Dispositiv
- La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili. 3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
- Intimazione a: - - per il Tribunale di espropriazione la Presidente la segretaria giurista Margherita De Morpurgo Annalisa Butti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2007.103
Lugano
29 ottobre 2009
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Argentino Jermini
arch. Giancarlo Fumasoli
segretaria giurista
Annalisa Butti
statuendo sul ricorso presentato in data 7 dicembre 2007 da
RI 1
RA 1
contro
la decisione su reclamo emanata il 7 novembre 2007 dalMunicipiodi __________, nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioriaconcernenti le opere di sistemazione e allargamento di Via __________ a __________,relativamente ai mapp. no. 257, 863 e 1658 RFD di __________
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
consideratoin fatto e in diritto
1.1.1. IlMunicipiodi __________
- ora, per aggregazione, Comune di L__________ - è promotore dei lavori per lallargamento e sistemazione di Via __________ e dellimbocco Via __________, nonché delle relative infrastrutture ed opere di moderazione del traffico (MM 127/98 del 17.11.1998).Con risoluzione del 6.11.2000 il Consiglio Comunale ha approvato allunanimità il progetto, ha stanziato un credito per il finanziamento delle opere di fr. 3'042'026.-, ha autorizzato il prelievo dei contributi di miglioria nellordine del 30% del consuntivo dellopera (importo presumibile di fr. 672'130.-) ed ha approvato il comprensorio indicato sul piano allegato allincarto.Il progetto definitivo e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal 23.11. al 22.12.2001 conformemente alla Legge sulle strade nella versione in vigore fino al 31.12.2006 (inc. no. 79/01 richiamato); esso è stato approvato da questo Tribunale con sentenza del 28.5.2002, mentre i procedimenti espropriativi sono stati risolti mediante contestuale stralcio (inc. no. 79/01-232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 247 e 248) rispettivamente con sentenze del 17.1.2003 (inc. no. 79/01-239, 240, 243, 244, 245 e 246) cresciute incontestate in giudicato.Durante lesecuzione dellopera, con messaggio no. 120/2003 del 6.3.2003, ilMunicipioha chiesto un credito supplementare di fr. 760'200.- per lesecuzione delle suddette opere e contestualmente di adeguare il consuntivo per lemissione dei contributi di miglioria a fr. 495'238.-. Il legislativo con risoluzione del 14.7.2003 ha approvato a larga maggioranza il credito, imponendo tuttavia alMunicipiodi presentare trimestralmente alla Commissione della gestione un rapporto aggiornato sullavanzamento dei lavori e una valutazione continua sul programma degli stessi, nonché un bilancio parziale dei costi dellopera ed un aggiornamento circa le previsioni dei suoi costi finali.Infine con messaggio no. 177/2004 ilMunicipioha nuovamente chiesto un credito supplementare di fr. 981'770.- a completamento degli importi necessari a coprire i costi per le opere qui in oggetto. Il credito è stato approvato a maggioranza dal legislativo con risoluzione del 29.3.2004, il quale ha tuttavia contestualmente congedato il progettista ed affidato lincarico ad uno nuovo professionista.1.2. IlMunicipiodi __________ ha avviato la procedura di prelievo dei contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 16.2 al 17.3.2007, previo invio di un avviso personale a tutti i contribuenti.RI 1 in veste di proprietaria è stata assoggettata al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 462.75 per il mapp. no. 257, di fr. 6'547.70 per il mapp. no. 863 e di fr. 982.15 per il mapp. no. 1658.Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dalMunicipiocon risoluzione del 7.11.2007.Da ciò il ricorso in esame nel quale la proprietaria ha sollevato leccezione di perenzione del diritto di prelevare i contributi ed ha contestato la sussistenza di un vantaggio particolare e la natura dellopera.Dal canto suo ilMunicipio, con osservazioni del 19.5.2008, ha postulato la reiezione del gravame.Ludienza di conciliazione del 27.1.2009 si è risolta negativamente. Conclusa listruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale; la ricorrente ha presentato un memoriale conclusivo.
2.2.1. La ricorrente sostiene che lopera stradale è stata eseguita in due tappe e che la messa in esercizio dellopera, ossia la sua apertura al traffico, è avvenuta nel corso del mese di dicembre 2004; di conseguenza, a suo dire, la pubblicazione del prospetto dei contributi è avvenuta allorquando il termine di perenzione era già scaduto.La censura è infondata.2.2. A norma dellart. 16 LCM il diritto dimposizione è perento se il prospetto dei contributi non è pubblicato entro 2 anni dalla messa in esercizio dellopera.Per giurisprudenza acquisita unopera stradale è da ritenersi messa in esercizio ai sensi dellart. 16 LCM quando è agibile e liberamente aperta al pubblico; questo momento coincide di principio con il compimento dei lavori principali e cioè, normalmente, con la posa del primo manto dasfalto o pavimentazione portante poiché tale intervento determina di fatto lagibilità dellopera viaria rendendola effettivamente percorribile. Di contro non sono decisive né la data del collaudo né quella di esecuzione di eventuali lavori accessori o di finitura poiché questi non influiscono, dal profilo tecnico/costruttivo, sulluso della strada che già possiede, al termine dei lavori principali, i requisiti per essere transitabile a tutti gli effetti (RDAT II-1996 no. 52 c. 5e, II-2000 no. 51; TF 16.2.1999 2P.381/1998, 17.6.1999 2P.80/1999; Bernasconi, Il termine di perenzione nel diritto di prelevare contributi di miglioria secondo la nuova LCM, CFPG 1997, p. 73 ss; Scolari, Tasse e contributi di miglioria, 2005, no. 306-308).2.3. Anzitutto devessere puntualizzato che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, lopera non è stata eseguita a tappe, bensì a lotti successivi, al fine di non pregiudicare oltre il dovuto la circolazione e laccessibilità ai fondi; ciò ovviamente anche a vantaggio dei residenti.Sebbene progettualmente gli interventi sono stati eseguiti a lotti successivi, lopera stessa devessere considerata quale frutto di un concetto unitario per i contenuti e lo scopo del progetto volto ad ottenere un risultato unico, vale a dire la sistemazione globale di Via __________ e dellimbocco di Via __________ (cfr. MM 127/98 del 17.11.1998 e rapporto della Commissione della Gestione del 25.11.1999).Il cantiere è stato aperto il 7.4.2003 e lopera è stata eseguita a lotti successivi alternando lo scavo, la posa delle sottostrutture e la sistemazione del sottofondo con la posa progressiva della pavimentazione portante a seconda del tratto interessato. Complessivamente i lavori sono proseguiti con regolarità e senza intervalli significativi, al di là delle normali sospensioni a cavallo delle ferie natalizie ed estive.2.4. Dai documenti di causa richiamati presso il Comune, segnatamente dai rapporti giornalieri di cantiere e dai bollettini di consegna della miscela bituminosa, si evince che le opere di pavimentazione sono iniziate il 11.12.2003 con la posa di ca. 120 mq di marciapiede allincrocio di Via __________ e Via __________, e sono terminate nei giorni 21-25 febbraio 2005 con la posa di ca. 980 mq nellultimo tratto stradale, quello tra lo sbocco di Via __________ ed il confine con il Comune di __________.Nel dettaglio le opere di pavimentazione sono state eseguite nel seguente ordine cronologico:
-11-15.12.2003: marciapiede allincrocio Via __________/Via __________ per 120 mq e carreggiata in Via __________;
-24-27.2.2004: marciapiede e carreggiata in Via __________ per ca. 650 mq nella tratta compresa tra lincrocio Via __________/Via __________ ed il mapp. no. 1267;
-1.3.2004: marciapiede in Via __________ e carreggiata in Via __________ per ca. 120 mq;
-24-28.5.2004: carreggiata in Via __________ per ca. 800 mq nella tratta compresa tra i mapp. no. 1267 e 224;
-2.6.2004: marciapiede in Via __________ per ca. 110 mq nella zona del mapp. no. 772;
-1-2.7.2004: carreggiata in Via __________i per ca. 750 mq nella zona del mapp. no. 224;
-15.7.2004: piazzale allaltezza del mapp. no. 806 per ca. 150 mq;
-14.10.2004: carreggiata in Via __________ per ca. 80 mq;
-22.11.10.12.2004: carreggiata per ca. 1'300 mq e marciapiede per ca. 80 mq nella tratta compresa tra i due incroci di Via __________ con Via __________ e con Via __________;
-14-17.12.2004: marciapiede per ca. 80 mq e carreggiata per ca. 80 mq in Via __________;
-20-21.12.2004: marciapiede per ca. 80 mq e piazzale in Via __________;
-21-25.2.2005: carreggiata in Via __________ per ca. 980 mq nella tratta compresa tra lo sbocco di Via __________ e il confine con il Comune di __________.
Da quanto sopra si evince chiaramente che lasserzione della ricorrente secondo cui la posa dellasfalto nellultimo tratto di strada (quello al confine con il Comune di __________) è avvenuta nel corso del mese di dicembre 2004 è errata.I rapporti giornalieri attestano infatti che lultimo tratto stradale è stato affrontato nel mese di febbraio 2005: si è proceduto dapprima - nei giorni dal 7 al 15.2. 2005 - alla preparazione del sottofondo stradale e successivamente - nei giorni dal 21 al 25.2.2005 - alla posa della pavimentazione. In particolare, il 21.2.2005 è stato posato il sottofondo stradale; il 22.2.2005 sono stati eseguiti i lavori di rimozione dellasfalto residuo, la posa di delimitazioni in mocche e di un nuovo candelabro e la messa in quota dei chiusini; il 23.2.2005 è stato posato il manto portante sul campo stradale; il 24.2.2005 è stata eseguita la pavimentazione del marciapiede e del posteggio ed infine il 25.2.2005 sono state eseguite le rampette attorno ai chiusini.Ne consegue che la libera agibilità dellopera, e quindi la messa in esercizio, va fatta risalire al 25.2.2005 e che pertanto la pubblicazione del prospetto (16.2.-17.3.2007) è avvenuta tempestivamente ed il diritto di prelevare contributi di miglioria non è perento.
3.La ricorrente sostiene che per buona parte lopera costituisce un semplice intervento di manutenzione non soggetto al prelievo di contributi di miglioria (art. 3 cpv. 4 LCM).La censura tende a rimettere in discussione il principio dellimponibilità dellopera e la sua natura. Essa trascura, tuttavia, che il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio dellimposizione e la natura dellopera, come daltronde anche il piano di finanziamento e la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva del legislativo comunale. E questo un postulato ripetutamente confermato dalla giurisprudenza, oramai consolidata, stando alla quale le contestazioni vertenti su tali elementi vanno sollevate, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4; RtiD II-2005 no. 26, I-2007 no. 29 c. 4.4.2).In concreto ilMunicipionei suoi messaggi ha indicato le opere per le quali sarebbero stati prelevati i contributi di miglioria (cfr. MM 127/98 del 17.11.1998 e 177/2004 del 22.3.2004); il principio del prelievo nonché la natura dellopera sono stati poi avallati dal Consiglio Comunale con le risoluzioni già menzionate che sono cresciute in giudicato. Di conseguenza, in questa sede, ogni censura in merito è irrimediabilmente tardiva e quindi irricevibile.In ogni caso, prescindendo dalle suddette considerazioni di ordine prettamente formale, occorre osservare che per lavori di manutenzione si intendono gli interventi prevalentemente intesi a conservare lo stato e luso di unopera o di un impianto, prevenendone il degrado e mantenendone inalterato lo stato e lefficienza, senza comportare ampliamenti o cambiamenti di destinazione apprezzabili (cfr. Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 4b, p. 16; Scolari, op. cit., no. 197; RDAT I-2001 no. 36 c. 4 e rinvii).Nel caso concreto, le opere eseguite dal Comune, consistenti nellallargamento della carreggiata stradale, nella sostituzione della pavimentazione con contestuale rifacimento delle sottostrutture, nella costruzione di un nuovo marciapiede, nella posa di una nuova illuminazione ed nellintroduzione di opere di moderazione del traffico, non erano finalizzate solo a sanare le precarie condizioni della Via __________ in questottica sarebbero bastate semplici rappezzi o il rifacimento dellasfalto bensì a restituire alla medesima un aspetto decoroso e funzionale nel rispetto della viabilità e della sicurezza stradale. Indiscutibile dunque che le opere eseguite vadano ben al di là di un semplice intervento di manutenzione.
4.4.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 cpv. 1 LCM) quando lopera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne lurbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, laccessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio, cit., ad art. 5 p. 16-17).La costruzione e la sistemazione di strade e marciapiedi sono opere di urbanizzazione soggette al prelievo di contributi poiché, di principio, da esse derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter, Les contributions déquipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989,
p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).4.2. Nel caso concreto lopera imposta è stata eseguita su Via __________ nel tratto che va dal nucleo di __________ fino al confine con il Comune di __________
- e sullimbocco di Via __________; strade che nel piano viario di __________ sono contrassegnate come strade di raccolta secondaria (SR2)In ragione dellinadeguatezza del tracciato, dovuto soprattutto alla sua vetustà ed al traffico di transito, ilMunicipioha deciso di procedere ad un intervento di ristrutturazione completa delle suddette strade. Il progetto contempla lallargamento della carreggiata a5.10 m., la costruzione di un nuovo marciapiede con una larghezza variabile da1.50 a2 m., la posa di una pavimentazione differenziata tra il sedime stradale e il marciapiede in asfalto /granito rispettivamente in dadi in porfido/granito, e la delimitazione dello spazio destinato ai pedoni con aiuole verdi. A corollario delle opere prettamente stradali è stato eseguito il rifacimento della tubazione dellacqua potabile e della canalizzazione per le acque chiare e luride (cfr. relazione tecnica e planimetrie). Oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso alle strade, dal profilo funzionale lintervento - che peraltro risponde a criteri tecnicamente ottimali e sicuri avendo consolidato le sopra e sottostrutture - ha indubbiamente migliorato lagibilità e la qualità di percorrenza rendendo la circolazione veicolare e pedonale più sicura.Pertanto il vantaggio particolare per i fondi direttamente serviti, tra i quali si annoverano anche le proprietà della ricorrente, non è seriamente contestabile. In particolare è di secondaria importanza lopinione prettamente soggettiva della ricorrente secondo cui la situazione preesistente era soddisfacente ed adempiva alle necessità, poiché su di essa prevale il risultato oggettivo dellintervento grazie al quale lurbanizzazione è stata corretta e migliorata secondo standard minimi adeguati alle esigenze del comprensorio servito. Così come non basta a sovvertire la presunzione del vantaggio particolare lasserzione della ricorrente che non è stata creata una nuova strada, né effettuata una pavimentazione od opere prima inesistenti; queste sono considerazioni che non influiscono sul principio dellassoggettamento, poiché il vantaggio particolare non dipende necessariamente dalla creazione di unopera di urbanizzazione nuova, bensì può anche essere conseguenza del miglioramento di unopera esistente (art. 3 cpv. 4 LCM) ed è ravvisabile, in particolare, nella sistemazione e nel risanamento di strade poiché simili interventi si riflettono positivamente sulla viabilità (Scolari, op. cit., no. 193; Blumer, op. cit., p. 68; Crespi, op. cit., p. 61-62; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).La trasformazione radicale subita da Via __________ grazie ai lavori è palese. Gli interventi eseguiti hanno comportato un miglioramento dellopera preesistente con la costruzione di manufatti che, data la vetustà della strada, come si evince dalla documentazione fotografica (cfr. rilievi fotografici), non possono essere considerati semplici opere di manutenzione. In effetti la strada è stata rifatta a nuovo, allargata e dotata di un marciapiede.Il mapp. no. 1658 è un fondo edificato di 849 mq assegnato alla zona residenziale molto estensiva R2B (art. 37 NAPR). Benché sia accessibile dalla parallela Via __________, la proprietà ha ricavato benefici dallopera perché per raggiungere il Comune di __________ usufruisce comunque di Via __________. Poco importa che la strada sia effettivamente utilizzata dal momento che, per ammettere un beneficio, basta la semplice possibilità duso (RDAT II-2000 no. 50
c. 4.2.). È vero che il beneficio è meno marcato rispetto ad altre proprietà direttamente affacciate su Via __________, ma questo va soppesato semmai nella fase di riparto dei contributi (art. 8 LCM).Un ragionamento analogo vale per la part. no. 257 situata nella zona nucleo di __________, affacciata su Via __________, strada che sfocia sul tratto iniziale di Via __________, e quindi per recarsi a __________ utilizza anchessa detta strada.Ancora più evidente è infine il vantaggio ricavato dal mapp. no. 863 che è un fondo edificato di 993 mq, attribuito alla zona residenziale molto estensiva R2B. Infatti essendo affacciata su Via __________ la proprietà ha ricavato evidenti benefici, cosi come tutti i fondi direttamente confinanti con detta strada, favoriti dallurbanizzazione migliorata ed adeguata alle necessità della zona, specie dal profilo dellaccessibilità pedonale e veicolare.Ne consegue che lassoggettamento dei mapp. no. 257, 863 e 1658 ai contributi di miglioria è fondato.4.3. La ricorrente sostiene che lallargamento della strada è avvenuto solo in tratti limitati e che il calibro è inferiore a quello minimo previsto dalle norme VSS per le strade di collegamento quale è Via __________.Tali censure riguardano lintervento come tale e quindi non sono pertinenti in questa sede. La proposta dintervento è stata presentata in tutte le sue componenti già nel MM 127/98 e di conseguenza, nel principio, lopera avrebbe dovuto contestata impugnando la decisione del Consiglio Comunale che ne ha stabilito lesecuzione, nelle forme e nei termini sanciti per i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali giusta gli art. 208 ss LOC (RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b; RtiD II-2005 no. 26). Al più tardi essa andava contestata nellambito della procedura di pubblicazione del progetto: a quel momento infatti la proprietaria disponeva di tutti gli elementi necessari per valutare lincidenza dellintervento ed eventualmente censurarne i contenuti con piena cognizione di causa.Ad abundantiam, può essere osservato che in ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, Via __________ non è un strada di collegamento; nel piano viario di __________ essa è infatti contrassegnata come strada di raccolta secondaria (SR2) con una carreggiata di m 5 ed un marciapiede lungo il lato a valle di2 m. Il progetto, che prevede lallargamento uniforme del calibro stradale a m 5.10 e la costruzione di un marciapiede di larghezza variabile da1.50 a2 mè pertanto conforme al piano di utilizzo (cfr. sentenza di approvazione progetto del 28. 5.2002 di cui inc. no. 79/01 richiamato). D'altronde, se la carreggiata di Via __________ fosse stata allargata maggiormente, lespropriazione sarebbe stata assai più invasiva a svantaggio, in particolare, dei confinanti.Le censure sollevate dalla ricorrente sono quindi inconsistenti.4.4. La ricorrente lamenta inoltre degli inconvenienti riconducibili ad unasserita pericolosità del marciapiede ed un aumento del traffico.Per quanto riguarda il marciapiede è vero che lopera eseguita non corrisponde del tutto a quella prevista nel progetto pubblicato (cfr. piano delle sezioni tipo). È vero anche che, di regola, lo spazio pedonale delimitato solo mediante una linea di mocche (sia esso realizzato sulla medesima quota della strada o leggermente rialzato) si riscontra nei progetti che includono misure di arredo e/o moderazione del traffico intese a restringere lateralmente la carreggiata (mediante ostacoli fisici o semplici demarcazioni della carreggiata stessa), ossia misure idonee a rompere la prospettiva della strada e la sua linearità tanto da costringere il conducente a ridurre la velocità di transito ed a permettere la convivenza di utenti motorizzati ed appiedati (cfr. norme VSS 640 213 e 640 285/283).Tuttavia il fatto che lopera imposta non sia accompagnata da simili accorgimenti non basta per affermare che sia priva di utilità e non conferisca alcun vantaggio. Infatti, il tracciato stradale preesistente era per quasi tutta la sua lunghezza privo di marciapiede (cfr. documentazione fotografica della prova a futura memoria).Quanto alla lamentata indisciplina dei conducenti che, a detta della ricorrente, percorrono via __________ a grande velocità e tagliano le curve invadendo il marciapiede, sarà semmai compito del Comune adottare le opportune misure di polizia.
5.5.1. Lart. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con leventuale suddivisione in classi di vantaggio.Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono un effettivo vantaggio particolare dallopera e che, per questo motivo, sono assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM).La delimitazione del piano, che compete alMunicipio(RDAT I-1994 no. 7), dipende da un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio cit., ad art. 10 p. 22) e comporta unanalisi di complessa attuazione, non da ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad istituire nel principio la facoltà di suddividere il comprensorio in categorie differenziate. Si dovrà dunque ponderare le caratteristiche dellopera (funzionalità, concrete possibilità duso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., 95; Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, p. 46 ss).Allinterno del piano del perimetro, giusta lart. 8 LCM, la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Considerato che lentità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette lapplicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dallesperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).In definitiva il criterio decisivo tanto per la delimitazione del piano quanto per la ripartizione dei contributi è il vantaggio particolare (RtiD I-2007 no. 29 c. 4.2 e 5.1).In materia di contributi di miglioria lente pubblico gode di un ampio margine di autonomia. Perciò, nellambito del riesame, il