Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2006.85
6126/690
Bellinzona
29 gennaio 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Natalia Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 marzo 2006 presentato da
RI 1
contro
la decisione 10 marzo 2006 n. 6126/690 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino;
viste le osservazioni 28 marzo 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.Con decisione 10 marzo 2006 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 140.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti fatti accertati il __________ in territorio di __________:
Ha circolato con il veicolo[marca]TI __________ senza le targhe prescritte.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 29, 93 cifra 2 LCStr; art. 96, 219 cpv. 1 OETV.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo il riesame del caso con eventuale ridimensionamento delle responsabilità ascrittegli e conseguente adeguamento della sanzione pecuniaria.
C.Con comunicazione __________ la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dellart. 12 LPContr.
2.Giusta lart. 29 LCStr prima frase, i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni. In particolare, lart. 96 OETV stabilisce che devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, delle targhe previste.
Un veicolo è considerato come non conforme e larticolo 93 cifra 2 LCStr è applicabile se le parti che devono essere montate stabilmente, temporaneamente o in certi casi determinati, mancano o non corrispondono alle prescrizioni (art. 219 cpv. 1 lett. a OETV).
Chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta lattenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con la multa (art. 93 cifra 2 prima frase LCstr). Per luso di un veicolo senza la targa / le targhe prescritte lallegato 1 dellOrdinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una multa di fr. 140.- (infrazione n. 404).
3.La Sezione della circolazione - in applicazione delle predette disposizioni - rimprovera al multato di aver circolato con il proprio veicolo senza le targhe prescritte. Linfrazione è stata constatata da un agente della Polizia comunale di __________, il quale, nelle contro-osservazioni __________, ha precisato cheil signor RI 1 nei mesi precedenti è già stato fermato e redarguito verbalmente per il suo comportamento di scorazzare per la valle di __________ e per il paese senza le dovute prescritte targhe applicate correttamente.
4.Il ricorrente, dal canto suo, contesta in parte la fattispecie ravvisata dallautorità di prime cure, sottolineando che la targa (trasferibile) posteriore era regolarmente affissa mentre quella anteriore si trovava allinterno del veicolo sul cruscotto poiché, a causa di un incidente occorsogli due giorni prima, il supporto metallico che sorregge la stessa si era danneggiato, cosicché non poteva più essere convenientemente fissata al paraurti anteriore. Inoltre afferma che al momento della contravvenzione egli stava appunto recandosi presso unofficina meccanica per la dovuta riparazione.
Si lamenta poi del fatto che è mancata lintimazione verbale della contravvenzione al momento della constatazione dellinfrazione da parte dellagente di polizia, ciò che avrebbe permesso di evitare lavvio della procedura in essere.
5.Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dellaccertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
6.Nellevenienza concreta va innanzitutto specificato che non è vi obbligo alcuno per gli agenti di polizia di intimare verbalmente la contravvenzione, bastando la successiva intimazione scritta. Si noti, di transenna, che nellambito della procedura disciplinare non è data la facoltà di formulare osservazioni. Ne segue che anche se, per delirio dipotesi, la multa disciplinare non fosse pervenuta al ricorrente, ciò non avrebbe intaccato il suo diritto di essere sentito, che è stato regolarmente esercitato dopo lintimazione del rapporto di contravvenzione.
Nel merito, lo stesso ricorrente ammette daver circolato con una sola targa affissa sul veicolo, specificatamente quella posteriore, e daver appoggiato quella anteriore sul cruscotto, precisando che al momento dellinfrazione, ossia __________, si stava appunto recando presso unofficina per la dovuta riparazione. Sennonché questultima affermazione è chiaramente smentita dalla dichiarazione __________ del garagista prodotta dal ricorrente, dalla quale si evince chein data __________ l __________ TI __________ del signor RI 1 era presso di noi per una riparazione causata da un tamponamento con la rottura delle parti seguenti: paraurto anteriore con porta targa anteriore e targa ().
Ora, considerato che lauto danneggiata (__________) si trovava in officina per essere riparata e che la contravvenzione è stata commessa due giorni dopo lincidente con un camioncino __________ (cfr. rapporto di contravvenzione; circostanza confermata nel ricorso), non è per nulla verosimile quanto egli va affermando: infatti non aveva la necessità di recarsi allofficina con il secondo veicolo a lui intestato, per di più non incidentato. Quandanche la circostanza fosse risultata verosimile, la stessa non sarebbe comunque stata liberatoria, in quanto egli poteva richiedere al garage le targhe professionali per circolare regolarmente con il secondo veicolo.
Donde linattendibilità dellaffermazione del ricorrente che fa perdere credibilità a tutta la versione da lui fornita. Per contro, non vè motivo di dubitare della versione dellagente denunciante, il quale, a differenza del multato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra laltro, di subire sanzioni amministrative e penali.
Va inoltre sottolineato che lesperienza professionale del ricorrente (ex capo-posto di gendarmeria; circostanza rimasta incontestata) è tale per cui doveva necessariamente essere consapevole dellinfrazione che stava commettendo.
In ogni caso linfrazione, secondo larticolo 93 cifra 2 prima frase LCStr, può venire commessa anche per negligenza.
Di transenna, si osserva che le circostanze menzionate dal ricorrente, secondo le quali lagente di polizia comunale nutrirebbe un sentimento di rivincita nei suoi confronti, esulano totalmente dallesame della presente infrazione e non sono suscettibili dinfluire sullesito del gravame.
7.In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dallautorità di prime cure.
A ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente la multa di fr. 140. prevista dallOMD per questo genere di infrazioni, aumentata delle tasse e spese così come previsto dalla legge nellambito della procedura ordinaria.
Il ricorso, infondato e al limite del temerario, deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese dellodierno giudizio (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 29, 90 cifra 1, 93 cifra 2 LCStr; art. 96, 219 cpv. 1 OETV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorso èrespintoe la decisione impugnata confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).