Dispositiv
- La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.
- Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso il materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
- Intimazione a: - - per il Tribunale di espropriazione la Presidente Il segretario giudiziario Margherita De Morpurgo Enzo Barenco
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2006.6
Lugano
6 dicembre 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
arch. Alberto Canepa
arch. Claudio Morandi
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo sul ricorso presentato in data 27 febbraio 2006 da
RI 1
rappr. dall RA 2
contro
la decisione su reclamo emessa il 27 gennaio 2006 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioriaconcernenti le opere di realizzazione della strada ai __________,relativamente al mapp. no. 261 di __________
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
consideratoin fatto e in diritto
1.1.1. Il Comune di __________ ha costruito la nuova strada ai __________ individuabile nel piano della rete viaria quale strada di servizio S1 a monte del nucleo. La strada ha una lunghezza complessiva di ca. 410 ml e si compone di due tratte; la prima, costruita a nuovo, si snoda dal piazzale prospiciente il cimitero verso sud/ovest fino allaltezza dei mapp. no. 185/249, punto in cui si raccorda alla strada preesistente che costituisce la seconda tratta e che si estende fino allestremo confine occidentale della zona edificabile per terminare a fondo cieco.Il Consiglio Comunale ha stanziato i crediti di costruzione ed avallato il prelievo di contributi di miglioria nellordine del 60% della spesa con risoluzioni del 24.6.2001, 18.11.2002, 10.6.2003 e 4.10.2004 (MM no. 456 del 10.5.2001, 477 del 7.10.2002, 489 del 7.5.2003 e 502 del 4.10.2004).I progetti definitivi inerenti le due tratte sono stati pubblicati dal 17.12.2001 al 16.1.2001 (inc. no. 88/01) e dal 1° al 30.10.2003 (inc. no. 70/03), ed approvati dal Tribunale di espropriazione con sentenze del 4.4.2002 e del 4.11.2003.1.2. Il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria per le suddette opere pubblicando il prospetto dal 14.3 al 12.4.2005 previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti.RI 1 sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno del mapp. no. 261 ed in tale veste sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 39'098.67.Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 27.1.2006.Da ciò il ricorso in esame nel quale, in estrema sintesi, i ricorrenti hanno contestato sia di aver tratto un vantaggio particolare dallopera, perché il fondo era già urbanizzato, sia i criteri di calcolo dei contributi poiché oltre ad essere difficilmente comprensibili sono anche discriminatori. Pertanto essi hanno chiesto, in via principale, lannullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti al Municipio affinché elabori un nuovo prospetto, ed in via subordinata la riduzione del contributoCon risposta del 3.5.2006 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame.In esito alludienza di conciliazione del 27.6.2007, risoltasi negativamente, il Municipio ha prodotto agli atti la documentazione richiesta a completamento dellincarto la cui ricezione è stata notificata ai ricorrenti (scritti del 17/26.7.2007). Il Tribunale ha poi suggerito il ritiro del ricorso (scritto del 24.9.2007), proposta che i ricorrenti hanno rifiutato (scritto del 11.10.2007).
2.2.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando lopera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne lurbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, laccessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les contributions déquipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).2.2. La nuova strada ai __________ si compone, come rilevato, di due tratte che si distinguono per gli interventi eseguiti. La prima tratta, lunga ca. ml 270, è stata costruita completamente a nuovo ed è andata ad occupare superfici prative oltre che un breve tratto di sentiero pedonale a cavallo del riale __________ (cfr. documentazione fotografica p. 14 ss); previa posa delle infrastrutture è stato realizzato un campo viabile asfaltato con un calibro iniziale di ml 4.50 ridotto nella parte finale verso ovest a ml 3.50, delimitato mediante cordonetti e mocche in pietra naturale e completato con le necessarie opere murarie di sostegno (cfr. progetto pubblicato inc. no. 88/01). Più contenuti sono invece i lavori eseguiti lungo la seconda tratta che ricalca il tracciato preesistente (cfr. doc. fotografica p. 1-13); posato un segmento di canalizzazione per le acque chiare e meteoriche e risanati il sottofondo e la canalizzazione per le acque miste, in superficie la carreggiata ha mantenuto una larghezza costante di ml 3.50, è stata interamente pavimentata a nuovo ed anchessa finita con delimitazioni e varie opere murarie (cfr. progetto pubblicato inc. no. 70/03).Nellinsieme, attuando gli obiettivi del PR, la strada ha creato un collegamento definitivo tra il tracciato preesistente, che terminava poco prima della valletta del riale __________, e la piazzetta antistante il cimitero urbanizzando tutto il settore edificabile a monte del nucleo, in parte già insediato, secondo criteri lineari, tecnicamente consoni e conformi alla sua destinazione residenziale. Più particolarmente essa ha urbanizzato alcuni fondi edificabili, specie quelli ubicati lungo il primo tratto, dotandoli di un accesso carrozzabile conforme. Per altri fondi invece ha migliorato in modo evidente lo stato di urbanizzazione; questo è il caso per le proprietà site nella zona residenziale, e cioè nel comprensorio che si estende attorno al secondo tratto, già accessibili in passato attraverso il nucleo (Via __________, Via __________ e __________) ma servite in modo oggettivamente carente poiché le strade del paese offrono una visuale ridotta, sono alquanto strette, non consentono lincrocio di due automobili e difficilmente si prestano al passaggio di mezzi pesanti; tanto è vero che nel PR approvato il 21.12.2004 il tracciato attraverso il nucleo è definito come marciapiede e percorso prevalentemente pedonale e, ad eccezione dei veicoli di soccorso e di qualche autorizzazione particolare per le proprietà che dispongono di un garage nel nucleo, è chiusa al traffico veicolare. Infine lopera ha migliorato anche lurbanizzazione dei fondi appartenenti al nucleo sgravandoli dai disagi indotti dal traffico di transito.La presunzione del vantaggio particolare è quindi adempiuta sotto tutti i suoi aspetti (art. 4 LCM).2.3. I ricorrenti contestano di aver tratto un vantaggio particolare dallopera poiché la loro proprietà era già convenientemente urbanizzata e servita da un accesso sufficiente.Il mapp. no. 261 è un terreno di 8157 mq occupato da unabitazione unifamiliare fronteggiata da un giardino e costituito per il resto da sedime boschivo. Il fondo è posto al termine della nuova strada ed appartiene al comprensorio residenziale cui si accedeva dal nucleo. Il fatto che il fondo già usufruisse in passato di un accesso carrozzabile in sé non basta, tuttavia, ad invalidare la presunzione del vantaggio particolare; infatti questo è un elemento che non influisce sul principio dellassoggettamento ma che va considerato nellambito delloperazione di riparto dei contributi poiché serve a definire il singolo vantaggio ai fini di una distribuzione proporzionata dei contributi.Conta piuttosto che la costruzione della nuova strada, integrata con una misura di polizia nel nucleo, soddisfa razionalmente le esigenze della zona residenziale la cui accessibilità era necessariamente condizionata dagli spazi angusti del nucleo. Il risultato oggettivo consiste nella possibilità di servirsi di una strada adeguata, comoda ed esteticamente decorosa per raggiungere il mapp. no. 261.Lassoggettamento del mapp. no. 261 ad un contributo di miglioria è dunque fondato.
3.3.1. Giusta lart. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).Poiché lentità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi ammette lapplicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dallesperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono nelladoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; DTF 125 I 1 c. 2b/bb, 122 I 61 c. 3b).Lente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nellambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della proporzionalità e dellequivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).3.2. Nella fattispecie concreta la spesa determinante (art. 6 LCM) servita per il calcolo ammonta a fr. 1'094'032.- e la corrispondente quota prelevabile del 60% (art. 7 LCM), arrotondata, è di fr. 620'000.-.Per la ripartizione del prelevabile (art. 8 LCM) è stato applicato un metodo di calcolo che non è di facile ed immediata comprensione; considerato che negli atti pubblicati non figurava un rapporto esplicativo, a giusta ragione i ricorrenti, come anche altri proprietari, hanno lamentato le notevoli difficoltà incontrate nel tentativo di decifrare il prospetto. La questione è comunque superata giacché, come richiesto alludienza del 27.6.2007, il Municipio ha prodotto una relazione tecnica di dettaglio (relazione luglio
2007) che fornisce tutti i chiarimenti necessari e che, naturalmente, è stata messa a disposizione anche dei ricorrenti (cfr. lettera del 26.7.2007).Stando alla predetta relazione tecnica la ripartizione è fondata sulla superficie utile lorda (SUL), sul fattore dinteressenza A e sul fattore vantaggio/utilità B.Lasuperficie utile lorda (SUL)definisce il potenziale edificatorio del fondo dato dalla superficie edificabile moltiplicata per lindice di sfruttamento. Per i fondi situati nella zona residenziale semi-estensiva è considerato lindice di sfruttamento di zona 0.5 come da PR; ai fondi posti in zona nucleo è applicato invece un indice medio dello 0.8 valutato sulla base delle costruzioni esistenti; infine ai fondi inseriti nella zona del piano particolareggiato del nucleo è riconosciuto un indice medio 1 calcolato a ritroso sulla base delle aree massime di occupazione e delle altezze massime. Il parametro della SUL è completato con un fattore di correzionerche, tenuto conto di situazioni particolari, riduce la superficie edificabile; ciò in particolare quando, a seguito dellaccertamento dei limiti del bosco, alcune parti di terreno sono state rese edificabili ma, per la presenza di edifici o per la forma del terreno, ledificazione è difficoltosa (cfr. relazione tecnica
p. 3-4 nonché allegati 2 e 3).Ilfattore dinteressenza Aserve sostanzialmente a caratterizzare lutilità della strada per rapporto sia allo stato di urbanizzazione preesistente sia alle immissioni indotte dal traffico veicolare. Il fattore risulta da una formula matematica che applica a tutti i fondi i due coefficienti fissi di interessenza veicolarec(0.8) e di riduzione del carico veicolared(0.2) in base ai quali è stabilito quanto pesi ciascuno dei due coefficienti nel calcolo globale del fattore A ponendo il principio secondo cui la costruzione della nuova strada in sé conta di più della riduzione del carico ambientale per talune particelle. I fondi sono poi differenziati a dipendenza della situazione specifica applicando i medesimi parametri ma in forma variabile (iv,ir). Linteressenza veicolare 1 è così applicata ai fondi urbanizzati a nuovo lungo il primo tratto stradale e linteressenza veicolare 0.5 ai fondi lungo il secondo tratto già serviti in passato da Via __________; ai fondi del nucleo che si sono visti ridurre il carico veicolare è invece riconosciuto linteresse riduzione del carico veicolare 1. Sono inoltre applicate ponderazioni puntuali per quei fondi che presentano caratteristiche particolari (cfr. relazione tecnica p. 5-6).Ilfattore vantaggio/utilità Bserve a differenziare i fondi a seconda sia della percorrenza, vale a dire della lunghezza del tratto dopera utilizzato (a partire dal cimitero) per raggiungere ciascun fondo, sia dellaccessibilità diretta o indiretta, ossia della posizione confinante o retrostante del fondo. Anchesso è il prodotto di una formula matematica che applica a tutti i fondi i tre coefficienti fissi di basee(0.20), del tratto dopera utilizzatof(0.70) e di accessibilità direttag(0.10) che, come sopra, servono a stabilire il peso di ognuno dei tre coefficienti nel calcolo globale del fattore B. Essi sono accompagnati dalla variabileHche considera laccessibilità diretta o indiretta e dalla variabileLcalcolata proporzionalmente alla lunghezza della strada da percorrere, ponendoL= 1 alla distanza di 300 ml corrispondenti al primo tratto della nuova strada. Al coefficiente di baseenon è associata alcuna variabile poiché questo considera unicamente il vantaggio generale sulla mobilità (cfr. relazione tecnica p. 6-7).Questo metodo di calcolo, che si fonda non solo su dati oggettivi e concretamente verificabili ma anche su parametri di ponderazione specifici, si rivela assai minuzioso. Considerato che la situazione è piuttosto complessa, vuoi per lappartenenza dei fondi a tre diverse zone di utilizzazione vuoi per il differente grado di urbanizzazione preesistente, ben difficilmente le caratteristiche dei singoli fondi (per rapporto alla funzionalità dellopera) avrebbero potuto essere individuate in maniera più dettagliata e marcata cosicché ogni singolo fondo risulta gravato proporzionalmente al vantaggio effettivamente tratto dallopera.3.3. I ricorrenti hanno sollevato varie contestazioni in merito ai criteri di riparto che tuttavia non sono condivisibili.3.3.1. I ricorrenti osservano che stando alla relazione tecnica la ripartizione dei contributi si basa principalmente sulla SUL; a loro avviso si dà così esplicitamente atto dellapplicazione di un elemento di computo che non tiene conto delle due classi di fondi interessate dalla realizzazione dellopera pubblica e si assimilano fattispecie dissimili cadendo nellarbitrio.Premesso che le classi dinteressenza anziché due sono tre (fondi già urbanizzati, fondi urbanizzati a nuovo e fondi del nucleo), è palese che lo scopo della SUL non è di considerare lappartenenza del fondo alluna o allaltra classe, bensì di accertare un puro dato edilizio vale a dire il potenziale edificatorio di ciascun fondo a seconda della sua superficie e degli indici di sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM; relazione tecnica p. 3-4). In questambito risulta che per il mapp. no. 261 è computata solo una superficie di mq 3215 (escluso quindi tutto il sedime boschivo) ed è applicato un fattore di correzioner(0.75) poiché larea a monte della costruzione non è utilizzabile a fini edilizi (cfr. relazione tecnica p. 4). Ciò significa che ai fini del contributo è considerata solo la superficie edificabile effettivamente avvantaggiata; nondimeno il fatto che si tratti comunque di un sedime assai ampio e tra i più vasti del comprensorio imposto influenza in modo considerevole lammontare del contributo.Naturalmente il criterio della SUL non è fine a sé stesso e concorre a determinare il contributo nella misura in cui è combinato con i fattoridinteressenza Ae divantaggio/utilità Bche, questi si, sono precipuamente finalizzati ad individuare e differenziare le singole proprietà in ragione della loro posizione e delle caratteristiche intrinseche per rapporto alla funzionalità dellopera.3.3.2. Secondo i ricorrenti nel prospetto non è stata tenuta in debita considerazione la differenza sostanziale esistente tra la classe di fondi già provvisti di accesso e la classe di fondi urbanizzati a nuovo. Infatti, a loro avviso, i terreni posti lungo il primo tratto stradale hanno acquisito carattere edilizio solo con la costruzione della nuova strada e di conseguenza la rivalutazione di cui hanno beneficiato è di gran lunga maggiore a quella riconosciuta nel prospetto.Lo stato di urbanizzazione e quindi laccessibilità preesistente dal nucleo è considerata con ilfattore dinteressenza A. La distinzione tra i fondi che ne risulta è assai marcata perché alle proprietà già urbanizzate (evidenziate in azzurro nel piano incluso nella relazione tecnica), tra cui il mapp. no. 261, è riconosciuta uninteressenzaiv0.5 e cioè ridotta della metà rispetto allinteressenzaiv1 applicata ai fondi che in precedenza erano sprovvisti di accesso (evidenziati in rosa). A loro volta questi comprensori si differenziano dai fondi posti nel nucleo (evidenziati in verde) che, non usufruendo della nuova strada, hanno uninteressenzaiv0 ma in compenso, a differenza delle altre due classi, si vedono riconoscere uninteressenzair1 per la riduzione del carico veicolare data dallo spostamento del traffico di transito dal nucleo alla nuova strada.Il grado di interessenzaiv, che incide in ragione del 50% sui fondi già urbanizzati rispetto a quelli urbanizzati a nuovo e che è frutto di un apprezzamento delle circostanze, potrebbe anche essere discutibile ma non per questo è da considerarsi errato. A favore della sua attendibilità depone, in ogni caso, il fatto che i fondi urbanizzati a nuovo, pur essendo privi di accesso, nel PR erano già assegnati alla zona edificabile e che la nuova strada era già prevista dal piano viario. Considerato che tali proprietà potevano quindi vantare concrete possibilità di miglior uso, il loro valore commerciale non corrispondeva certamente a quello di un semplice terreno agricolo che non è soggetto a miglior uso ed è quotato ad un massimo di fr. 30.- il mq (RDAT II-1994 no. 64; TRAM 6.10.2005 N. 50.2005.2); in altre parole la loro rivalutazione non va ponderata per rapporto ad una precedente destinazione puramente agricola bensì tenendo presente la componente edilizia riconosciuta dal PR. Su tali basi il parametro non appare quindi né sproporzionato né destituito di fondamento.3.3.3. Sempre secondo i ricorrenti confrontando i fattori di interessenza e di utilità applicati al mapp. no. 261 ed ai mapp. no. 13 e 1233 si dovrebbe necessariamente concludere che al primo, già accessibile edificabile ed edificato, ridonda maggiore utilità rispetto agli altri due fondi che sono stati urbanizzati a nuovo.Questa tesi non è ragionevolmente sostenibile.Al mapp. no. 261 è applicato ilfattore dinteressenza Adello 0.4 pari alla metà di quello pertinente ai mapp. no. 13 e 1233 (0.8) cosicché manifestamente è riconosciuto un vantaggio assai inferiore riconducibile allo stato di urbanizzazione preesistente ed allaccessibilità già data da Via Soriscio. Ilfattore vantaggio/utilità Bè invece più incisivo per il mapp. no. 261 (1.55) rispetto ai mapp. no. 13 (0.76) e 1233 (0.47) per limportante differenza riscontrabile nella lunghezza del tratto dopera utilizzato; infatti per il mapp. no. 261, ubicato alla fine del tracciato stradale, necessariamente la percorrenza effettiva raggiunge il massimo assoluto (l= ml 535) ed è quindi di gran lunga superiore rispetto ai mapp. no. 13 (l= ml 195) e 1233 (l= ml 72) ma è anche uguale a quella del confinante mapp. no. 262. Per quanto riguarda invece laccessibilità diretta o indiretta, il prospetto riserva lo stesso trattamento ai mapp. no. 261, 13 e 1233 (H= 1), in quanto confinanti con la strada, distinguendoli dai fondi retrostanti che per questo motivo usufruiscono di una riduzione (cfr. ad esempio i mapp. no. 230 e 245 conH= 0). Infine, ed in aggiunta, è doveroso menzionare lo scarto considerevole tra la superficie computata del mapp. no. 261 (mq 3215) e quella dei mapp. no. 13 (mq 1290) e 1233 (mq 248) trattandosi di un parametro che, come già rilevato, incide sulla ripartizione. Ora, a prescindere dal fatto che il maggior peso di taluni fattori applicati al mapp. no. 261 è dovuto alla situazione oggettiva del fondo, nel complesso la combinazione di tutti gli elementi di ponderazione porta comunque ad un aggravio che al mq risulta essere minore rispetto ai fondi presi a paragone; pertanto la censura dei ricorrenti è inconsistente.Ciò detto il paragone con i mapp. no. 13 e 1233 non è comunque pertinente proprio perché questi fondi appartengono ad una realtà differente. Piuttosto il mapp. no. 261 andrebbe confrontato con le proprietà che sono incluse nel suo stesso comprensorio e che, analogamente, erano già accessibili dal nucleo e da Via __________: ad esempio con il mapp. no. 258 che ha il medesimofattore di interessenza Ama che, essendo retrostante, ha unfattore utilità/vantaggio Binferiore, oppure con il confinante mapp. no. 262 che usufruisce di parametri analoghi.3.3.4. I ricorrenti rammentano che il Tribunale federale ha affermato il principio secondo cui, nel determinare il contributo di miglioria, non si può fare astrazione dellammontare al mq del contributo imposto ai singoli fondi. Di conseguenza, riproponendo il confronto con i mapp. no. 13 e 1233, sostengono che il contributo al mq addebitato al mapp. no. 261 è eccessivo.La giurisprudenza citata (TF 27.5.2005 N. 2P.95/2004 peraltro parzialmente pubblicata in RtiD II-2005 no. 25) è ben nota a questo Tribunale e si riferisce ad una fattispecie nella quale, in sintesi, il metodo di riparto non operava distinzioni sufficientemente marcate a dipendenza della situazione dei fondi imposti e della funzionalità dellopera ciò che di riflesso comportava anche un appiattimento dei singoli importi al mq.Un quadro, questo, ben diverso dalla fattispecie in esame nella quale il metodo di riparto è zeppo di fattori valutativi ed i contributi non si riducono ad un risultato puramente aritmetico dipendente da una semplice moltiplicazione (fr. x mq) o divisione (contributo : superficie) ma, come visto, sono frutto di una meticolosa ponderazione con la conseguenza che nellinsieme gli importi addebitati individualmente risultano proporzionati alleffettivo vantaggio tratto da ogni fondo.3.4. Tutto ciò considerato i criteri di calcolo non violano i principi della proporzionalità e dellequivalenza e di conseguenza il contributo di miglioria a carico del mapp. no. 261 va confermato anche nel suo ammontare.
4.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti in solido in quanto soccombenti (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia:1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso il materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
4. Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco