferrate, come pure dellart. 5 cpv. 30 e 8 dellIstruzione sulla polizia ferroviaria approvata dal Dipartimento federale delle Poste e delle Strade ferrate il 12 marzo 1908, che designa quale autorità competente a ricevere i processi verbali per il Ticino il Dipartimento di polizia, servizio giuridico della circolazione, Bellinzona;
che lart. 6 della Legge federale sulla polizia delle strade ferrate richiamato nella decisione è stato abrogato dallart. 53 cifra 5 della LTP, in vigore dal 1° gennaio 1987;
che non tornando pertanto applicabile la Legge federale sulla polizia delle strade ferrate, bensì unicamente lart. 51 cpv. 1 lett. a LTP (che recitaÈ punito, a querela di parte, con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle disposizioni desecuzione del Consiglio federale sullammissione al trasporto di persone e di cose), competente a esaminare e a giudicare la fattispecie è il Ministero pubblico, il quale a norma dellart. 67 cpv. 1 della Legge sullorganizzazione giudiziaria riceve tutte le denunce e querele;
che è ben vero che per lart. 7 LaLCStr il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente ad applicare le sanzioni penali previste dalla legislazione federale in materia di circolazione, da giudicare secondo la Legge di procedura per le contravvenzioni;
che, per i casi in cui non è data la competenza delle autorità giudiziarie, il Consiglio di Stato ha affidato allUfficio giuridico dellaCRTE 1 la competenza di istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali (art. 4 lett. f RLaLCStr);
che, tuttavia, la delega legislativa di cui allart. 7 LaLCStr si applica limitatamente alla legislazione federale in materia di circolazione, per cui difetta una base legale formale che attribuisca allautorità amministrativa la competenza di istruire e decidere in prima istanza le contravvenzioni fondate sulla LTP come quella qui in esame;
che qualora fosse creata una norma di competenza sufficiente in una legge, la fattispecie ben potrebbe essere decisa da unautorità amministrativa, considerata lesigua gravità; tuttavia, alla stato attuale così non è, per cui è data in ogni caso la competenza delle autorità giudiziarie;
che non essendo data la competenzaratione materiaedella CRTE 1 la risoluzione emanata il 1° febbraio 2008 nei confronti del ricorrente è nulla (cfr.Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 3. ed., pag. 327, N. 1069;Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, pag. 242, N. 1071 n. 27);
che visto lesito del gravame non si prelevano né tasse né spese per lodierno giudizio (art. 15 LPContr);
per questi motivi visti gli art. art. 6 e 8 Legge federale sulla polizia delle strade ferrate; 5 cpv. 30 e 8 Istruzione della polizia ferroviaria; 18 cpv. 1 e 51 cpv. 1 lett. a LTP; 2 cpv. 1 OTP; 4 lett. f RLaLCStr; 67 cpv. 1 Log; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorso è accolto e la decisione impugnataè dichiarata nulla.
2.Non si prelevano né tasse né spese.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: