Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2007.389
127/209
Bellinzona
22 luglio 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con __________ in qualità di segretario per statuire sul ricorso 24 dicembre 2007 presentato da
RI 1
difeso da: DI 1,
contro
la decisione 7 dicembre 2007 n. 127/209 emessa dalla CRTE 1,
viste le osservazioni 15 dicembre 2008 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.La CRTE 1 con decisione 7 dicembre 2007 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre a tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 30.-, per avere in qualità di cacciatore:
- il 26 agosto 2007 fatto uso di una teleferica per il trasporto da __________ della propria arma da caccia marca Walter ca[l]. 8x57 JS no. 5674;
- tra il 26 agosto 2007 e il 31 agosto 2007 lasciato incustodita la propria arma in un cascinale al monte __________;
- il 31 agosto 2007 fatto uso di un veicolo a motore (marca WV, targa TI __________) per percorrere la strada vietata ai cacciatori __________ con lintenzione di recarsi a caccia il giorno successivo (1° settembre).
Larisoluzione è stata resa in applicazione degli art. 18 e 21 LCP; 18 cpv. 2, 20, 41 e 44 LCC; 47, 50, 53 lett. a e 67 vRALCC.
B.Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone lannullamento.
C.La CRTE 1, nelle osservazioni 15 dicembre 2008, propone per contro che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2.Per lart. 18 cpv. 2 LCC il Consiglio di Stato può stabilire norme per il controllo, luso e la detenzione di armi e munizioni, nonché prescrivere il tipo di arma e munizioni per determinate cacce.
Sulla scorta di tale delega, lart. 47 vRALCC (che corrisponde in sostanza alla versione in vigore dal 31 agosto 2008) prevede che le armi e le munizioni vanno tenute al proprio domicilio (cpv. 1). Durante il periodo di caccia il cacciatore le può tenere con sé nei luoghi dove egli soggiorna o pernotta (cpv. 2). Non è autorizzato il deposito incustodito, in particolare in abitazioni secondarie, cascine o stalle non raggiungibili con le strade consentite elencate allart. 50 (cpv. 3).
Giusta lart. 20 LCC il Consiglio di Stato disciplina luso di veicoli a motore e ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi, munizioni, equipaggiamento e bottino di caccia.
In tal senso, lart. 50 cpv. 1 vRALCC (rimasto pressoché invariato nellattuale versione) prescrive che luso di veicoli a motore e di ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni è consentito esclusivamente sulle strade indicate alla lett. a e alla lett. b, fatta eccezione a quanto previsto dagli art. 27 e 54 (che non entrano tuttavia in considerazione).
Per lart. 53 lett. a vRALCC (rimasto invariato nellattuale versione) è inoltre vietato luso delle funivie a eccezione della Verdasio-Rasa, delle teleferiche, delle funicolari e dellelicottero per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni fatta eccezione di quanto previsto allart. 54.
Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla Legge sulla caccia e alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a
3.La CRTE 1 rimprovera al multato di aver fatto uso, in qualità di cacciatore, di una teleferica (__________) per il trasporto della propria arma da caccia il 26 agosto 2007 e di averla lasciata incustodita in un cascinale al monte __________ da tale data sino al 31 agosto 2007, vigilia dellapertura di caccia, giorno in cui ha fatto uso di un veicolo per percorrere la strada vietata ai cacciatori __________, con lintenzione di recarsi a caccia il giorno successivo (1° settembre).
4.Il ricorrente contesta gli addebiti mossigli. Sostiene anzitutto che essendo il suo fucile stato privato di culatta, lo stesso non può essere considerato unarma. Verrebbero conseguentemente a cadere le infrazioni relative al trasporto e alla custodia (tanto più che la cascina era chiusa a chiave).
Pretende altresì che non trovano applicazione i divieti sul trasporto delle armi con teleferica e sulluso del veicolo sanciti dalla legislazione venatoria, nella misura in cui ha agito 4 giorni prima della caccia, senza avere con sé unarma, e non era quindi da considerare cacciatore, bensì un comune cittadino; donde una disparità di trattamento e lincostituzionalità dei divieti.
5.Occorre anzitutto chinarsi sul quesito di sapere se vi è stata violazione degli art. 47 (arma incustodita) e 53 lett. a (trasporto arma in teleferica) RALCC, ritenute le tesi diametralmente opposte dellinsorgente e dellautorità.
Linsorgente, come detto, sostiene che il fucile privo di culatta parte essenziale ex art. 5 lett. c cifra 2 OArm non è unarma. Sulla custodia dellarma, dipartendosi da uninterpretazione storica dellart. 26 LArm (che non esige una custodia delle armi a prova di scasso), egli assevera che il pezzo di arma senza culatta era totalmente innocuo, anche se fosse giunto nelle mani di un bambino e quindi la porta della cascina lasciata aperta. Pretende dipoi che separando arma e culatta egli ha ben oltrepassato il suo dovere di diligenza facendo più di quanto la legislazione gli impone (con riferimento allart. 47 cpv. 1 OArm che impone la custodia separata della culatta, sotto chiave, dal resto dellarma per le armi a raffica). Quanto al trasporto dellarma, movendo dal presupposto che non ha agito in qualità di cacciatore, egli esclude da un lato lapplicabilità della legislazione venatoria (a favore della sola LArm) e quindi la competenza dellautorità di prime cure a sanzionare; dallaltro lato lamenta in sostanza la violazione del principio della forza derogatoria del diritto federale (richiama in proposito lart. 107 Cost., che affida alla Confederazione lincarico e la competenza di emanare prescrizioni contro labuso di armi), come pure una disparità di trattamento con tutti coloro che possono usufruire della montagna senza divieti.
Lautorità di prime cure, dal canto suo, ritiene che il fucile privato della culatta costituisca, al pari di unarma da decorazione, unarma vera e propria, integralmente funzionante e modificabile in modo da renderla inidonea al tiro.
A mente dellautorità, lart. 47 RALCC va interpretato anche ma non solo alla luce dellart. 26 LArm, concludendo che è vietato il deposito incustodito di armi o parti essenziali di esse, in particolare anche di un fucile sprovvisto di culatta, per il motivo che unarma ancorché priva di una parte essenziale, può facilmente essere resa atta a sparare e finire in mani di persona che per motivi di età o per altri motivi non fornisce sufficienti garanzie di non farne un uso pericoloso o comunque irregolare. Specifica che dal profilo venatorio il divieto va letto soprattutto come misura atta a impedire, o per lo meno rendere più difficili, azioni finalizzate alla cattura e alluccisione di selvaggina fuori dai periodi autorizzati, con riferimento al fatto che una culatta è facilmente occultabile e si darebbe così la possibilità al malintenzionato di spostarsi senza il fucile e quindi dare nellocchio (cfr. osservazioni, pag. 3).
6.In concreto, non senza rilevare che appare alquanto curioso che linsorgente, in occasione del verbale di interrogatorio 1° settembre 2007, abbia tralasciato di dire agli inquirenti che il suo fucile era privo di culatta (mal si comprende infatti per quale motivo egli abbia sottaciuto un particolare apparentemente di fondamentale importanza per la sua tesi difensiva), va detto che, per quanto qui interessa, la legislazione federale sulle armi contiene una riserva a favore delle disposizioni della legislazione federale sulla caccia (art. 2 cpv. 3 LArm), ciò che linsorgente sembra disattendere (verosimilmente ad arte).
Ne segue che la legislazione sulla caccia è poziore a quella sulle armi; in altri termini questultima, pur trovando applicazione anche in ambito di caccia, cede il passo di fronte alle disposizioni deroganti della legislazione venatoria.
La LCP del 20 giugno 1986, così come la precedente legge federale del 1925, è stata emanata dal legislatore in base alla competenza concorrente, limitata ai principi, attribuitagli dallart. 79 Cost. (art. 25 vCost.). Quale legge-quadro, la LCP stabilisce i principi secondo i quali i Cantoni devono disciplinare la caccia (art. 1 cpv. 2 LCP), demandando agli stessi la competenza di disciplinare e pianificare la caccia (art. 3 cpv. 1 LCP), legiferare sulle armi usabili nellesercizio della caccia (limitandosi la legislazione federale a vietare luso di determinati mezzi ausiliari; art. 1 OCP), e attribuendo loro la facoltà di reprimere come contravvenzioni altre infrazioni al diritto cantonale (art. 18 cpv. 5 LCP).
In sintonia con siffatto quadro legale si inseriscono sia lart. 47 RALCC sia i divieti sanciti dagli art. 50 e 53 RALCC, che trovano la loro base legale formale negli art. 18 LCC (il cui capoverso 2 delega precisamente al Consiglio di Stato la competenza di stabilire norme per il controllo, luso e la detenzione di armi e munizioni, nonché prescrivere il tipo di arma e munizioni per determinate cacce) e 20 LCC. Come rettamente osservato dallautorità di prime cure, tali disposizioni vanno interpretate alla luce dellaratio legisdella legislazione venatoria,in primisla tutela della selvaggina stanziale e degli habitat naturali (indispensabili per lo sviluppo e lequilibrio biologico della stessa), finalità che viene perseguita attraverso misure atte a rendere meno accessibili le zone di caccia e nel contempo a facilitare il controllo dei guardacaccia, rispettivamente a impedire, o per lo meno rendere più difficili, azioni finalizzate alla cattura e alluccisione di selvaggina fuori dai periodi autorizzati.
7.Ciò premesso, trattandosi dellinterpretazione del concetto di arma occorre anzitutto fare riferimento alla definizione contemplata dalla Legge sulle armi.
Secondo lart. 4 cpv. 1 lett. a LArm, per armi sintendono i dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco).
Come si evince dalla sistematica della legge, il concetto di arma è strettamente connesso con quello di parte essenziale di armi. In effetti, le disposizioni relative alle armi, dallobbligo del permesso di acquisto (dal quale sono esenti le armi da caccia; art. 10 cpv. 1 lett. a LArm), al possesso, alla custodia si estendono anche alle parti essenziali di armi. Per quanto riguarda le armi da fuoco portatili (tra cui si annoverano i fucili da caccia), sono considerate parti essenziali: il castello di culatta, la culatta, la canna (art. 3 lett. c OArm). Diversamente da quanto preteso dallinsorgente, il fucile, ancorché privo di culatta, non costituisce un pezzo di legno innocuo: esso mantiene le caratteristiche di unarma, come pure le ulteriori parti essenziali e può essere reso atto a sparare con una semplice modifica.
Di più. Sulle modalità di detenzione delle armi la legislazione cantonale in ambito venatorio, in considerazione dello scopo perseguito, va oltre quanto sancito dalla legge sulle armi, prescrivendo espressamente che le armi e le munizioni vanno tenute al proprio domicilio, eccezion fatta durante il periodo di caccia, in cui il cacciatore le può tenere con sé nei luoghi dove egli soggiorna o pernotta (art. 47 RALCC). Ne segue che la separazione della culatta dal resto dellarma, non può che essere letta come un tentativo, malvenuto, di eludere la chiara disciplina venatoria. Allo stesso modo, il fatto di lasciare larma priva di culatta nel cascinale, seppur chiuso a chiave, in assenza del cacciatore stesso o di terzi autorizzati, contravviene al divieto di lasciare larma incustodita nel senso dellart. 47 RALCC. Nulla muta al riguardo il fatto che, a titolo precauzionale, il cacciatore più diligente provveda a separare la culatta dal resto dellarma.
8.Neppure giova allinsorgente prevalersi del fatto di aver agito nei giorni precedenti lapertura della caccia e quindi in qualità di comune cittadino.
È infatti pacifico e per di più ammesso in sede di verbale di interrogatorio (Lintenzione di tutti era evidentemente quella di recarsi a caccia il giorno seguente 1 settembre) che tutta la serie di operazioni qui rimproverate erano intese a preparare il soggiorno a scopo di caccia e lo spostamento con lauto sulla strada vietata alla vigilia era direttamente connesso con lesercizio della caccia alta il 1° settembre 2007.
In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso le infrazioni rimproverategli dallautorità di prime cure.
9.La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso infondato va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art.18 e 21 LCP; 18 cpv. 2, 20, 41 e 44 LCC; 47, 50, 53 lett. a e 67 vRALCC;1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3.Intimazione a:
Il giudice: Il segretario:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).