Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2007.359
30919/807
Bellinzona
22 aprile 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 3 dicembre 2007 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 30 novembre 2007 n. 30919/807 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 17 dicembre 2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A.La CRTE 1con decisione 30 novembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha autorizzato a circolare con il motoveicolo TI __________ una persona sprovvista della richiesta licenza di condurre.
Fatti accertati il 1° ottobre 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 10 cpv. 2 e 95 cifra 1 cpv. 3 LCStr.
B.Contro predetta pronuncia dipartimentale __________ si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C.La CRTE 1 con comunicazione 17 dicembre 2007 si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2.Per lart. 10 cpv. 2 prima frase LCStr chi conduce un veicolo a motore deve essere titolare della licenza di condurre. Chiunque mette un veicolo a motore a disposizione di un conducente, del quale sa o dovrebbe sapere, prestando tutta lattenzione imposta dalle circostanze, che non è titolare della licenza richiesta è punito con la multa (art. 95 cifra 1 cpv. 3 LCStr).
3.La CRTE 1 rimprovera alla multata in applicazione delle predette disposizioni di aver autorizzato a circolare con il motoveicolo TI __________ una persona sprovvista della richiesta licenza di condurre, e meglio il compagno __________, fermato in occasione di un normale controllo di routine nellambito del quale è emerso che la patente di guida italiana di cui era titolare risultava essere sospesa dal 25 gennaio 2005.
4.La ricorrente contesta laddebito mossole, giustificandosi come segue:
Come potete constatare dalla lettera allegata il caso contro il sig. __________ è stato annullato perciò non vedo motivo dessere multata per qualcosa che non è realmente accaduto come da me spiegato in antecedenza si è trattato solo duna dimenticanza dalla parte italiana dinserire i dati nei terminali competenti.
Comunque la licenza di condurre è sempre stata in possesso del __________ ed era anche stata consegnata agli agenti. E dato che il reato non persiste vi ringrazierei se di conseguenza annulliate la multa e laccusa a mio carico.
A sostegno delle sue affermazioni linsorgente produce copia dello scritto 29 novembre 2007 della Sezione della circolazione al signor __________, dal quale risulta che il procedimento amministrativo aperto nei confronti di questultimo a seguito del rapporto di segnalazione 1° ottobre 2007 era stato annullato ed egli nuovamente autorizzato alla guida di veicoli a motore della categoria di cui era titolare.
5.In concreto, va anzitutto rilevato che lo scritto in parola, come ben si evince dal suo contenuto, si riferisce alla procedura amministrativa avente per oggetto il divieto di circolazione sul territorio svizzero, e non a quella penale, che viene avviata parallelamente e che, in caso di colpevolezza, sfocia in una multa.
Ciò premesso, va detto che, come noto a questo giudice, il signor __________ è stato prosciolto dalladdebito di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca con sentenza 23 giugno 2008 di questa Pretura, cresciuta in giudicato (cfr. incarto 10.2007.506), considerato che il reato non sussisteva poiché lui era in possesso della patente e si era trattato di un errore di immissione dei dati nel terminale informatico della competente autorità italiana.
Per quanto ne è delladdebito mosso alla ricorrente, alla luce di quanto emerso a proposito del conducente, occorre in definitiva proscioglierla dalladdebito mossole, tuttavia non senza rilevare che se ella avesse richiesto sin dallinizio al suo compagno di mostrarle la patente di cui era titolare, lerrore di immissione dei dati sarebbe stato scoperto anzitempo.
6.In siffatte evenienze, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata.
Visto lesito del gravame, non si prelevano né tasse né spese per lodierno giudizio (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 10 e 95 cifra 1 cpv. 3 LCStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè accoltoe la decisione impugnata annullata.
2.Non si prelevano né tasse né spese.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: