Erwägungen (5 Absätze)
E. 5 Giusta l’art. 79 cpv. 3 OSStr, come detto, sulle aree demarcate da linee gialle a zig-zag riservate alla fermata dei mezzi pubblici del servizio di linea, i conducenti possono fermarsi soltanto per permettere ai loro passeggeri di salire o scendere, purché i veicoli pubblici del servizio di linea non siano ostacolati. Dal chiaro tenore letterale della norma, risulta che non è per contro ammessa la fermata per lo scarico/carico merce e, a maggior ragione, il parcheggio. Per quanto qui interessa, da tale tipo di demarcazione deriva dunque un divieto di parcheggiare. Tuttavia, considerato che nel caso concreto non è contestato che il ricorrente è in possesso di un permesso speciale per la categoria invalidi, occorre verificare se può beneficiare della facilitazione di cui all’art. 20a ONC (disposizione entrata in vigore il 1° marzo 2006).
E. 6 Per l’art. 20a cpv. 1 lett. a ONC, le persone disabili e coloro che le trasportano possono parcheggiare per due ore al massimo in aree con un segnale o una demarcazione indicante il divieto di parcheggio, se sono in possesso di un “Contrassegno di parcheggio per persone disabili” (allegato 3 n. 2 OSStr) e se osservano le limitazioni di parcheggio di cui all’art. 19 cpv. 2-4 ONC. Il cpv. 4 del medesimo articolo, stabilisce inoltre che il contrassegno di parcheggio per persone disabili, insieme al disco orario (allegato 3 n. 1 OSStr), va apposto in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo. In ogni caso, le facilitazioni di parcheggio possono essere fatte valere soltanto se il resto del traffico non è messo in pericolo o inutilmente ostacolato (art. 20a cpv. 2 lett. a ONC; che riflette il principio generale sancito dall’art. 37 cpv. 2 LCStr).
E. 7 In concreto, è pacifico che l’immobilizzazione di un veicolo per una durata di tempo indeterminata (senza che il conducente sia immediatamente reperibile), sulla superficie riservata ai bus di linea che transitano regolarmente e a intervalli ravvicinati su __________, è tale da intralciare la loro circolazione, come pure delle altre vetture che si trovano giocoforza ostacolate dalla loro presenza al di fuori dell’apposita ubicazione, ed è inoltre suscettibile di mettere in pericolo i passeggeri che scendendo si trovano sulla carreggiata. In altri termini, pur essendo a beneficio di un permesso speciale per invalidi (che, si noti di transenna, andrebbe restituito alla CRTE 1 alla scadenza), il titolare non può parcheggiare ove meglio gli aggrada, ma deve fare in modo di non ostacolare inutilmente gli altri utenti. In siffatte evenienze, il ricorrente non può prevalersi della facilitazione di cui all’art. 20a ONC.
E. 8 L’infrazione deve pertanto essere confermata, senza che occorra esaminare se le ulteriori condizioni cumulative poste dall’art. 20a ONC, segnatamente l’esposizione del contrassegno e del disco orario dietro il parabrezza conformemente al capoverso 4, siano date. In proposito giovi comunque rilevare che l’agente denunciante, nel proprio rapporto di contro-osservazioni 16 maggio 2007, ha specificato che al momento dell’infrazione la tessera non era esposta. È ben vero che l’insorgente ha contestato implicitamente questa circostanza, asserendo che la sua vettura era “disposta di permesso autorizzazione del Cantone Ticino sul parabrezza dell’auto” (cfr. scritto 22 luglio 2008); tuttavia, appare sintomatico che tale precisazione sia stata sottaciuta in sede di gravame, in cui egli si limitava a chiedere l’annullamento della multa poiché invalido. La questione può comunque rimanere aperta, poiché il ricorso deve essere respinto per le argomentazioni che precedono. Aggiungasi che il ricorrente non ha mai preteso di aver esposto il disco orario, circostanza confermata indirettamente dall’agente, che non ne ha fatto menzione. Orbene, quand’anche il parcheggio fosse stato lecito in virtù della deroga concessa dall’art. 20a ONC, la mancata esposizione del disco orario avrebbe comunque comportato la punibilità dell’insorgente, poiché tale omissione rende vano il controllo da parte della polizia delle limitazioni di tempo contemplate nel suddetto disposto.
E. 9 . A giusta ragione, la CRTE 1 ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 120.- pari alla sanzione prevista dall’allegato 1 all’OMD per questo tipo di infrazione, aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura ordinaria. Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr). per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 79 cpv. 3 OSStr; 1 segg. LPContr; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata. 2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: Il presidente: La segretaria: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).
Dispositiv
- La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili. 3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
- Intimazione a: - - per il Tribunale di espropriazione la Presidente la segretaria giurista Margherita De Morpurgo Annalisa Butti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2007.119
Lugano
29 ottobre 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Argentino Jermini
arch. Giancarlo Fumasoli
segretaria giurista
Annalisa Butti
statuendo sul ricorso presentato in data 12 dicembre 2007 da
RI 1
RA 1
contro
la decisione su reclamo emanata il 7 novembre 2007 dalMunicipiodi __________, nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioriaconcernenti le opere di sostituzione e allargamento di Via __________ a __________,relativamente al mapp. no. 732 RFD di __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
consideratoin fatto e in diritto
1.1.1. IlMunicipiodi __________
- ora, per aggregazione, Comune di __________ - è promotore dei lavori per lallargamento e sistemazione di Via __________ e dellimbocco Via __________, nonché delle relative infrastrutture ed opere di moderazione del traffico (MM 127/98 del 17.11.1998).Con risoluzione del 6.11.2000 il Consiglio Comunale ha approvato allunanimità il progetto, ha stanziato un credito per il finanziamento delle opere di fr. 3'042'026.-, ha autorizzato il prelievo dei contributi di miglioria nellordine del 30% del consuntivo dellopera (importo presumibile di fr. 672'130.-) ed ha approvato il comprensorio indicato sul piano allegato allincarto.Il progetto definitivo e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 23.11. al 22.12.2001 conformemente alla Legge sulle strade nella versione in vigore fino al 31.12.2006 (inc. no. 79/01 richiamato); esso è stato approvato da questo Tribunale con sentenza del 28.5.2002, mentre i procedimenti espropriativi sono stati risolti mediante contestuale stralcio (inc. no. 79/01-232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 247 e 248) rispettivamente con sentenze del 17.1.2003 (inc. no. 79/01-239, 240, 243, 244, 245 e 246) cresciute incontestate in giudicato.Durante lesecuzione dellopera, con messaggio no. 120/2003 del 6.3.2003, ilMunicipioha chiesto un credito supplementare di fr. 760'200.- per lesecuzione delle suddette opere e contestualmente di adeguare il consuntivo per lemissione dei contributi di miglioria a fr. 495'238.-. Il legislativo con risoluzione del 14.7.2003 ha approvato a larga maggioranza il credito, imponendo tuttavia alMunicipiodi presentare trimestralmente alla Commissione della gestione un rapporto aggiornato sullavanzamento dei lavori e una valutazione continua sul programma degli stessi, nonché un bilancio parziale dei costi dellopera ed un aggiornamento circa le previsioni dei suoi costi finali.Infine con messaggio no. 177/2004 ilMunicipioha nuovamente chiesto un credito supplementare di fr. 981'770.- a completamento degli importi necessari a coprire i costi per le opere qui in oggetto. Il credito è stato approvato a maggioranza dal legislativo con risoluzione del 29.3.2004, il quale ha tuttavia contestualmente congedato il progettista ed affidato lincarico ad uno nuovo professionista.1.2. IlMunicipiodi __________ ha avviato la procedura di prelievo dei contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 16.2 al 17.3.2007, previo invio di un avviso personale a tutti i contribuenti.RI 1 in veste di proprietaria del mapp. no. 732 è stata assoggettata al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 59'858.45.Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dalMunicipiocon risoluzione del 7.11.2007.Da ciò il ricorso in esame nel quale la proprietaria ha contestato la sussistenza di un vantaggio particolare, la natura dellopera e la spesa determinante.Dal canto suo ilMunicipio, con osservazioni del 19.5.2008, ha postulato la reiezione del gravame.Ludienza di conciliazione del 27.1.2009 si è risolta negativamente. Conclusa listruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale; la ricorrente ha presentato un memoriale conclusivo.
2.Nel memoriale conclusivo del 7.8.2009 la ricorrente rimprovera a questo Tribunale di non aver assunto le prove da essa notificate, insinuando in tal modo un diniego di giustizia.In tema di contributi di miglioria il Tribunale di espropriazione esamina liberamente il fatto e il diritto (art. 13 cpv. 3 LCM), accerta dufficio i fatti determinanti per la decisione e non è vincolato dalle domande di prova delle parti (art. 23 LCM, 18 cpv. 1 LPamm., 47 cpv. 2 Lespr.). Il giudice, apprezzandone anticipatamente la concludenza, ha la facoltà di rifiutare le prove offerte che reputa irrilevanti o superflue qualora quelle già esperite gli avessero consentito di raggiungere un fermo convincimento sulle problematiche litigiose (DTF 122 II 464 c. 4a; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa, ad. art. 19 no. 4 e 5).In concreto la ricorrente ha notificato quali prove una perizia sui costi necessari per la manutenzione dellopera per rapporto ai progetti di costruzione ed allo stato preesistente delle opera, il richiamo presso il Comune delle fatturazioni inerenti lopera eseguita, dei rapporti delle Commissioni del Consiglio Comunale e dei verbali delle discussioni del Consiglio Comunale.Con ordinanza 21.7.2009 questo Tribunale ha respinto i suddetti mezzi di prova, in quanto ritenuti irrilevanti al fine del giudizio essendo tra laltro finalizzati a sostenere censure che, come si vedrà in seguito, esulano dalla presente procedura (cfr. consid. 3 e 5). Pertanto la censura è infondata.
3.La ricorrente sostiene che lopera costituisce in parte un semplice intervento di manutenzione non soggetto al prelievo di contributi di miglioria (art. 3 cpv. 4 LCM) rispettivamente che crea un vantaggio generico a tutti i cittadini di __________.Le censure tendono a rimettere in discussione il principio dellimponibilità dellopera e la sua natura. Esse trascurano, tuttavia, che il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio dellimposizione e la natura dellopera, come daltronde anche il piano di finanziamento e la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva del legislativo comunale. E questo un postulato ripetutamente confermato dalla giurisprudenza, oramai consolidata, stando alla quale le contestazioni vertenti su tali elementi vanno sollevate, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4; RtiD II-2005 no. 26, I-2007 no. 29 c. 4.4.2).In concreto ilMunicipionei suoi messaggi ha indicato le opere per le quali sarebbero stati prelevati i contributi di miglioria (cfr. MM 127/98 del 17.11.1998 e 177/2004 del 22.3.2004); il principio del prelievo la natura dellopera e la conseguente quota imponibile del 30% a carico dei privati sono stati poi avallati dal Consiglio Comunale con le risoluzioni già menzionate che sono cresciute in giudicato. Di conseguenza, in questa sede, ogni censura in merito è irrimediabilmente tardiva e quindi irricevibile.In ogni caso, prescindendo dalle suddette considerazioni di ordine prettamente formale, occorre osservare che per lavori di manutenzione si intendono gli interventi prevalentemente intesi a conservare lo stato e luso di unopera o di un impianto, prevenendone il degrado e mantenendone inalterato lo stato e lefficienza, senza comportare ampliamenti o cambiamenti di destinazione apprezzabili (cfr. Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 4b, p. 16; Scolari, Tasse e contributi di miglioria, 2005, no. 197; RDAT I-2001 no. 36 c. 4 e rinvii).Nel caso concreto, le opere eseguite dal Comune, consistenti nellallargamento della carreggiata stradale, nella sostituzione della pavimentazione con contestuale rifacimento delle sottostrutture, nella costruzione di un nuovo marciapiede, nella posa di una nuova illuminazione ed nellintroduzione di opere di moderazione del traffico, non erano finalizzate solo a sanare le precarie condizioni della Via __________ in questottica sarebbero bastate semplici rappezzi o il rifacimento dellasfalto bensì a restituire alla medesima un aspetto decoroso e funzionale nel rispetto della viabilità e della sicurezza stradale. Indiscutibile dunque che le opere eseguite vadano ben al di là di un semplice intervento di manutenzione.Inoltre si è tenuto conto che si tratta di uninfrastruttura di urbanizzazione generale che, per definizione, è realizzata non solo nellinteresse specifico di certi proprietari, ma in misura rilevante anche nellinteresse della collettività (RtiD I-2007 no. 29 c. 4.4.2) imponendo lopera solo in ragione del 30% della spesa determinante, cosicché la comunità si assume la maggior parte dei costi.
4.4.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 lett. a LCM). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 cpv. 1 LCM) quando lopera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne lurbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, laccessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio, cit., ad art. 5 p. 16-17).La costruzione e la sistemazione di strade e marciapiedi sono opere di urbanizzazione soggette al prelievo di contributi poiché, di principio, da esse derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter, Les contributions déquipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989,
p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).4.2. La ricorrente rimprovera alMunicipiodi non aver indicato né fornito la prova del vantaggio particolare che sarebbe derivato al suo fondo. Tale censura è inconsistente perché il vantaggio è presunto e ciò comporta linversione dellonere della prova, con la conseguenza che spetta al contribuente dimostrare di non aver tratto vantaggio dallopera.Nel caso concreto lopera imposta è stata eseguita su Via __________ nel tratto che va dal nucleo di __________ fino al confine con il Comune di __________
- e sullimbocco di Via __________; strade che nel piano viario di __________ sono contrassegnate come strade di raccolta secondaria (SR2)In ragione dellinadeguatezza del tracciato, dovuto soprattutto alla sua vetustà ed al traffico di transito, ilMunicipioha deciso di procedere ad un intervento di ristrutturazione completa delle suddette strade. Il progetto contempla lallargamento della carreggiata a5.10 m., la costruzione di un nuovo marciapiede con una larghezza variabile da1.50 a2 m., la posa di una pavimentazione differenziata tra il sedime stradale e il marciapiede in asfalto/granito rispettivamente in dadi in porfido/granito, e la delimitazione dello spazio destinato ai pedoni con aiuole verdi. A corollario delle opere prettamente stradali è stato eseguito il rifacimento della tubazione dellacqua potabile e della canalizzazione per le acque chiare e luride (cfr. relazione tecnica e planimetrie). Oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso alle strade, dal profilo funzionale lintervento - che peraltro risponde a criteri tecnicamente ottimali e sicuri avendo consolidato le sopra e sottostrutture - ha indubbiamente migliorato lagibilità e la qualità di percorrenza rendendo la circolazione veicolare e pedonale più sicura.Pertanto il vantaggio particolare per i fondi direttamente serviti, tra i quali si annovera anche la proprietà della ricorrente, non è seriamente contestabile. In particolare è di secondaria importanza lopinione prettamente soggettiva della ricorrente secondo cui la situazione preesistente era soddisfacente ed adempiva alle necessità, poiché su di essa prevale il risultato oggettivo dellintervento grazie al quale lurbanizzazione è stata corretta e migliorata secondo standard minimi adeguati alle esigenze del comprensorio servito. Così come non basta a sovvertire la presunzione del vantaggio particolare il fatto che il fondo fosse già urbanizzato ed accessibile; infatti questo è un elemento che non influisce sul principio dellassoggettamento (ma tuttal più sul riparto), poiché il vantaggio particolare non dipende necessariamente dalla creazione di unopera di urbanizzazione nuova, bensì può anche essere conseguenza del miglioramento di unopera esistente (art. 3 cpv. 4 LCM) ed è ravvisabile, in particolare, nella sistemazione e nel risanamento di strade poiché simili interventi si riflettono positivamente sulla viabilità (Scolari, op. cit., no. 193; Blumer, op. cit., p. 68; Crespi, op. cit., p. 61-62; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b). Neppure laffermazione della ricorrente secondo cui linserimento della aiuole impedisce lo scorrimento del traffico e fa si che la strada non risulti allargata, invalida la presunzione del vantaggio particolare. Del resto la realizzazione di alcune aiuole è finalizzata ad attirare lattenzione dellutente sullapprossimarsi della limitazione del campo viabile (cfr. relazione tecnica), contribuendo così a rendere la circolazione veicolare più sicura. Anche la giurisprudenza citata (TF 25.6.2001 N. 2P. 253/2000) non è pertinente; essa si riferisce infatti ad una fattispecie nella quale, in sintesi, lintervento stradale era costituito da un'opera nuova, segnatamente la costruzione di una nuova strada che aggirava il percorso tortuoso e stretto del nucleo. Un quadro, questo, ben diverso dal caso in esame in cui si tratta di un miglioramento di unopera esistente secondo standard minimi.La trasformazione radicale subita da Via __________ grazie ai lavori è palese. Gli interventi eseguiti hanno comportato un miglioramento dellopera preesistente con la costruzione di manufatti che, data la vetustà della strada, come si evince dalla documentazione fotografica (cfr. rilievi fotografici), non possono essere considerati semplici opere di manutenzione. In effetti la strada è stata rifatta a nuovo, allargata e dotata di un marciapiede.Il mapp. no. 732 è un ampio fondo di 5'490 mq solo in parte edificato e posto ad angolo tra Via __________ e Via __________.Essendo affacciata sui tratti di strada sui quali lente pubblico è intervenuto la proprietà della ricorrente ha ricavato evidenti benefici, cosi come tutti i fondi direttamente confinanti con Via __________i e Via __________ __________, favoriti dallurbanizzazione migliorata ed adeguata alle necessità della zona, specie dal profilo dellaccessibilità pedonale e veicolare.Ne consegue che lassoggettamento del fondo al contributo di miglioria è fondato.4.3. La ricorrente nega infine di aver tratto un vantaggio particolare dallopera in ragione di asseriti inconvenienti riconducibili a maggiori immissioni foniche ed ambientali e ad un aumento del traffico.Tali argomenti non bastano, tuttavia, ad invalidare la presunzione del vantaggio particolare; infatti essi non influiscono sul principio dellassoggettamento, ma vanno considerati semmai nellambito delloperazione di riparto dei contributi, includendo come daltronde ha fatto ilMunicipio(cfr. consid. 6.4) quale criterio di riparto anche un fattore rumore.Quanto alla lamentata indisciplina dei conducenti che, a detta della ricorrente, ora percorrono Via __________ a grande velocità, sarà semmai compito del Comune adottare le opportune misure di polizia.
5.La ricorrente contesta la spesa determinante e sostiene che i contributi di migliora devono essere prelevati solo sulla base dei costi indicati nel primo preventivo di cui al MM 127/98.5.1. Nella decisione su reclamo il Municipio ha ritenuto che le censure concernenti la spesa determinante sono tardive, in quanto avrebbero dovuto essere sollevate nellambito di un ricorso contro le decisioni del Consiglio Comunale ex art. 208 ss LOC. A mente della ricorrente tale tesi non è sostenibile, poiché il proprietario, nellambito del prelievo dei contributi di miglioria, può intervenire solo in applicazione della LCM e può quindi ricorrere solo secondo quanto prevede lart. 13 LCM, e cioè dopo la pubblicazione del prospetto; prima egli non ha legittimazione a ricorrere anche perché non sa ancora a quanto ammonterà il suo contributo.La contestazione è infondata.Il prelievo di contributi di miglioria è obbligatorio per le opere che procurano un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), salvo che il finanziamento sia adeguatamente garantito da altri tributi (art. 1 cpv. 2 LCM). Pertanto, quando il Municipio sottopone al legislativo una richiesta di credito per lesecuzione di unopera pubblica deve congiuntamente anche porsi il quesito se questa procura vantaggi particolari ai sensi dellart. 1 cpv. 1 LCM. In caso di risposta positiva, il messaggio da sottoporre al legislativo contemplerà, oltre al progetto, al costo ed al piano di finanziamento, anche lautorizzazione di prelevare contributi di miglioria e di stabilire la percentuale imponibile entro i limiti fissati dallart. 7 LCM (RDAT II-2001 no. 44 c. 3.3.1.). Di contro non occorre che, contestualmente, il Municipio presenti anche lelenco dei contribuenti o il piano del perimetro poiché questi sono elementi del prospetto dei contributi (art. 11 cpv. 2 let. a, b LCM) che è elaborato successivamente dal Municipio e che non rientra nelle competenze deliberative del legislativo (RDAT I-1994 no. 7; RtiD I-2007 no. 29 c. 4.4.2).La conseguente risoluzione del Consiglio comunale è pubblicata allalbo con lindicazione dei mezzi e dei termini di ricorso (art. 74 LOC). Si tratta di un atto formale di estrema importanza teso ad informare la cittadinanza intera delle deliberazioni prese dal legislativo comunale, ai fini di una loro eventuale impugnazione. Nellambito della procedura di prelievo dei contribuiti di miglioria limportanza della pubblicazione si manifesta con meridiana evidenza: infatti, il potenziale contribuente che intendesse contestare il principio dellimponibilità dei contributi per una data opera o la quota percentuale di prelevamento sarà legittimato a farlo solo impugnando la risoluzione del Consiglio Comunale secondo la procedura prevista dagli art. 208 e ss (RDAT I-2001 no. 37 c. 3.3.1.). La legge non prevede infatti alcun obbligo, per lente pubblico, di inviare un avviso personale ai potenziali contribuenti (Scolari, op. cit., no. 229). Pertanto, spetta a questultimi, in base ad un dovere di diligenza, il compito di tenersi informati in merito alle decisioni adottate dagli organi comunali.In concreto, al pari del testo dei rispettivi messaggi municipali (cfr. MM 127/98 p.5, MM12/2003 p. 5 e MM 177 /2004 p. 4), nei dispositivi delle risoluzioni del Consiglio Comunale del 6.11.2000, del 17.7.2003 e del 29.3.2004, e di riflesso i loro estratti pubblicati allalbo comunale, sono indicati i crediti imputati alla spesa determinante per il calcolo dei contributi di miglioria da prelevare. Pertanto la ricorrente avrebbe dovuto contestarli impugnando tempestivamente le citate risoluzioni del Consiglio Comunale.5.2. Secondariamente sempre secondo la ricorrente, sulla base della cronistoria dellopera e sul fatto che il legislativo ha riconosciuto lincapacità di gestire lopera da parte del professionista inizialmente incaricato e dellUfficio tecnico, i costi supplementari non possono essere imposti ai privati essendo frutto di errori politici.I sorpassi di credito e le problematiche sorte con il progettista sono questioni che esulano dal procedimento in esame ed in merito alle quali il Tribunale di espropriazione non ha alcuna competenza. Infatti, come già ribadito il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM), mentre il principio dellimposizione e la natura dellopera, come daltronde anche il piano di finanziamento e la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva del legislativo comunale. Di conseguenza, il prelievo dei contributi di miglioria anche sui due importi costituenti i crediti supplementari avrebbe dovuto essere contestato nel principio impugnando le risoluzioni del Consiglio Comunale del 14.7.2003 e del 29.3.2004 (art. 208 ss LOC).In questa sede è decisivo e sufficiente che i due crediti supplementari, nonché il conseguente prelievo dei contributi di miglioria in ragione del 30% della spesa, siano stati approvati dal Consiglio Comunale e che la spesa determinante per il calcolo dei contributi indicata nella relazione tecnica (fr. 3'691'000.-) non eccede i limiti del credito complessivo ratificato dal Consiglio Comunale (fr. 2'240'436.- + fr. 492'238.- + fr. 981'770.- = fr. 3'714'444.-).5.3. La ricorrente sostiene infine che dalla spesa determinante vanno dedotti i costi relativi al rifacimento della pavimentazione stradale, dei muri, delle ringhiere e delle recinzioni, in quanto lavori non necessari e non riconducibili allopera, nonché le prestazioni tecniche.Per il calcolo dei contributi sono determinanti le spese totali desecuzione o di acquisto dellopera, comprese quelle per i terreni necessari, le indennità, i progetti, la direzione dei lavori e gli interessi di costruzione. Così stabilisce testualmente lart. 6 cpv. 1 LCM.Nella spesa determinante vanno dunque inclusi tutti i costi necessari connessi con la realizzazione dellopera.In concreto il Municipio ha chiesto un credito complessivo di fr. 3'714'444.- ed elencato il dettaglio della spesa già nei MM 127/98 (p. 2 e 3) e 177/2004 (p. 2). Conoscendo, o comunque avendo accesso a questi dati in quanto documenti pubblici consultabili presso la cancelleria comunale, e sapendo che limporto sarebbe servito per il calcolo dei contributi, la ricorrente avrebbe dovuto contestarlo impugnando tempestivamente le rispettive risoluzioni del Consiglio Comunale del 6.11.2000 e 29.3.2004.A prescindere da questa considerazione di ordine formale, come già rilevato, la spesa totale riportata nel prospetto pubblicato rispetta il limite di spesa stanziato dal Consiglio Comunale ed ammonta a fr. 3'691'000.-.Considerato inoltre il carattere unitario del progetto e che le sue singole componenti sono impianti e/o manufatti nuovi venuti a sostituire elementi vetusti, dalla spesa determinante non posso essere dedotti i costi per lilluminazione, per il rifacimento del manto stradale e del marciapiede, nonché per la ricostruzione delle ringhiere, parapetti e muri di sostegno (necessari per ripristinare la situazione dopo lespropriazione). Tutte queste spese si riconducono, infatti, ad interventi espressamente previsti dal progetto ed indispensabili per unesecuzione dellopera corretta e conforme alle regole dellarte.Di conseguenza le deduzioni richieste non sono ammissibili.5.4. Giova rivelare inoltre che i costi per lacquedotto non sono stati computati (cfr. MM 127/98 p. 4 e 120/2003 p. 4); ciò si risolve a vantaggio dei contribuenti poiché, di principio, nel contesto degli impianti pubblici di urbanizzazione, le condotte dellacqua potabile sono installazioni indispensabili che normalmente danno luogo al prelievo di contributi di miglioria, poiché creano le premesse per ledificazione dei fondi (o le migliorano) e dunque conferiscono loro un vantaggio particolare (Reitter, op. cit., p. 68; Blumer, op. cit., p. 39; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 25).
6.6.1. Lart. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con leventuale suddivisione in classi di vantaggio.Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono un effettivo vantaggio particolare dallopera e che, per questo motivo, sono assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM).La delimitazione del piano, che compete alMunicipio(RDAT I-1994 no. 7), dipende da un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio cit., ad art. 10 p. 22) e comporta unanalisi di complessa attuazione, non da ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad istituire nel principio la facoltà di suddividere il comprensorio in categorie differenziate. Si dovrà dunque ponderare le caratteristiche dellopera (funzionalità, concrete possibilità duso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., 95; Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, op. cit., p. 46 ss).Allinterno del piano del perimetro, giusta lart. 8 LCM, la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Considerato che lentità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette lapplicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dallesperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).In definitiva il criterio decisivo tanto per la delimitazione del piano quanto per la ripartizione dei contributi è il vantaggio particolare (RtiD I-2007 no. 29 c. 4.2 e 5.1).In materia di contributi di miglioria lente pubblico gode di un ampio margine di autonomia. Perciò, nellambito del riesame, il Tribunale si impone moderazione e riserbo limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i principi costituzionali (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47; RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).6.2. Stando alla relazione tecnica annessa al prospetto, nel perimetro sono inclusi i fondi edificati o edificabili che direttamente o potenzialmente beneficiano delle opere; come risulta dal piano si tratta delle proprietà direttamente confinanti con Via __________ e Via __________ e di quelle retrostanti il cui accesso presuppone luso di dette strade.In particolare, esso è delimitato a nord dal nucleo di __________, a sud dal confine con __________ ad est dai mappali che fanno capo alla Via __________ e Via __________ (fino ai mapp. no. 1248 e 1536) ed infine ad ovest dai terreni a valle di Via __________ da quelli del nucleo di __________ e dai fondi collegati con Via __________.6.3. Nel prospetto la ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della superficie computabile risultante ad RF, dellindice di sfruttamento completato con un fattore di correzione, di un fattore interesse al quale è associato un correttivo e di un fattore rumore.Come risulta dallannessa relazione tecnica il fattore di correzione dellindice di sfruttamento serve a compensare condizioni particolari per alcuni fondi dei nuclei, dove ad esempio ci sono fabbricati senza terreno e altri con molto terreno annesso. Il fattore interesse considera invece linteresse del mappale alla sistemazione delle strade ed è inversamente proporzionale alla distanza dalle opere eseguite. Il fattore di correzione considera situazioni particolari che rendono linteresse alle strade meno diretto (mappale adibito a strada coattiva, maggiore distanza dallopera rispetto ad altri fondi nella medesima zona dinteresse, mappale accessibile anche da unaltra strada non soggetta a miglioria o fondo situato allinizio dellopera realizzata). Il fattore rumore tiene conto infine dellaumento del disturbo del rumore dovuto allopera eseguita, in particolare per i fondi situati a monte della strada.Tutto sommato questo metodo, per quanto schematico, risponde alle esigenze poste dalla giurisprudenza. Esso si avvale di criteri oggettivi facilmente verificabili che differenziano sufficientemente i singoli fondi a seconda delle loro caratteristiche tanto da imporli proporzionalmente al vantaggio realmente tratto dallopera.6.4. Al mapp. no. 732, essendo confinante con Via __________ e Via __________ e non avendo altre possibilità di accesso, è stato applicato un fattore interesse e un correttivo di 1. Ciò è condivisibile per confronti con le proprietà situate di fronte a monte della strada (mapp. no. 389, 1326, 1300 e 398), nonché con i fondi confinanti ubicati a valle della stessa (mapp. no. 1262, 1263 e 1264).Daltronde il fattore di interesse di 1, che traduce il vantaggiomassimo, è stato applicato linearmente a tutti i fondi direttamente confinanti con Via __________ o con limbocco di Via __________. Nel comparto con interresse 1, come ha spiegato ling. __________ che ha allestito il prospetto dei contributi, è stato poi riconosciuto un fattore di correzione 0.9 solo per alcuni fondi ubicati lungo la parte iniziale di Via __________ rispetto al nucleo di __________, sia a monte (mapp. no. 806, 863, 880 e 1465) che a valle (mapp. no. 751, 752, 1208 e 1286) della strada, in considerazione del fatto che tali terreni usufruiscono in misura minore di Via __________ rispetto a quelli situati a metà o verso la fine del tratto stradale verso __________o. Si è infatti ritenuto come prevalente linteresse di raggiungere il nucleo di __________ e __________ rispetto a __________ (cfr. verbale dudienza del 27.1.2009 degli inc. no. 30.2007.102, 103, 104 e 105).Di regola, considerato che il rumore tende a salire, ai fondi confinanti ubicati a valle di Via __________ non è stata riconosciuta alcuna riduzione del fattore rumore. Alla proprietà della ricorrente è stato tuttavia riconosciuto un minimo di riduzione (0.98) dovuto non tanto al rumore proveniente da Via __________ quanto piuttosto a quello causato da Via __________Ne consegue che il contributo a carico del mapp. no. 732 va confermato nel suo ammontare.
7.Visto lesito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia:1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti