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30.2006.64

Imposizione di contributi di miglioria per le opere di sistemazione di una strada comunale (misure atte a moderare e regolamentare il traffico a corollario dell'introduzione del limite di velocità, nonchè posa di un nuovo impianto di illuminazione e piantumazione di alberi)

Ticino · 2008-04-28 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 minuti ciascuna. Durante le pause il conducente deve astenersi dalla guida di un veicolo; che, per l'art. 8 cpv. 2 OLR2, il lavoratore deve osservare una pausa - nelle modalità prescritte ai cpv. 3 e 4 - al più tardi dopo una durata del lavoro di 5 ore e mezzo nella misura in cui non inizia, immediatamente dopo, un periodo di riposo quotidiano o settimanale. Durante le pause il lavoratore non può esercitare un’attività professionale; che, giusta l’art. 15 cpv. 1 ORL2, fin tanto che il conducente si trova nel veicolo o in prossimità di esso, egli deve sempre tenere il cronotachigrafo in funzione durante la sua attività professionale e servirsene in maniera tale che la durata della guida e degli altri lavori come pure le pause siano correttamente indicate ed appaiano visibili per ogni singolo conducente senza che sorgano dubbi; che, ai sensi dell’art. 15 cpv. 2 vORL2, se sono effettuate corse di carattere privato con il veicolo, l’odocronografo deve essere mantenuto continuamente in funzione; bisogna scegliere la posizione “Pausa” (posizione “0” o il simbolo “sedia”); che chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5-13) è punito con l’arresto o con la multa (art. 28 cpv. 1 ORL2). È parimenti punito con la multa chiunque contravviene alle disposizioni sul controllo (art. 15-23), segnatamente chi adopera scorrettamente il cronotachigrafo (art. 28 cpv. 2 lett. b ORL2); che il datore di lavoro che induce un conducente a commettere un atto punibile ai sensi della presente ordinanza oppure che non glielo impedisce, nei limiti delle sue possibilità, è passibile della stessa pena che il conducente (art. 28 cpv. 4 prima frase ORL2); che in concreto la Sezione della circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per avere "omesso, quale tassista di osservare e far osservare all’autista __________ (suo dipendente) le disposizioni dell’OLR2 concernenti le pause e l’uso del cronotachigrafo”; che durante un controllo esperito dalla Polizia cantonale il 7 ottobre 2005, con riferimento ai 12 mesi precedenti, erano difatti emerse le seguenti trasgressioni: "1. superamento periodo di lavoro senza pausa; 2. uso scorretto del cronotachigrafo " (cfr. rapporto di contravvenzione 4 novembre 2005); che il ricorrente contesta l’infrazione ascrittagli, negando anzitutto l’esistenza di un contratto di lavoro o altro negozio giuridico parificabile con il signor __________, ragione per cui si pretende libero da ogni responsabilità nei confronti dello stesso; che, in effetti, dal fascicolo processuale non emerge alcun indizio che attesti l’esistenza di un rapporto di subordinazione tra il ricorrente e il signor __________ di modo che non è comprovata la qualità di datore di lavoro del primo; che in altri termini, in mancanza di elementi concreti in tal senso, non è dato di sapere se il signor __________ guidasse professionalmente il taxi alle dipendenze del ricorrente, rispettivamente sotto i suoi ordini ai sensi dell’ORL2; che ciò posto, il ricorrente deve essere prosciolto dall’infrazione relativa all’omissione, in qualità di datore di lavoro, di far osservare le disposizioni dell’ORL2 ad altro autista; che per quanto attiene all’addebito mossogli per essersi lui stesso astenuto dalle prescritte pause e per aver fatto uso scorretto del cronotachigrafo, il ricorrente nega ogni responsabilità, attestando in modo apodittico di aver sempre rispettato le pause; in proposito, soggiunge di aver utilizzato “il veicolo taxi anche per spostamenti privati, motivo per cui non è possibile accertare che effettivamente [egli] ha commesso le infrazioni che gli sono imputate”; che l’argomentazione addotta non è liberatoria; che in primo luogo non vi è motivo di dubitare della concludenza degli accertamenti esperiti dall’autorità d’indagine sulla base del cronotachigrafo, dei dischi e del libretto di lavoro messi a disposizione dal ricorrente ai fini del controllo, dai quali è emerso che in 11-20 occasioni vi è stato superamento del periodo di lavoro senza pausa da parte di due autisti (cfr. rapporto di controllo aziendale 7 ottobre 2005, pag. 2); che in secondo luogo, come detto, l’ORL2 impone al conducente di tenere il cronotachigrafo sempre in funzione anche durante eventuali corse di carattere privato, di modo che il mancato posizionamento del disco sulla posizione “pausa” configura, a non averne dubbio, un caso di uso scorretto ai sensi della legge; che tuttavia non è possibile sulla scorta del predetto rapporto di controllo - che tiene conto delle infrazioni di un secondo autista, del quale l’autorità non ha saputo circostanziare un eventuale nesso con il ricorrente - quantificare il numero esatto di volte in cui quest’ultimo è incorso nelle infrazioni ascrittegli. Ciononostante è innegabile che egli abbia trasgredito alle disposizioni dell’ORL2; che in siffatte evenienze si giustifica comminare una sanzione pecuniaria ridotta, adeguando conseguentemente gli oneri processuali di primo grado; che tutto ben ponderato una multa di fr. 200.-- risulta convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge; che visto l’esito del gravame si prescinde dal prelievo di tasse e spese dell’odierno giudizio (art. 15 cpv. 2 LPContr); che, per quanto attiene alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 cons. 2b); per questi motivi,                visti gli art. 56, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 8, 15, 28 cpv. 1, 2 e 4 OLR2; 1 e segg. LPContr; pronuncia:                1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 200.--, oltre a una tassa di giustizia di fr. 50.-- e alle spese di fr. 40.--. 2. Non si prelevano né tasse né spese dell’odierno giudizio. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: . Il giudice:                                                                                 Il segretario: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).

Dispositiv
  1. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico della ricorrente, con l’obbligo di rifondere al Comune fr. 300.- a titolo di ripetibili. 3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
  2. Intimazione a: - - per il Tribunale di espropriazione la Presidente                                                                        Lasegretaria giurista Margherita De Morpurgo                                                       Annalisa Butti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2006.64

Lugano

28 aprile 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Bruno Buzzini

arch. Alberto Canepa

segretaria giurista

Annalisa Butti

statuendo sul ricorso presentato in data 2 ottobre 2006 da

RI 1

rappr. dalla RA 1

contro

la decisione su reclamo emanata il 27 settembre 2006 dalMunicipiodi __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria per le opere di sistemazione di Viale M__________,relativamente al mapp. no. 361 RFD di __________,

letti ed esaminati gli atti, udite le parti e assunte le necessarie prove,

consideratoin fatto e in diritto

1.1.1. Il Comune di __________ ha eseguito una serie di opere di sistemazione in Viale M__________ con l’obiettivo di creare una “zona 30km/h” e quindi un ambiente favorevole alla convivenza di tutti gli utenti; in quest’ottica sono state messe in atto varie misure intese a moderare e regolamentare il traffico a corollario dell’introduzione del limite di velocità. In particolare, si è proceduto alla posa di una specifica segnaletica e di rampe di dislivello alla porta di entrata, alla creazione di restringimenti della carreggiata in cinque punti del tracciato, alla costruzione di zone d’incrocio sopraelevate e di un’area per il traffico lento, alla sistemazione della rotonda esistente e dei posteggi di fronte allo stabile servizi, alla formazione di due zone d’incrocio per gli autopostali, nonché al rifacimento totale della pavimentazione lungo tutto il tratto stradale. L’opera include anche la posa di un nuovo impianto di illuminazione e la piantumazione di alberi (MM 144.3 del 12.11.2001).Con risoluzione del 17.12.2001 il Consiglio Comunale ha concesso il credito di costruzione di fr. 1'707'000.- ed avvallato il prelievo dei contributi di miglioria nell’ordine del 40% della spesa.Il progetto definitivo è stato pubblicato dal 1.7.2002 al 31.7 2002 (inc. 40/02) ed approvato dal Tribunale di espropriazione con sentenze del 24.9.2002.1.2. Nel luglio del 2004 ilMunicipioè stato informato della soppressione, da parte della Confederazione, dei sussidi previsti per le misure a favore della qualità dell’aria che secondo ilMunicipioavrebbero dovuto essere riconosciuti per l’intervento su Viale M__________ (cfr. MM 144.3 del 12.11.2001, pto. 7.2., pag. 73); ciò ha inevitabilmente determinato un aumento dei costi dell’opera.Al fine di sapere come procedere per stabilire la spesa determinante per il calcolo dei contributi di miglioria relativi al suddetto intervento stradale, con scritto 13.7.2005 ilMunicipioha sollecitato un parere alla Sezione degli enti locali, la quale ha enunciato che la questione andava nuovamente sottoposta al Consiglio Comunale e che nei costi dovevano essere inglobati anche quelli che si presupponevano coperti dai sussidi federali (cfr. parere 30.08.2005).Conseguentemente, con MM no. 224.3 del 10.11.2005, ilMunicipioha chiesto la concessione di un credito supplementare di fr. 193’500.- e contestualmente ha proposto di ridurre la quota di prelievo dei contributi di miglioria al 30% della spesa. Con risoluzione del 28.11.2005 il Consiglio Comunale ha approvato il Messaggio.1.3. Nel frattempo ilMunicipioha avviato la procedura di prelievo dei contributi di miglioria per la suddetta opera pubblicando il prospetto dal 9.9. al 9.10.2005, previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti; nello stesso veniva indicato che, in ragione della situazione che si era venuta creare, il contributo sarebbe stato prelevato su un acconto pari al 30% della spesa.La RI 1, in veste di proprietaria del mapp. no. 361, è stata assoggettata al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 12'947.45.Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dalMunicipiocon risoluzione del 27.9.2006.Da ciò il ricorso in esame nel quale la ricorrente ha contestato sia di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera, sia i criteri di calcolo dei contributi, nonché il piano del perimetro. Pertanto essa ha chiesto, in via principale l’annullamento del contributo, ed in via subordinata una sua riduzione.Con risposta 20.12.2006 ilMunicipioha postulato la reiezione del gravame.Alle udienze del 4.12.2007 e del 24.4.2008 le parti hanno confermato le rispettive argomentazioni.

2.La ricorrente sostiene anzitutto che ”L’opera che è stata eseguita va a beneficio di tutta la collettività di __________, in particolare per l’usufrutto del grande terreno adibito a parco giochi e zona di svago di proprietà del Patriziato a valle della strada e che confina per tutta la lunghezza dell’opera eseguita. […]”.Posta in questi termini, ossia sostenendo la tesi di un vantaggio collettivo, la contestazione insinua sostanzialmente, che le opere eseguite dal Comune appartengano alle categorie delle opere comunitarie o di base, e quindi mira manifestamente a rimettere in discussione la natura dell’opera e la sua imponibilità. Siffatta tesi trascura, tuttavia, che il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio dell’imposizione e la natura dell’opera, come anche il piano di finanziamento e la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva del legislativo comunale, le cui risoluzioni sono impugnabili, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2005 no. 26, I-2007 no. 29 c. 4.4.2). Pertanto in questa sede ogni censura o commento in merito alla natura dell’opera è irrimediabilmente tardiva e dunque irricevibile.Al di là di queste considerazioni può comunque essere rilevato che il beneficio tratto dalla collettività è già stato considerato nella misura in cui, individuando l’intervento su Viale M__________ come opera di urbanizzazione generale, essa si assume la maggior parte dei costi (70%) mentre la quota a carico dei privati è ridotta al minimo imponibile del 30% (art. 7 cpv. 1 LCM).

3.3.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70).3.2. Secondo la ricorrente, essendo Viale M__________ già da diversi anni una strada con un calibro sufficiente, un’adeguata illuminazione ed asfaltata, la sua sistemazione non porta alcun particolare beneficio per i proprietari dei fondi confinanti.Tale ragionamento, del tutto generico, unito all’opinione meramente soggettiva che lo stato stradale preesistente fosse adeguato al bisogno, non bastano tuttavia ad invalidare la presunzione del vantaggio particolare. In effetti un tale vantaggio non è subordinato necessariamente alla creazione di un’opera di urbanizzazione nuova bensì può anche essere conseguenza del miglioramento di un’opera esistente secondo uno standard minimo (art. 3 cpv. 4 LCM) ed è ravvisabile, in particolare, nella sistemazione di una strada con il rifacimento dell’asfaltatura e delle infrastrutture poiché si riflette positivamente sulla viabilità (cfr. Blumer, op. cit., p. 68; Crespi, op. cit., p. 61-62; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).In concreto la trasformazione radicale subita da Viale M__________ grazie ai lavori è palese. Le opere eseguite, che manifestamente vanno ben al di là di una normale manutenzione, sostanzialmente hanno comportato il rifacimento totale di tutto il tratto stradale secondo un concetto di percorrenza innovativo in linea con gli orientamenti comunemente ammessi in tema di opera stradali che ad una rigida separazione degli spazi preferiscono la convivenza tra gli utenti della strada.Oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso al tracciato stradale, dal profilo funzionale l’intervento ha migliorato l’agibilità e la qualità di percorrenza rendendo la circolazione veicolare e pedonale più sicura ed ha adeguato la strada alle esigenze della zona ed alla sua destinazione a carattere residenziale.E’ indubbio, quindi, che l’opera si traduca in un vantaggio particolare per le proprietà servite, tra le quali si annovera anche il mapp. no. 361 poiché direttamente confinante con il tratto di strada sul quale l’ente pubblico è intervenuto. Ciò nell’ottica sia dell’accessibilità pedonale sia di quella veicolare.Neppure l’affermazione della ricorrente, secondo cui alcuni alberi posati renderebbero difficoltoso l’accesso alla part. no 361 (cfr. verbale d’udienza 4.12.2007), invalida la presunzione del vantaggio particolare. Del resto, la posa di alcuni alberi all’inizio/fine della zona di restringimento è finalizzata ad attirare l’attenzione dell’utente sull’approssimarsi della limitazione del campo viabile (cfr. MM 144.3 del 12.11.2001), contribuendo così a rendere la circolazione veicolare più sicura.Ne consegue che l’assoggettamento del fondo al contributo di miglioria è fondato.

4.4.1. La ricorrente contesta, seppure in modo vago, il piano del perimetro in quanto a suo avviso fissato in modo troppo restrittivo.4.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono assoggettati al contributo di miglioria.La delimitazione del piano, che compete alMunicipio(RDAT I-1994 no. 7), dipende da un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio cit., ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla facoltà di suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Si dovrà dunque ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., p. 95; Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, p. 46 ss).Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.4.3. Il piano del perimetro è delimitato ad ovest dall’intersezione con la strada cantonale, ad est dalla piazza di giro degli autobus, a nord dal limite della zona boschiva e a sud dal limite dei sedimi che per gli spostamenti gravitano in modo preponderante su Viale M__________. Il confine meridionale del perimetro viene cosi a trovarsi a circa metà strada tra Viale M__________ e Via __________.La ricorrente sostiene che la profondità del piano è “alquanto limitata” ma non indica quali altre proprietà avrebbero pure tratto un vantaggio dall’opera e quindi avrebbero dovuto essere incluse nel perimetro. Sotto questo profilo la censura è quindi a tal punto generica da non consentire alcun raffronto.In ogni caso, nella misura in cui la contestazione alludesse alle proprietà poste oltre il limite meridionale del perimetro, va rilevato che questi fondi sono assai lontani dall’opera e usufruiscono di altri accessi ben più razionali rispetto a Viale M__________. Per questa categoria di utenti il percorso da Viale M__________ potrebbe rappresentare, semmai, solo una scelta di ripiego, peraltro poco funzionale, cosicché il vantaggio non può essere definito specifico, ma si confonde con quello collettivo.Pertanto nel complesso il piano del perimetro non è contrario al principio della parità di trattamento.

5.5.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5).L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).5.2. La ricorrente contesta la spesa determinante sostenendo che parte della stessa è da addebitare ad una manutenzione straordinaria del fondo stradale.A prescindere dall’irricevibilità della censura siccome rivolta al piano di finanziamento (cfr. consid. 2. e rinvii), va rilevato che dalla spesa presa in considerazione per il calcolo dei contributi sono già state dedotte alcune opere individuate come semplici manutenzioni quali: la “quotaparte manutenzione pavimentazione”, la “quotaparte manutenzione illuminazione”, la “quota segnaletica30 km/he staccionata”, nonché la “quantificazione quota sussidio cantonale” (cfr. doc. 3).5.3. Stando al prospetto pubblicato la spesa determinante (art. 6 LCM) servita per il calcolo ammonta a fr. 1'100’000.- e la corrispondente quota del 30% (art .7 LCM) a carico dei privati ammonta a fr. 330'000.- (cfr. prospetto e riassunto dei costi di cui al doc. 3). La ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della potenzialità edificatoria dei fondi e di 4 classi di vantaggio che tengono conto principalmente della posizione dei sedimi rispetto a Viale M__________.Il fattore legato alla potenzialità edificatoria è stabilito in base all’indice di sfruttamento riferibile alle varie zone di PR a cui appartengono le proprietà imposte: così sono riconosciuti, rispettivamente, un coefficiente di 8.0 alla zona RSI, di 6.0 alla zona RSE, di 3.0 al fuori zona e di 0.5 alla zona AP-EP.Le differenti classi di vantaggio considerano la posizione dei fondi per rapporto alla strada: il fattore 1 è stato applicato ai fondi cha hanno accesso diretto alla strada; il fattore0.6 aquelli retrostanti ed il fattore 0.3 ai fondi ancora più retrostanti. Vi è poi il fattore speciale 1.0 che è applicato solo ai mapp. no. 359 e 360 appartenenti al Comune di __________ e al mapp. no. 1205 di proprietà del Patriziato.Tale metodo, per quanto semplicistico, è fondato su criteri di riparto realistici, oggettivi e facilmente verificabili. Nel complesso esso offre risultati ragionevoli quanto proporzionati ed attua una corretta e sufficiente differenziazione fra i fondi imposti in base alla distanza confinante o retrostante, agli accessi e alle potenzialità edificatorie.5.4. La ricorrente ha contestato i criteri di riparto del contributo.Essa sostiene, anzitutto, che il contributo imposto al mapp. no. 1205 di proprietà del Patriziato è irrisorio poiché che le opere eseguite su Viale M__________ servono essenzialmente per migliorare l’accesso al parco giochi presente sul fondo.Questa tesi non è ragionevolmente sostenibile già solo per il fatto che Viale M__________ serve non solo il parco giochi ma anche un ampio comprensorio edificabile e densamente insediato. Per di più il mapp. no. 1205 è stato inserito nella classe di vantaggio con fattore 1 ed è quindi stato parificato a tutti i fondi che hanno accesso diretto alla strada. E’ ovvio, tuttavia, che ai fini del calcolo non si poteva prescindere dalla considerazione che il fondo è attribuito alla zona AP-EP per cui uno sfruttamento diverso da quello attuale non è ipotizzabile; da ciò l’applicazione di un fattore di correzione di 0.5 per distinguere il fondo dalle proprietà che sono invece edificabili. Su tali basi i parametri applicati non appaiono quindi destituiti di fondamento.Secondo la ricorrente, inoltre, nel calcolo del contributo non si è tenuto conto che alcuni alberi rendono difficoltoso l’accesso al mapp. no. 361.L’alberatura, che è una componente del progetto, costituisce un elemento nuovo che unito ad altre misure disciplina e pone dei limiti alla circolazione; d’altronde lo scopo primario delle opere su Viale M__________ è di moderare il traffico per rendere più sicura la circolazione veicolare e pedonale. Tuttavia in nessun modo l’alberatura pregiudica l’accesso ai fondi confinanti. Certo l’utente è costretto a prestare una maggiore attenzione ed a ridurre la sua velocità. Ma adeguandosi al nuovo regime ed affrontando la strada con la dovuta prudenza non incontrerà difficoltà degne di nota. Non vi è dunque alcun motivo per riconoscere un fattore di riduzione.Tutto ciò considerato i criteri di calcolo non violano i principi della proporzionalità e dell’equivalenza e di conseguenza il contributo di miglioria a carico del mapp. no. 361 va confermato nel suo ammontare.

6.La tassa di giustizia e le spese sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.), compreso quindi l’obbligo di corrispondere le ripetibili al Comune che si è avvalso della consulenza di un legale.In concreto, visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono a carico della ricorrente in quanto soccombente, la quale dovrà corrispondere al Comune di __________ adeguate ripetibili.

per questi motivi

richiamatila Leggesui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia:1.     Il ricorso è respinto.

2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico della ricorrente, con l’obbligo di rifondere al Comune fr. 300.- a titolo di ripetibili.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.     Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Lasegretaria giurista

Margherita De Morpurgo                                                       Annalisa Butti