Dispositiv
- La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del Comune con lobbligo di rifondere ai ricorrenti fr. 600.- per ripetibili. 3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
- Intimazione a: - - per il Tribunale di espropriazione la Presidente Il segretario giudiziario Margherita De Morpurgo Enzo Barenco
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2007.59
Lugano
29 maggio 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Paolo Barberis
arch. Bruno Buzzini
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo sul ricorso presentato in data 17 agosto 2007 da
ISCE 1composta da:
MIST 1
rappr. dall RA 1 nzona
contro
la decisione su reclamo emessa il 14 giugno 2007 dalMunicipiodi __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria per le opere di premunizione del __________,relativamente al mapp. no. 724 RFD di __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
consideratoin fatto e in diritto
- che con risoluzione del 10.6.2002 il Consiglio Comunale di __________ ha stanziato un credito di fr. 2'300'000.- per i lavori di premunizione del __________ autorizzando contestualmente il prelievo di contributi di miglioria nellordine del 30% della spesa (MM 30/2002 del 29.4.2002);- che la progettazione di questi lavori è stata la conseguenza del preallarme per il pericolo dipendente da un evento franoso verificatosi nel settembre del 2001 in zona __________, ed in ragione del quale era stata decisa levacuazione della sottostante zona industriale, gravemente minacciata dalla frana, e la chiusura della strada cantonale. In esito agli studi ed alle analisi immediatamente intrapresi circa la stabilità del versante montano ed i pericoli naturali esistenti, è stata proposta unopera di premunizione che consiste in un bacino di contenimento con una capienza di ca. 70'000 mc di materiale e linnalzamento di un vallo laterale per la protezione contro la caduta massi proveniente dalla frana di __________;- che, ad opera eseguita e nellambito dellapprovazione del conto consuntivo 2003, con risoluzione del 14.6.2004 il legislativo ha ratificato un sorpasso di credito di fr. 158'032.70 (MM 49/2007 del 29.3.2004);- che ilMunicipioha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria per la suddetta opera pubblicando il prospetto dal 18.3 al 16.4.2005 (FU 22/2005 del 18.3.2005), previo invio di un avviso personale;- che MIST 1 sono comproprietari in ragione di ½ del mapp. no. 724, sito nella zona industriale, ed in tale veste sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 4'966.- (quota parte);- che il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dalMunicipiocon risoluzione 14.6.2007;- che mediante ricorso 17.8.2007 MIST 1 hanno impugnato detta risoluzione dinanzi a questo Tribunale sollevando leccezione di perenzione del diritto dimposizione e contestando di aver tratto un vantaggio particolare dalle opere eseguite dal Comune;- che ludienza di conciliazione ha avuto luogo l11.3.2008;- che con scritto dell11.4.2008 i ricorrenti hanno dichiarato di mantenere il ricorso;- che di principio le opere di premunizione sono soggette al prelievo di contributi di miglioria (art. 3 cpv. 1 let. b LCM; Scolari, Tasse e contributi di miglioria, 2005, no. 191);- che a norma dellart. 16 LCM il diritto dimposizione è perento se il prospetto dei contributi non è pubblicato entro 2 anni dalla messa in esercizio dellopera;- che per giurisprudenza acquisita formatasi soprattutto nellambito di opere stradali, la messa in esercizio coincide di principio con il compimento dei lavori principali che determinano la libera agibilità dellopera da parte del pubblico. Onde evitare, nellinteresse della sicurezza giuridica, che la perenzione del diritto dimposizione possa essere elusa, nellindividuare il momento della messa in esercizio non può invece essere tenuto conto né del giorno del collaudo né della data di esecuzione di eventuali interventi di finitura poiché questi dipendono da una decisione dellente esecutore che potrebbe così influenzare soggettivamente la decorrenza del termine di perenzione (RDAT II-1996 no. 52 c. 5e, II-2000 no. 51; TF 16.2.1999 2P.381/1998, 17.6.1999 2P.80/1999; Bernasconi, Il termine di perenzione nel diritto di prelevare contributi di miglioria secondo la nuova LCM, CFPG 1997, p. 73 ss);- che notoriamente lo scenario che si presenta in tema di opere di premunizione è assai complesso e variegato dal profilo tecnico oltre che da quello finanziario. Di conseguenza ben difficilmente la messa in esercizio può essere definita in termini generali per lovvia ragione che dipende dai contenuti, dallampiezza e dalle finalità di ogni singolo progetto;- che è comunque escluso che la messa in esercizio possa coincidere con la verifica concreta dellopera in occasione di un evento franoso. Ciò già solo per il fatto che il vantaggio particolare (quale requisito del prelievo di contributi di miglioria) è dato dalla sola possibilità duso dellopera non essendone necessario luso effettivo (RDAT II-2000 no. 50 c. 4.2);- che ponderando in via analogica i citati principi giurisprudenziali sembra ragionevole ritenere che unopera di premunizione sia messa in esercizio con la conclusione dei lavori che consentono effettivamente di adempiere allo scopo di contenere il materiale franoso. In concreto, alla luce delle componenti del progetto, il dies a quo del termine di perenzione coincide quindi con lultimazione della costruzione del bacino di contenimento e del vallo laterale di protezione;- che lo stessoMunicipioha dichiarato di aver realizzato lopera nel 2002 e di averla collaudata il 28.2.2003 (cfr. MM 49/2007 p. 16; allegato di risposta 23.10.2007). Quel giorno essa è stata formalmente consegnata con lindicazione che restavano da eseguire due interventi accessori (cfr. verbale di collaudo);- che di conseguenza ne risulta in modo inequivocabile che il prospetto è stato pubblicato tardivamente. Ciò anche considerando, invero contrariamente a quanto vuole la prassi, la data più favorevole allente pubblico ossia quella del collaudo;- che gli interventi accessori menzionati nel verbale di collaudo sono irrilevanti poiché non hanno influito sulla messa in esercizio;- che lo stesso vale per i lavori, ai quali ha accennato ilMunicipio(allegato di risposta 23.10.2007), realizzati nella primavera del 2005 ed intesi a prolungare il bacino di contenimento a sud. Infatti è questo un intervento aggiuntivo, del tutto indipendente dallopera imposta ed i cui costi nemmeno sono inclusi nella spesa determinante per il calcolo dei contributi in esame (cfr. verbale di udienza 11.3.2008);- che il Comune ha evidenziato nel dettaglio tutti i vantaggi oggettivi derivanti dallopera per i fondi inclusi nel perimetro, compreso quello dipendente dallapplicazione della percentuale minima di prelievo del 30% della spesa, per concludere sostenendo che un ritardo di poche settimane nella pubblicazione del prospetto non disattende lo spirito della legge;- che i benefici tratti dalle proprietà situate nella zona industriale, esposte comè noto a pericoli gravissimi ed incipienti, non possono, invero, essere seriamente contestati;- che tuttavia bisogna anche considerare che la LCM ammette il prelievo di contributi di miglioria già sulla base del preventivo dei costi (art. 11 cpv. 3 LCM), appunto per ovviare alleventualità che il diritto di prelievo sia messo a repentaglio per effetto della perenzione;- che pertanto, quando, come in concreto, un Comune sceglie di procedere al prelievo solo sulla base del consuntivo devessere ben consapevole dei rischi che possono derivarne, cosicché un certo rigore nella valutazione non appare di certo fuori luogo o destituito di fondamento e neppure costituisce un formalismo eccessivo;- che, in ogni caso, poiché la costruzione dellopera è stata terminata, per ammissione stessa del Comune, già nel 2002 il ritardo nella pubblicazione di certo non si riduce a poche settimane;- che tutto ciò considerato il ricorso devessere accolto ed il contributo annullato per intervenuta perenzione del diritto dimposizione, senza che sia necessario entrare nel merito delle ulteriori censure sollevate dai ricorrenti;- che è doveroso puntualizzare che la nullità colpisce solo il contributo qui contestato, non invece lintera procedura e nemmeno i contributi che non sono stati tempestivamente impugnati (RDAT I-1996 no. 49; TF 26.7.1999 N. 2P.271/1998);- che la tassa di giustizia e le spese sono addebitate al Comune in quanto parte soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm.). I ricorrenti, rappresentati da un legale, hanno diritto alla rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle difficoltà invero contenute poste dalla vertenza.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia:1. Il ricorso è accolto e di conseguenza il contributo di miglioria a carico dei ricorrenti è annullato.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del Comune con lobbligo di rifondere ai ricorrenti fr. 600.- per ripetibili.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco