Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2008.133
12427/810
Bellinzona
17 dicembre 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 20 maggio 2008 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 9 maggio 2008 n. 12427/810 emessa dalla CRTE 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.La CRTE 1con decisione 9 maggio 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti fatti accertati il 20 dicembre 2007 in territorio di __________:
"Alla guida del veicolo TI 1__________ non osservava il segnale zona pedonale .
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 22c cpv. 1 OSStr.
B.Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2.Per lart. 27 cpv. 1 LCStr lutente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr). Le «Zone pedonali» (2.59.3) sono riservate ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli. Se, eccezionalmente, è ammesso un traffico limitato di veicoli, vi si può circolare soltanto a passo duomo; i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli hanno la precedenza (art. 22c cpv. 1 OSStr).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa(art. 90 cifra 1 LCStr); per linosservanza del segnale «Zona pedonale» lelenco allegato allOrdinanza concernente le multe disciplinari (OMD) prevede una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 304.20).
Le infrazioni alle norme della circolazione stradale sono punibili anche se commesse per negligenza (art. 100 cifra 1 LCStrin relazione con lart. 333 cpv. 7 CP).
3.La CRTE 1 rimprovera al multato di non aver osservato il segnale Zona pedonale, in località __________ ad __________.
La decisione impugnata si fonda sugli accertamenti eseguiti da un agente della Polizia cantonale di __________, il quale ha precisato quanto segue:
1. Linfrazione è stata commessa per linosservanza alla segnaletica verticale n. 2.59.3 zona pedonale. Al momento dellintimazione della contravvenzione, il rubricato circolava in __________ strada pedonale aperta nei due sensi due carreggiate accessibile unicamente al traffico autorizzato.
2. Al momento dellintimazione il rubricato non era in possesso di alcun certificato medico così come presentato in un secondo momento. Questo il motivo per il quale è stato invitato a farsi rilasciare unautorizzazione che certifichi la sua idoneità alla guida(cfr. Rapporto di contro-osservazioni 8 luglio 2008, sul quale linsorgente è rimasto silente).
4.Il ricorrente non contesta di per sé la fattispecie ascrittagli, ma si giustifica asserendo cheonestamente non ricordo se ho visto o non ho visto questo segnale, ma mentre mi spostavo verso __________ su una strada molto stretta e ho visto quel grande piazzale libero ho pensato che mi sarei potuto fermare un attimo per cercare sulla cartina della città di __________ lindirizzo dove mi dovevo recare.
Nel mentre stavo esaminando la cartina, accanto a me si è fermata lauto della polizia; uno dei poliziotti è sceso, è venuto da me, mi ha chiesto la patente e mi ha fatto notare che mi trovavo in una zona pedonale. Gli ho spiegato che mi ero fermato solo un attimo per cercare un preciso indirizzo e che sarei andato via subito.
5.A non averne dubbio, la giustificazione addotta dallinsorgente non è liberatoria. In altri termini, egli avrebbe sicuramente potuto consultare la carta geografica ovunque altrove senza violare la segnaletica posta in loco, la cui inosservanza è dovuta a negligenza, laddove afferma di non ricordarsi se ha visto o meno il segnale. Daltra parte egli non pretende di essere in possesso di unautorizzazione per entrare nella suddetta zona.
Donde la fondatezza delladdebito.
Giovi rilevare, a titolo del tutto abbondanziale, atteso che il ricorrente non si è prevalso delle sue difficoltà motorie a giustificazione dellinfrazione commessa, che egli non avrebbe neppure potuto beneficiare delle facilitazioni di parcheggio di cui allart. 20a ONC, in difetto del necessario contrassegnodi parcheggio per persone disabili rilasciato dalla competente autorità. Il certificato medico prodotto con il gravame (invero in riferimento alla richiesta dellagente, che era finalizzata a chiarire una circostanza che esula completamente dalla fattispecie in oggetto, ovvero la sua idoneità alla guida), non è quindi di alcuna pertinenza per il presente giudizio.
In definitiva, egli non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.
6.A giusta ragione la CRTE 1 ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.-, pari alla sanzione prevista dallallegato 1 allOMD per siffatto genere dinfrazione (n. 304.20), aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 22c cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata è confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).