Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2007.265
23967/806
Bellinzona
26 gennaio 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 settembre 2007 presentato da
RI 1,Locarno
rappr. da: RA 1,
contro
la decisione 14 settembre 2007 n. 23967/806 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 23 ottobre 2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.La CRTE 1con decisione 14 settembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
"Ha circolato con lautocarro TI __________ sovraccarico.
Fatti accertati il 24 luglio 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1, per il tramite del proprio datore di lavoro, si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C.La CRTE 1, con comunicazione 23 ottobre 2007, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
2.Il 7 agosto 2007 la Polizia cantonale stradale, Ufficio contravvenzioni, __________ ha avviato nei confronti del ricorrente una procedura ordinaria per i fatti qui posti a giudizio, intimandogli il relativo rapporto di contravvenzione, con lassegnazione del termine 15 giorni per presentare osservazioni.
Con scritto semplice datato 21 agosto 2007 e spedito alDipartimento delle finanze e economia, Uff. contravvenzionia __________, il datore di lavoro dellinsorgente, __________ a sua volta multato in relazione ai medesimi fatti ha formulato delle giustificazioni comuni ai due procedimenti (Egregi Signori, in merito alle due intimazioni di contravvenzione indicate a margine di cui una indirizzata al nostro autista signor __________ e spedite in data 07.08.2007, ci permettiamo inoltrare le seguenti giustificazioni: si era purtroppo verificato un momentaneo guasto del sistema informatico di carico). In proposito, va detto che le osservazioni, oltre allindirizzo, contenevano unulteriore imprecisione relativamente al nome di battesimo dellautista (__________anziché __________), circostanza che avallava una svista in tal senso contenuta nel rapporto di contravvenzione e che, di fatto, ha determinato lintimazione irregolare allinsorgente della risoluzione impugnata (atteso che la raccomandata contenente tale atto è stata ritornata al mittente, con lindicazioneIl destinatario è irreperibile allindirizzo indicato).Tuttavia, considerato che egli ha comunque avuto notizia della decisione emessa nei suoi confronti, inoltrando in tempo utile il ricorso, il problema della validità dellintimazione risulta essere superato.
Ciò detto, si rileva che le osservazioni 21 agosto 2007 con ogni probabilità a causa dellindirizzo impreciso non sono verosimilmente pervenute allautorità che ha emesso il rapporto di contravvenzione, ovvero alla Polizia cantonale, ragion per cui la stessa ha trasmesso alla CRTE 1 gli incarti, indicando, a torto, che non erano state presentate giustificazioni (cfr. crocetta apposta in basso a sinistra su entrambi i rapporti di contravvenzione).
Lautorità di prime cure ha quindi emesso la risoluzione oggetto del presente procedimento, senza tenere conto delle osservazioni formulate dal ricorrente, per il tramite del proprio datore di lavoro.
3.È indubbio che la mancata presa in considerazione delle predette osservazioni prima di emanare la decisione viola il diritto di essere sentito del ricorrente.
Tale violazione comporta unicamente lannullabilità dellavversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).
In queste circostanze il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata in ordine, fatta salva per lautorità dipartimentale la facoltà di riassumereex novoil procedimento contravvenzionale.
Lesito del gravame induce a rinunciare al prelievo di tasse e spese per lodierno giudizio (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli 29 Cost; 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè accoltoe la decisione impugnata annullata.
2.Non si prelevano né tasse né spese.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: