Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 LCStr; 48 OSStr; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1.Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.
3.Intimazione a:
.
Il giudice: Il segretario:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).
E. 2 La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.
E. 3 Intimazione a: . Il giudice: Il segretario: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2007.156
13578/805
Bellinzona
6 agosto 2008
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 29 maggio 2007 presentato da
RI 1
contro
la decisione 18 maggio 2007 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 27 giugno 2007 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 18 maggio 2007, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.-- e le spese di fr. 10.--, per i seguenti fatti accertati il 7 febbraio 2007 in territorio di __________;
ha posteggiato il veicolo TI __________ superando di oltre 4 ore la durata di parcheggio autorizzata;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 48 cpv. 8 OSStr;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 29 maggio 2007, con il quale chiede lannullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del 27 giugno 2007 la Sezione della circolazione ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dellinsorgente e la tempestività dellimpugnativa sono date dallart. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dellart. 12 LPContr;
che, secondo lart. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, lutente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali;
che, giusta lart. 48 cpv. 2 OSStr, i segnali Parcheggio con disco (4.18) e Fine del parcheggio con disco (4.19) indicano linizio e la fine di unarea di circolazione in cui i conducenti di autoveicoli devono utilizzare un disco per il parcheggio conformemente allallegato 3 numero 1. Il segnale Parcheggio con disco ha il seguente significato: Senza ulteriore indicazione di una limitazione temporale (zona blu): durante i giorni feriali per i veicoli il tempo di parcheggio limitato vale dalle ore 08.00 alle 19.00. Se la limitazione è valevole pure la domenica e i giorni festivi, bisogna indicarlo su una tavola complementare. Il disco secondo lallegato 3 numero 1 disciplina la durata di parcheggio (lett. a). Con ulteriore indicazione di una limitazione temporale: i veicoli possono essere posteggiati al massimo durante il periodo indicato sulla tavola complementare; la limitazione temporale del parcheggio deve essere di almeno mezzora (lett. b). Il conducente che parcheggia lautoveicolo in unarea di circolazione conformemente al capoverso 2 deve posizionare la freccia del disco sulla lineetta susseguente lora effettiva darrivo e mettere il disco in maniera ben visibile dietro il parabrezza. Le indicazioni del disco non devono essere modificate prima della partenza del veicolo (cpv. 4). Se il parcheggio di autoveicoli è limitato nel tempo, il conducente deve riportare nuovamente il veicolo in circolazione al più tardi alla scadenza del tempo permesso per il parcheggio, a meno che sia permesso, secondo le istruzioni che figurano sul parchimetro, di versare nuovamente una tassa prima della fine del tempo autorizzato. E vietato spostare lautoveicolo su un posto di parcheggio vicino (cpv. 8);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che per il superamento della durata di parcheggio autorizzata per più di 4 ore, ma non più di 10 ore, è comminata una sanzione pecuniaria di fr. 100.-- (cifra 200 lett. c dellallegato 1 dellOrdinanza concernente le multe disciplinari);
che, come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle predette norme, di aver superato di oltre 4 ore la durata di parcheggio autorizzata;
che il ricorrente afferma di aver parcheggiato il proprio veicolo in un posteggio in zona blu alle ore 13:40 circa, dimenticandosi di indicare lora effettiva di arrivo sul disco. A suo dire, il disco riportava lora di arrivo di una precedente sosta e non era nemmeno stato posizionato in modo corretto sul cruscotto (cfr. ricorso);
che linsorgente sostiene altresì di aver riferito tali circostanze il giorno seguente allausiliario di polizia denunciante, riconoscendo daver erroneamente posizionato il disco, ma ritenendo esagerato ed inveritiero il conteggio delle ore di superamento della durata di parcheggio autorizzata. Il denunciante gli avrebbe inoltre assicurato che avrebbe annullato la contravvenzione (cfr. ricorso);
che la Polizia comunale di __________ nelle proprie contro-osservazioni 25 giugno 2007 ha dichiarato che il predetto ausiliario non rammenta di aver comunicato al ricorrente che avrebbe provveduto allannullamento della contravvenzione. Egli avrebbe elevato regolare rapporto di contravvenzione dopo aver constatato che il disco posizionato sul cruscotto indicava quale ora di arrivo le 09.30 (cfr. rapporto di contro-osservazioni);
che dal rapporto di contravvenzione 22 marzo 2007 risulta che linfrazione è stata constatata alle ore 15.42 (cfr. rapporto di contravvenzione);
che le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dellautorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dallautore dellaccertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che, nel caso concreto, il ricorrente riconosce di non aver indicato, in buona fede, lora esatta di arrivo sul disco e non vi è motivo di dubitare che lorario indicato fosse quello rilevato dallausiliario denunciante, il quale, oltretutto, non ha alcun interesse a dichiarare fatti e circostanze non corrispondenti alla realtà, con il rischio di subire sanzioni penali ed amministrative;
che, per contro, non vi è alcuna prova circa la veridicità dellaffermazione del ricorrente, secondo cui avrebbe parcheggiato il proprio veicolo alle 13:40 circa, ragione per cui la multa per superamento della durata di parcheggio autorizzata di oltre 4 ore deve essere confermata;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 OSStr; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1.Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.
3.Intimazione a:
.
Il giudice: Il segretario:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).