Dispositiv
- La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.
- La presente decisione e definitiva.
- Intimazione a: - - per il Tribunale di espropriazione la Presidente Il segretario giudiziario Margherita De Morpurgo Enzo Barenco
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2006.59
Lugano
12 luglio 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Alberto Lucchini
arch. Claudio Morandi
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo sul ricorso presentato in data 13 settembre 2006 da
RI 1
rappr. dall RA 1
contro
la decisione su reclamo emessa il 17 luglio 2006 dalMunicipiodi __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria per le opere di formazione di un nuovo marciapiede in Via __________,relativamente al mapp. no. 143 RFD di __________,
letti ed esaminati gli atti, sentite le parti ed assunte le necessarie prove,
consideratoin fatto e in diritto
1.1.1. Il Comune di __________ ha eseguito una serie di interventi stradali lungo Via __________ che hanno comportato anche espropriazioni varie. Stando la progetto pubblicato nel 2001 questo prevedeva la costruzione di un nuovo marciapiede (m 1.50), prima inesistente, ed il rifacimento completo del campo stradale (m 5) con tutte le opere annesse, ossia la posa di una nuova canalizzazione per le acque chiare e meteoriche, la parziale sostituzione della tubazione dellacqua potabile, le delimitazioni ed il ripristino di manufatti a confine.Il Consiglio Comunale ha approvato lopera, il credito e laggiornamento del credito nel corso delle sedute del 20.12.1999, 18.12.2000 e del 5.6.2001 ratificando contestualmente anche il prelievo di contributi di miglioria nellordine del 30% della spesa (MM 21/1999, 10/2000 e 12/2001).Il progetto è stato approvato dal Tribunale di espropriazione con sentenza del 24.5.2002 mentre la procedura espropriativa si è conclusa per lo più mediante accordi e con ununica sentenza di merito del 13.1.2004 cresciuta incontestata in giudicato (inc. 55/01-196).1.2. A corollario del predetto intervento il Comune ha risolto di introdurre in Via __________ alcune misure di moderazione e di arredo stradale per ridurre la velocità di transito e disincentivare il traffico parassitario. In tale ambito la larghezza del marciapiede è stata portata a m 2, compresa la bordura, e questultima, anziché eseguita a spigolo, è stata smussata. Sulla carreggiata utile restante (m 4.50) la pavimentazione in asfalto è stata integrata, puntualmente ed in sequenza regolare, con lastre in beola e lo spazio veicolare ristretto con la posa di paletti tutti muniti di catarifrangenti.Il progetto è stato approvato dal Consiglio Comunale con risoluzione del 16.12.2002 (MM 29/2002) e dal Tribunale di espropriazione con sentenza del 6.2.2004 (inc. no. 29/03).1.3. IlMunicipioha quindi avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria per la sola realizzazione del marciapiede pubblicando il prospetto dal 27.2 al 29.3.2006 previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti.RI 1, quali comproprietari in ragione di ½ ciascuno del mapp. no. 143, sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 2'907.63.Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dalMunicipiocon risoluzione del 17.7.2006.Da ciò il ricorso in esame nel quale sono sollevate varie censure che giustificherebbero lannullamento, rispettivamente la riduzione dei contributi; esse saranno riprese nel seguito dellesposizione.Con risposta del 9.11.2006 ilMunicipiopostula la reiezione del gravame.Alludienza del 22.5.2007 le parti hanno confermato le rispettive tesi e domande; i ricorrenti hanno rilevato che la part. no. 365 è stata tralasciata nel prospetto ed hanno chiesto che lerrore sia corretto considerandola nella ripartizione dei costi (cfr. osservazioni del 16.5.2007).
2.In via preliminare occorre rammentare che con decreto presidenziale del 2.10.2006 sono chiamati a far parte del collegio giudicante ling. Argentino Jermini e larch. Claudio Morandi (cfr. decreto di costituzione del collegio giudicante 2.10.2006).In seguito a ricusa dei ricorrenti (cfr. lettera del 5.4.2007) ling Jermini è stato sostituito con il supplente ing. Alberto Lucchini (cfr. verbale di udienza del 22.5.2007).
3.I ricorrenti rimproverano al Municipio una mancanza di chiarezza quo ai costi per la costruzione del marciapiede.La censura è del tutto inconsistente oltre che tardiva.Le spese in oggetto risultano chiaramente dagli atti pubblicati. Infatti con MM 10/2000 il Municipio ha esposto un preventivo di fr. 1'452172.-, importo aggiornato a fr. 1'454'000.- con MM 12/2001. Entrambi i messaggi sono stati approvati dal Consiglio Comunale con risoluzioni del 18.12.2000 e del 5.6.2001 cresciute in giudicato. La spesa determinate per il calcolo dei contributi di fr. 1'449'003.60 (cfr. prospetto) è dunque conforme e ciò basta ai fini del presente giudizio.A ciò si aggiunge che la contestazione dei costi avrebbe dovuto essere sollevata, semmai, in altra sede. Infatti il piano di finanziamento, di cui fa parte il preventivo, è di competenza esclusiva del legislativo comunale (art. 13 cpv. 1 let. g LOC) le cui risoluzioni sono impugnabili nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2000 no. 50 c. 3). Pertanto, dinanzi al Tribunale di espropriazione, ogni censura in merito è irricevibile.
4.In secondo luogo i ricorrenti sostengono che laggiunta delle moderazioni del traffico ha profondamente snaturato il progetto approvato nel 2002 motivo per cui il prelievo di contributi di miglioria andava preventivamente vagliato ed approvato nuovamente dal legislativo.I ricorrente fraintendono tuttavia la portata della procedura dimposizione. Questultima non riguarda le opere nel loro complesso bensì solamente il nuovo marciapiede, unico manufatto la cui esecuzione, che include le spese vive e di acquisto dei sedimi (art. 6 cpv. 1 LCM), è soggetta al prelievo di contributi di miglioria. Ciò conformemente alla risoluzione definitiva del Consiglio di Stato del 31.5.2000 stando alla quale le altre opere previste dal primo progetto in parte sono semplici manutenzioni ed in parte sono soggette a contributi di costruzione in base alla LALIA (cfr. ris. citata). Ciò conformemente, anche, al successivo MM 10/2001 che proponeva il prelievo di contributi per il solo marciapiede in ragione del 30% della spesa, e del MM 12/2001 di aggiornamento del credito. Entrambi i messaggi sono stati approvati dal Consiglio Comunale con risoluzioni del 18.12.2000 e del 5.6.2001 cresciute in giudicato.Pertanto il fatto che in un secondo tempo il Comune abbia ampliato il concetto dellintervento mettendo in atto anche le misure di moderazione è del tutto ininfluente, non da ultimo poiché per tali misure non è mai stato proposto il prelievo di contributi di miglioria (cfr. MM 29/2002 e ris. CC del 16.12.2002).La censura è dunque infondata.
5.5.1. Affinché sia imponibile lopera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter, Les contributions déquipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991 no. 64, II-1998 no. 29).Il vantaggio particolare è presunto quando lopera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne lurbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, laccessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (art. 4 LCM; Messaggio cit., ad art. 5 p. 16-17).In questottica gli autori e la giurisprudenza reputano che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che giustificando il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit.,
p. 64 ss; Blumer, Abgaben fèr Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugestez, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).5.2. Secondo i ricorrenti il marciapiede non è unopera autonoma ma va considerato come parte integrante delle misure di moderazione del traffico; infatti, privo spigoli, esso è sistematicamente invaso da veicoli con la conseguenza che non crea alcuna zona di salvaguardia o di protezione per i pedoni, né migliora laccesso al fondo e lutilizzo pedonale della strada.Tali contestazioni, del tutto generiche, non bastano tuttavia ad invalidare la presunzione del vantaggio particolare. Dal confronto tra lo stato precedente i lavori e quello attuale (cfr. documentazione fotografica prodotta dal Comune e dal ricorrente), risulta infatti chiaramente che i fondi serviti, tra cui anche il mapp. no. 143, hanno tratto un beneficio concreto dalla costruzione del marciapiede grazie al quale il tracciato stradale è stato adeguato alle esigenze della zona ed alla sua destinazione residenziale. Lo conferma, peraltro, il fatto che sono stati interposti solo tre ricorsi su un comprensorio imposto assai vasto.Pur scegliendo, in linea con gli orientamenti comunemente ammessi in tema di opere stradali, una soluzione che preferisce una parziale convivenza ad una rigida separazione tra gli utenti della strada (cfr. relazione tecnica inc. no. 29/03), il Comune ha mantenuto il marciapiede ad una quota sensibilmente rialzata rispetto al sedime stradale, lo ha allargato a m 2 e provvisto di una bordura; perciò, anche se privo di cesure, il marciapiede è ben delimitato ed offre uno spazio ampiamente sufficiente e sicuro per i pedoni. Inoltre la sua eventuale invasione da parte di un veicolo non è continua ma limitata allincrocio occasionale ed ai punti in cui è stato creato un restringimento stradale; il pedone sul marciapiede gode comunque sempre della precedenza.In queste condizioni il vantaggio particolare non può ragionevolmente essere contestato.E vero che laggiunta delle moderazioni ha modificato completamente laspetto e la percorribilità della strada; gli inconvenienti lamentati dai ricorrente sono riconducibili, sostanzialmente, a questa modifica non alla presenza del marciapiede come tale che non pregiudica in alcun modo laccesso al mapp. 143 né luso della strada o la sicurezza dei pedoni. D'altronde il riassetto disciplina e pone dei limiti alla circolazione favorendo di riflesso la sicurezza del traffico veicolare e pedonale. Gli utenti ed i confinanti non hanno che da adeguarsi trattandosi di misure che vanno a loro vantaggio. Affrontando la strada con la dovuta prudenza e nel rispetto del limite di velocità dei 30 km/h i moderatori sono ben visibili e quindi evitabili. Semmai sarà compito del Comune di adottare alloccorrenza le opportune misure di polizia.Ciò considerato lassoggettamento del mapp. no. 143 ad un contributo di miglioria è dunque fondato.
6.I ricorrenti contestano infine la spesa determinante per il calcolo dei contributi di miglioria elencando tutta una serie di importi che andrebbero decurtati.A torto, tuttavia, poiché lart. 6 cpv. 1 LCM sancisce espressamente che la spesa determinante si compone delle spese totali desecuzione e dacquisto dellopera, incluse quelle per i terreni necessari, le indennità, i progetti, la direzione lavori e gli interessi di costruzione.Per il resto vale quanto già rilevato al considerando 3: il piano finanziario approvato dal legislativo comunale e cresciuto in giudicato in questa non è più impugnabile.
7.Alludienza del 22.5.2007 i ricorrenti hanno rilevato che la part. no. 365 è stata tralasciata nel prospetto ed hanno chiesto che lerrore sia corretto considerandola nella ripartizione dei costi.In effetti la part. no. 365 è inclusa nel comprensorio imponibile (cfr. piano del perimetro dei contribuenti) ma non figura nellelenco dei contribuenti (cfr. prospetto dei contributi di miglioria). Si tratta manifestamente di una svista sanabile questa sede, ritenuto che la posizione del fondo può essere stabilita per confronti con le part. no. 150 e 358 e dunque applicando i seguenti parametri:sup. edificabile netta 1008indice di sfruttamento 0.5L1 386L2 219L3 5presenza marciapiede 0fattore di utilità 319.20fattore interesse 2A 223.84Quota Q 112'815.36Ne risulta una nuova somma Qi di 11'750'039.67 che, una volta applicata alla formula di calcolo, riduce il contributo per il mapp. no. 143 a fr. 2'879.70.
8.La tassa di giustizia e le spese sono poste interamente a carico dei ricorrenti (art. 31 LPamm. per il rinvio di cui allart. 23 LCM), ritenuto che la riduzione del contributo è minima e quindi non determina una ripartizione delle spese di giudizio. Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia:1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il contributo di miglioria per il mapp. no. 143 è ridotto a fr. 2'879.70.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco