Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2007.258
22813/804
Bellinzona
23 gennaio 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 10 settembre 2007 presentato da
RI 1
contro
la decisione 7 settembre 2007 n. 22813/804 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 24 settembre 2007 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A.La Sezione della circolazione con decisione 7 settembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per il seguente motivo:
Ha circolato con il veicolo TI __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo mani libere.
Fatti accertati il 16 maggio 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone lannullamento.
C.La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2.Giusta lart. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. In particolare, il conducente non deve essere distratto né da apparecchi riproduttori del suono, né da sistemi di comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per limpiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo «mani libere», lallegato 1 allOrdinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031; OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311).
3.La Sezione della circolazione in applicazione delle predette disposizioni rimprovera al multato di aver circolato impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo mani libere.
La decisione impugnata si fonda sullaccertamento di due agenti della Polizia intercomunale di __________, uno dei quali ha così descritto linfrazione e le modalità dellaccertamento:
() il sottoscritto unitamente al collega sgt __________, in data e ora e luogo di cui sopra(__________, __________, ore 16.16, ndr)notavamo la vettura di marca __________ immatricolata TI __________ alla cui guida vi era un uomo di circa 30-35 anni (corporatura robusta), lo stesso utilizzava un telefono senza dispositivo mani libere. Da parte nostra per ovvi motivi di proporzionalità non si procedeva al fermo del veicolo onde intimare la contravvenzione al conducente. La contravvenzione veniva inoltrata alla detentrice (via posta). In seguito venivamo contattati telefonicamente dal suindicato il quale ha asserito di aver condotto lui il veicolo in tale occasione ma contestava lutilizzo del telefonino, da parte nostra lo si informava sulla prassi da seguire. Confermo per tanto il rapporto di contravvenzione(cfr. rapporto di contro osservazioni 12 luglio 2007).
4.Il ricorrente, pur ammettendo da subito di essersi trovato alla guida della vettura TI __________ nelle circostanze di tempo e di luogo dellinfrazione e di aver visto bene i due agenti contesta laddebito mossogli.
Nello scritto 24 maggio 2007 egli ha asserito cheero in una posizione che si poteva (FORSE) supporre ma non so come che ero al tel., ma ero solo in quella posizione visto che ho problemi con la schiena e stavo cantando una canzone niente di più,mettendosi a disposizione per mostrare lasserta posizione presso la Polizia. In data 12 luglio 2007 egli comunicava alla Polizia di riconfermare il predetto scritto.
Infine, nel ricorso 10 settembre 2007, egli ha ribadito di non essere stato al telefono e ha precisato, per la prima volta, di disporre di un non meglio precisato dispositivo (Mani libere), chiedendo nuovamente un confronto con gli agenti.
5.In presenza di versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dallautore dellaccertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nellevenienza concreta, non vi è motivo di dubitare della versione fornita dagli agenti. In effetti, nonostante non abbiano specificato lesatta loro posizione al momento dellaccertamento, risulta dalle stesse dichiarazioni del denunciato che ha dichiarato di averli visti bene, che essi dovevano trovarsi a una distanza talmente ravvicinata da poterlo scorgere chiaramente al telefono: del resto, essi hanno fornito una precisa descrizione del contravventore, riconfermando senza ombra di dubbi il rapporto di contravvenzione anche a seguito delle giustificazioni addotte dallinsorgente. In proposito, si noti che tali giustificazioni, completate in sede ricorsuale, risultano alquanto vacillanti: da un lato non si comprende per quale motivo egli avrebbe dovuto portare una mano allorecchio per presunti problemi alla schiena (in tal senso, non si vede come un confronto con gli agenti avrebbe potuto chiarire la fattispecie); dallaltro lato, lascia perplessi il fatto che solo in sede di gravame egli abbia asserito di disporre di un dispositivo (Mani Libere), senza tuttavia fornire alcun dettaglio sulla marca e sul modello.
Del resto, gli agenti, a differenza del denunciato, hanno lobbligo conseguente al loro ruolo istituzionale di funzionari di polizia di riportare gli eventi in modo fedefacente, così da non incorrere in sanzioni penali, rispettivamente disciplinari. Del resto, le loro dichiarazioni, nella denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente foriere di nefaste conseguenze, che già solo per questo motivo si rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile non intravedere nella versione da loro fornita un maggior grado di veridicità e fedefacenza e, di conseguenza, unaccresciuta dignità probatoria (la cosiddettaBeweiswürdigkeit).
In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso le infrazioni rimproverategli dallautorità di prime cure.
6.A giusta ragione la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.-, pari alla sanzione prevista dallallegato 1 allOMD per siffatto genere dinfrazione (n. 311), aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria.
Il ricorso infondato deve pertanto essere respinto, seguito da tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).