Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2007.367
33195/802
Bellinzona
23 aprile 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 dicembre 2007 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 7 dicembre 2007 n. 33195/802 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 18 dicembre 2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
che con decisione 7 dicembre 2007 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di giustizi di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti fatti accertati il 14 ottobre 2007 in territorio di __________:
Alla guida del motoveicolo TI __________ eseguiva un movimento (circolazione su una sola ruota) che impediva la manovra sicuradel veicolo. Inoltre al motoveicolo è stata apportata una modifica (apparato silenziatore) senza sottoporlo a nuovo esame;
che il ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice lamentando da un lato il fatto che lautorità di prime cure non ha tenuto conto, nellemanazione della decisione impugnata, delle osservazioni al rapporto di contravvenzione da lui presentate il 23 ottobre 2007 e sottolineando dallaltro lato che non dispone di grossi mezzo finanziari per far fronte al pagamento della multa, in quanto apprendista;
che in concreto il ricorrente dà atto che le osservazioni datate 20, ma spedite il 23 ottobre 2007 per posta semplice e non già per plico raccomandato, ciò che avrebbe permesso di comprovare lavvenuto invio non sono mai pervenute alla Polizia comunale, ragion per cui questultima ha trasmesso lincarto alla CRTE 1 indicando che non sono state presentate giustificazioni (cfr. croce apposta in basso);
che di conseguenza la CRTE 1 si è pronunciata considerando, suo malgrado a torto, che nei termini di legge non sono pervenute osservazioni;
che in linea di principio la mancata presa in considerazione delle osservazioni prima dellemanazione della decisione comporta lannullamento della decisione in ordine per violazione del diritto di essere sentito;
che lannullamento in ordine avrebbe come conseguenza la ripresa ex novo della procedura;
che motivi di economia processuale non giustificano in concreto, per quel che si dirà in appresso, di procedere allannullamento in ordine;
che il ricorrente infatti, pur sottolineando la mancata intenzionalità delle infrazioni e dimostrando tutto il suo rincrescimento per laccaduto, non le contesta, ma si limita in sostanza a chiedere una riduzione della multa in considerazione del suo statuto di apprendista;
che alla luce di tutte le circostanze del caso concreto questo giudice ritiene che una multa di fr. 150.-, sia confacentemente proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa (la negligenza è infatti punibile in applicazione dellart. 100 cifra 1 LCStr) e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto essere accolto nella misura che precede e la multa ridotta a fr. 150.-, con conseguente adeguamento degli oneri processuali di primo grado;
che lesito del gravame imporrebbe di prelevare tasse e spese di giustizia ridotte (art. 15 LPContr); tuttavia, tenuto conto della situazione personale e finanziaria evocata dalla ricorrente, questo giudice ritiene di poter prescindere in via del tutto eccezionale dal prelievo di tasse e spese per lodierno giudizio;
per questi motivi visti gli art. 13 cpv. 3, 29, 93 cifra 2, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 1 e 96 ONC; 34, 219 cpv. 2 lett. f OETV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè parzialmente accoltoe la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 150.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-.
2.Non si prelevano né tasse né spese per lodierno giudizio.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).