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Incarto n.30.2007.109
10991/802
Bellinzona
27 luglio 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 3 maggio 2007 presentato da
RI 1
contro
la decisione 20 aprile 2007 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 10 maggio 2007 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
che con decisione 20 aprile 2007 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.- per averposteggiato il veicolo TI __________ superando la durata di parcheggio autorizzatail 7 dicembre 2006 a Locarno;
che il ricorrente non contesta linfrazione, ma si oppone al pagamento di tasse e spese, sostenendo di non aver avuto la possibilità di pagare la multa in procedura disciplinare, perché non ha rinvenutonessun avviso sul veicolo né ricevuto comunicazioni in tal senso per corrispondenza;
che lautorità di prima istanza, preso atto delle argomentazioni ricorsali, propone di annullare la tassa di giudizio e le spese;
che in effetti nulla induce a ritenere che linsorgente non avrebbe pagato la sanzione nei termini della procedura disciplinare che non prevede spese se ne avesse avuto conoscenza;
che il ricorso deve di conseguenza essere accolto;
per questi motivi visti gli 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorso 3 maggio 2007 di RI 1, __________,è accoltoe la decisione impugnata è modificata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 40.- senza tassa di giustizia e spese.
2.Non si prelevano né tasse né spese.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: