Dispositiv
- La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.- sono a carico del ricorrente con lobbligo di rifondere al Comune fr. 400.- per ripetibili. 3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
- Intimazione a: - - per il Tribunale di espropriazione la Presidente Il segretario giudiziario Margherita De Morpurgo Enzo Barenco
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2007.111
Lugano
30 gennaio 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Eraldo Pianetti
arch. Alberto Canepa
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo sul ricorso presentato in data 7 dicembre 2007 da
RI 1
contro
la decisione su reclamo emanata il 7 novembre 2007 dal Municipio di __________ nellambito della procedura dimposizione di contributi di miglioria concernenti le opere di sistemazione di moderazione del traffico in Via __________,
relativamente al mapp. no. 394 RFD di __________,
richiamato linc. no. 20.2005.32 di questo Tribunale inerente la procedura di approvazione del progetto per la posa di moderazioni del traffico in Via __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
consideratoin fatto e in diritto
1.1.1. Con risoluzione del 14.2.2005 il Consiglio Comunale di __________ ha approvato a larghissima maggioranza il progetto concernente ladeguamento della rete viaria e la messa in atto di misure di moderazione del traffico in Via __________, ha stanziato un credito per il finanziamento delle opere di fr. 550'000.- ed ha autorizzato il prelievo di contributi di miglioria nellordine del 50% della spesa determinante. Il tutto come proposto nel Messaggio Municipale 9/2004 del 23.9.2004. La risoluzione è stata ratificata dalla Sezione degli enti locali il 17.5.2006.Il progetto stradale, che non comporta espropriazioni, è stato pubblicato dal 27.6 al 26.7.2005 conformemente alla Legge sulle strade nella versione in vigore fino al 31.12.2006 (inc. no. 20.2005.32 richiamato); in mancanza di contestazioni è stato approvato da questo Tribunale con sentenza del 17.8.20051.2. Il Municipio di __________ ha avviato la procedura di prelievo dei contributi di miglioria per le suddette opere pubblicando il prospetto dal 9.7 al 7.8.2007, previo invio di un avviso personale a tutti i contribuenti.RI 1 è proprietario del mapp. no. 394 ed in tale veste è stato assoggettato al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 2'592.50.Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 7.11.2007.Da ciò il ricorso in esame nel quale, come nel reclamo, le contestazioni sono circoscritte alla natura dellopera, alla percentuale imponibile ed allinsussistenza di un vantaggio particolare, ed è chiesto lannullamento del contributo.Con osservazioni del 22.2.2008 Il Municipio postula la reiezione del gravame.Ludienza di conciliazione del 18.6.2008, al termine della quale è stato esperito un sopralluogo, si è risolta negativamente. Le parti sono quindi comparse al dibattimento finale del 14.1.2009 rinnovando le loro precedenti allegazioni.
2.Il ricorrente sostiene che lopera costituisce almeno in parte un semplice intervento di manutenzione non soggetto al prelievo di contributi di miglioria e contesta la percentuale imponibile.La censura tende a rimettere in discussione il principio dellimponibilità dellopera, la sua natura e la quota addebitata ai privati. Essa trascura, tuttavia, che il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio dellimposizione e la natura dellopera, come anche il piano di finanziamento e la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva del legislativo comunale. E questo un postulato ripetutamente confermato dalla giurisprudenza, oramai consolidata, stando alla quale le contestazioni vertenti su tali elementi vanno sollevate, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4; RtiD II-2005 no. 26, I-2007 no. 29 c. 4.4.2).In concreto il principio del prelievo di contributi di miglioria e la quota del 50% a carico dei privati sono stati stabiliti dal Consiglio Comunale con la nota risoluzione del 14.2.2005. Le censure sollevate in merito solo in questa sede sono dunque ampiamente tardive e quindi irricevibili.
3.3.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando lopera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne lurbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, laccessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17).La costruzione e la sistemazione di strade e marciapiedi sono opere di urbanizzazione soggette al prelievo di contributi poiché, di principio, da esse derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter, Les contributions déquipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989,
p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).3.2. Via __________ è una strada che attraversa il vecchio nucleo di _________ e che nel vigente PR è contrassegnata, come tutte le vie del paese, quale strada prevalentemente pedonale (confinanti autorizzati).In ragione dello stato precario del tracciato, dovuto soprattutto al traffico intenso ed allassenza di marciapiedi e di un arredo adeguato, il Municipio ha deciso di procedere ad un intervento di sistemazione. Il progetto contempla il restringimento ottico della carreggiata mediante posa, sui due lati, di una pavimentazione complanare in asfalto/granito e asfalto/porfido, e la delimitazione dello spazio destinato ai pedoni con paracarri e alberature; esso prevede inoltre la congiunzione della pavimentazione centrale in lastre di granito dei vicoli laterali per interrompere il disegno della strada e rafforzare ulteriormente limportanza degli spostamenti pedonali rispetto a quelli veicolari (cfr. relazione tecnica e piano nellinc. no. 20.2005.32).Lintervento stradale è dichiaratamente finalizzato a riqualificare gli spazi pubblici, a moderare il traffico ed a scoraggiare il transito parassitario istaurando un regime prevalentemente pedonale e con accesso veicolare limitato ai soli confinanti autorizzati. In quanto tale esso attua concretamente gli obiettivi del PR, specie del piano viario, nel quale è in effetti prevista tutta una serie di posteggi pubblici lungo il perimetro esterno del nucleo, appunto per ottimizzare luso pedonale della rete viaria interna.In linea con gli orientamenti comunemente ammessi in tema di opere stradali, il Comune ha optato per una soluzione sostanzialmente semplice nei suoi contenuti, ma che favorisce la convivenza tra utenti appiedati e motorizzati, e nel contempo costituisce un valido deterrente al traffico di passaggio sgravando il nucleo ed i suoi residenti. Lintervento ha corretto e migliorato lurbanizzazione secondo standard minimi adeguati alle esigenze locali, non solo offrendo una sicurezza maggiore e confacente sia allo stato dei luoghi che alla destinazione dei fondi, ma anche riducendo il carico ambientale e valorizzando lestetica degli stabili.3.3. Il mapp. no. 394 è un terreno di 366 mq ubicato nel nucleo con accesso diretto da Via __________. Esso è edificato con uno stabile a tre piani che dispone di posteggi nella corte interna del mapp. no. 1370.Essendo affacciata su Via __________ la proprietà trae un vantaggio particolare come tutti i fondi direttamente confinanti con la strada, favoriti dallurbanizzazione migliorata ed adeguata alle necessità della zona, dalla maggiore tranquillità, salubrità e sicurezza conseguenti allesecuzione dellopera.Gli argomenti di cui si avvale il ricorrente per negare la sussistenza di un beneficio riconducibili ad asseriti pericoli derivanti dallopera per gli utenti appiedati e motorizzati sono a connotazione del tutto generica, oltre che soggettiva, e pertanto non bastano a sovvertire la presunzione del vantaggio particolare. In ogni caso si tratta di censure che riguardano lintervento come tale e quindi non sono pertinenti in questa sede. La proposta dintervento è stata presentata in tutte le sue componenti già nel MM 9/2004 e di conseguenza, nel principio, avrebbe dovuto essere rimessa in discussione impugnando la decisione del Consiglio Comunale che ne ha stabilito lesecuzione. Al più tardi essa andava contestata nellambito della procedura di pubblicazione del progetto: a quel momento, infatti, il proprietario disponeva di tutti gli elementi necessari per valutare lincidenza dellintervento ed eventualmente contestarne i contenuti con piena cognizione di causa.Lassoggettamento del mapp. no. 394 al contributo di miglioria è dunque fondato.
4.Nel petitum (pti. 2 e 3) il ricorrente formula le seguenti richieste:- che sia fatto ordine al Municipio di ristabilire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini per gli utenti di Via __________ (ed in subalterno anche per quelli di Via __________): condicio sine qua non per laccettazione di ogni e qualsiasi intervento;- che siano eliminati nel più breve tempo possibile i paracarri fonte di grossi pericoli sia per il traffico veicolare che, e soprattutto, per quello pedonale.Tali pretese, che si riallacciano alle contestazioni vertenti sul pregetto già commentate al precedente considerando, esulano manifestamente dal presente procedimento.
5.Visto lesito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Il Comune, rappresentato da un legale, ha diritto alla rifusione delle ripetibili commisurate alla consulenza offerta ed alle difficoltà invero contenute della causa.
per questi motivi
richiamati la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia:1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.- sono a carico del ricorrente con lobbligo di rifondere al Comune fr. 400.- per ripetibili.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco