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30.2008.11

Inosservanza di un segnale luminoso

Ticino · 2009-07-23 · Italiano TI
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Incarto n.30.2008.11

535/805

Bellinzona

23 luglio 2009

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 24 gennaio 2008 presentato da

RI 1,,

contro

la decisione 18 gennaio 2008 n. 535/805 emessa dalla CRTE 1

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

che con decisione 18 gennaio 2008 la CRTE 1ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre a tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti fatti accertati il 7 agosto 2007 in territorio di Lugano:

"Alla guida del veicolo TI __________ non osservava un segnale luminoso”;

che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 68 cpv. 1 OSStr;

che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento;

considerato                      in diritto

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; l’art. 68 cpv. 1 OSStr specifica che i segnali luminosi hanno la priorità sulle norme di precedenza generali, sui segnali di precedenza e sulle demarcazioni;

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); per l'inosservanza di segnali luminosi, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 250.- (infrazione n. 309.1);

che la CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di non aver osservato una segnalazione semaforica in via __________ a __________ (con riferimento al rapporto di contravvenzione 22 ottobre 2007);

che il ricorrente contesta l’addebito mossogli, asserendo quanto segue:

“() In data 7 agosto 2007 guidavo il mio scooter Honda 125 accompagnato da un amico sul sedile posteriore. In via __________ il semaforo stava passando proprio in quell’istante dal giallo al rosso. Mi sono subito reso conto che non avrei potuto superare il semaforo in tempo, senza incorrere in un flash dello stesso, così ho frenato superando di qualche centimetro la linea di arresto.

Subito dopo la consegna della multa mi sono recato presso gli uffici della polizia comunale, per visionare le fotografie e come risultava anche nella seconda ero totalmente fermo coi piedi a terra e con la luce dello stop acces[a]. Pertanto, non trovo corretto che pur essendo rimasto fermo al semaforo abbia comunque contratto la multa, caso contrario sarebbe stato se avessi continuato il mio tragitto”;

che per l’art. 75 cpv. 1 OSStr la linea di arresto (bianca, continua e disposta trasversalmente rispetto alla carreggiata; 6.10) indica il luogo dove i veicoli devono fermarsi a un segnale di «Stop» (3.01) ed eventualmente ai segnali luminosi, ai passaggi a livello e alla fine delle corsie destinate ai veicoli che svoltano (art. 74 cpv. 2) eccetera; la parte frontale del veicolo non deve oltrepassare la linea di arresto;

che, come si evince dal chiaro tenore letterale della predetta norma, la stessa sancisce un ordine di arresto perentorio, ragion per cui il conducente deve in ogni caso fermarsi entro tale linea;

che la giurisprudenza (emanata sotto l’egida della vecchia ordinanza del 31 maggio 1963sulla segnaletica stradale) ammetteva un’eccezione nel senso che permetteva a chi all’apparire della luce gialla non era più in grado di fermarsi dinnanzi alla linea di arresto di fermarsi, in quanto possibile, dopo di essa ma comunque prima dello spazio (intersezione, passaggio pedonale, cantiere, passaggio stretto ecc.) che la luce rossa intendeva proteggere (DTF 101 IV 337 consid. 2; 103 IV 267 consid. 2);

che tale giurisprudenza andava letta alla luce dello scopo perseguito dalla segnaletica luminosa, ovvero la protezione di una determinata superficie;

che la normativa attuale, che impone in ogni caso la fermata prima della linea di arresto, appare di ancor più facile interpretazione e può essere rispettata da tutti i conducenti che circolano con la dovuta attenzione e osservando le regole della circolazione, in particolare quelle concernenti la velocità, ritenuto che gli impianti semaforici sono predisposti in modo tale da permettere l’arresto quando la luce commuta sul giallo (chi invece si trova già troppo vicino al semaforo riesce a transitare prima che lo stesso segni rosso);

che in concreto dalla documentazione fotografica agli atti risulta che l’insorgente si è sì fermato prima dell’intersezione, tuttavia non già qualche centimetro dopo la linea di arresto – come preteso in sede di gravame –, bensì a ridosso della linea di attesa a triangoli dopo essere transitato quasi completamente sulle strisce pedonali (cfr. documentazione fotografica agli atti);

che anche in applicazione dei predetti precetti giurisprudenziali, considerato che lo scopo della segnaletica luminosa in esame contempla – a non averne dubbio – la protezione, oltre che dell’intersezione, del passaggio pedonale antistante all’impianto, occorre concludere che l’infrazione è giocoforza realizzata;

che a titolo abbondanziale si osserva come una velocità adeguata nell’approssimarsi al semaforo avrebbe certamente consentito all’insorgente di arrestare il proprio veicolo con una normale frenata entro la linea perentoria di arresto;

che di conseguenza il ricorso deve essere respinto, seguito da tassa e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr);

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 68 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata confermata.

2.La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3.Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).