Tribunale si impone moderazione e riserbo limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i principi costituzionali (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47; RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).5.2. Stando alla relazione tecnica annessa al prospetto, nel perimetro sono inclusi i fondi edificati o edificabili che direttamente o potenzialmente beneficiano delle opere; come risulta dal piano si tratta delle proprietà direttamente confinanti con Via __________ e Via __________ e di quelle retrostanti il cui accesso presuppone luso di dette strade.In particolare, esso è delimitato a nord dal nucleo di __________, a sud dal confine con __________, ad est dai mappali che fanno capo alla Via __________ e Via __________ (fino ai mapp. no. 1248 e 1536) ed infine ad ovest dai terreni a valle di Via __________, da quelli del nucleo di __________ e dai fondi collegati con Via __________.5.3. Nel prospetto la ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della superficie computabile risultante ad RF, dellindice di sfruttamento completato con un fattore di correzione, di un fattore interesse al quale è associato un correttivo e di un fattore rumore.Come risulta dallannessa relazione tecnica il fattore di correzione dellindice di sfruttamento serve a compensare condizioni particolari per alcuni fondi dei nuclei, dove ad esempio ci sono fabbricati senza terreno e altri con molto terreno annesso. Il fattore interesse considera invece linteresse del mappale alla sistemazione delle strade ed è inversamente proporzionale alla distanza dalle opere eseguite. Il fattore di correzione considera situazioni particolari che rendono linteresse alle strade meno diretto (mappale adibito a strada coattiva, maggiore distanza dallopera rispetto ad altri fondi nella medesima zona dinteresse, mappale accessibile anche da unaltra strada non soggetta a miglioria o fondo situato allinizio dellopera realizzata). Il fattore rumore tiene conto infine dellaumento del disturbo del rumore dovuto allopera eseguita, in particolare per i fondi situati a monte della strada.Tutto sommato questo metodo, per quanto schematico, risponde alle esigenze poste dalla giurisprudenza. Esso si avvale di criteri oggettivi facilmente verificabili che differenziano sufficientemente i singoli fondi a seconda delle loro caratteristiche tanto da imporli proporzionalmente al vantaggio realmente tratto dallopera.5.4. Al mapp. no. 863, avendo accesso diretto su Via __________, è stato applicato un fattore interesse di 1 ed un correttivo di 0.9. Ciò è condivisibile per confronti con le proprietà situate di fronte a valle della strada (mapp. no. 750, 751,1208 e 1286), nonché con i fondi confinanti ubicati a monte della stessa (mapp. no. 806, 880, 1465). Daltronde il fattore di interesse di 1, che traduce il vantaggiomassimo, è stato applicato linearmente a tutti i fondi direttamente confinanti con Via __________ o con limbocco di Via __________. Nel comparto con interresse 1, come ha spiegato ling. __________ che ha allestito il prospetto dei contributi, è stato poi riconosciuto un fattore di correzione 0.9 solo per alcuni fondi ubicati lungo la parte iniziale di Via __________ rispetto al nucleo di __________, sia a monte (mapp. no. 806, 863, 880 e 1465) che a valle (mapp. no. 751, 752, 1208 e 1286) della strada, in considerazione del fatto che tali terreni usufruiscono in misura minore di Via __________ rispetto a quelli situati a metà o verso la fine del tratto stradale verso __________. Si è infatti ritenuto come prevalente linteresse di raggiungere il nucleo di __________ e __________ rispetto a __________cfr. verbale dudienza del 27.1.2009).Anche il fattore rumore di 0.95 applicato alla proprietà della ricorrente è condivisibile perché, considerato che il rumore tende a salire, ai fondi confinanti ubicati a monte della strada è stata riconosciuta detta riduzione.Alla part. no. 1658 è stato applicato un fattore di interesse minore di 0.15 considerando che usufruisce di Via __________ solo per raggiungere il Comune di __________. Ammesso che questo uso sia meno frequente rispetto a quello verso __________ lo sconto dell85% è ammissibile.Al mapp. no. 257 è stato attribuito un fattore interesse di 0.3 ed un correttivo di 0.8. Ciò è condivisibile per confronti con i fattori applicati ai fondi del nucleo di __________. In effetti il fattore interesse di 0.3 è stato applicato a tutto il nucleo; con il fattore di correzione interesse, alla zona della particella della ricorrente (ad es. mapp. no. 258, 259, 261, 262, 263) è stata poi riconosciuta una riduzione del 20% poiché più lontana dallopera rispetto alla parte bassa del nucleo (ad es. mapp. no. 273, 1531, 275, 287, 277).Ne consegue che i contributi a carico dei mapp. no. 257, 863 e 1658 vanno confermati nel loro ammontare.
6.Visto lesito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia:1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
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per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti