Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2006.43
4507/609
Bellinzona
27 luglio 2006
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 13 febbraio 2006 presentato da
RI 1
contro
la decisione 10 febbraio 2006 n. 4507/609 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 24 febbraio 2006 presentate dalla Sezione della circolazione,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto
A.La Sezione della circolazionecon decisione 10 febbraio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese fr. 10.-, per i seguenti motivi:
Ha circolato con il veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo mani libere.
Fatti accertati l11 ottobre 2005 in territorio di __________
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C.La Sezione della circolazione, nelle osservazioni 24 febbraio 2006, propone, per contro, di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2.Giusta lart. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza.Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non devessere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori di suono (art. 3 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con larresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
Per limpiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo mani libere lelenco allegato allOrdinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311).
3.La Sezione della circolazione ha multato il ricorrente in applicazione delle predette norme per aver impiegato durante la guida un telefono senza dispositivo mani libere.
4.I fatti rimproverati allinsorgente sono stati constatati da un agente della Polizia cantonale.
Le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza; rientra pertanto nelle attribuzioni dellautorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dallautore dellaccertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
5.Nella fattispecie, il ricorrente nega ogni addebito. Egli lamenta in estrema sintesi un erroneo accertamento dei fatti da parte dellagente di polizia la cui versione non sarebbe atta, in assenza di prove concrete, a confutare le proprie dichiarazioni circa lassenza di qualsivoglia impiego del cellulare alla guida.
Anzitutto, non giova al multato lamentare il difetto di una prova concreta quale una documentazione fotografica (cfr. osservazioni 10 gennaio 2006) ove solo si consideri come l'accertamento di un'infrazione può essere esperito con qualsiasi mezzo idoneo, per esempio mediante la constatazione oculare di un agente di polizia com'è il caso in concreto.
Vanno inoltre evidenziate le incongruenze contenute nei tanti scritti del ricorrente, che non ha mai fornito una giustificazione concreta e lineare.
Nelle osservazioni 21 ottobre 2005, linsorgente dichiarava a sua discolpa che:Faccio tutto il possibile per non doverlo (n.d.r.: il cellulare) usare durante la guida. Mi pare quindi molto strano che mi sia potuto succedere.Egli non ha quindi escluso, ma ritenuto soltanto inverosimile, che fosse al telefono come indicato dallagente di polizia.
In un secondo tempo egli ha modificato la propria posizione arrivando a negare categoricamente l'infrazione addebitatagli con una tesi diversa. Egli ha infatti asserito che:è impossibile che io abbia parlato con un natel in tanto che guidavo, visto che tecnicamente non ne sono in grado. Per tutto ciò che è elettronica, sono imbranatissimo, e quindi non so rispondere al telefono intanto che guido, come nemmeno sono capace di telefonare io a qualcuno intanto che guidoconcludendo che di ciò sono felice perché posso già fin dora essere certo che non causerò mai un incidente per il fatto che parlo al telefono intanto che guido(osservazioni 19 dicembre 2005).
Il ricorrente ha poi ancora una volta modificato la sua versione ipotizzando addirittura che magari alla guida del mio veicolo non ci fossi io(osservazioni 10 gennaio 2006), ciò che in definitiva appare come un tentativo di scaricare la responsabilità su terze persone (delle quali peraltro non ha indicato alcuna generalità).
Ora, le giustificazioni addotte dal ricorrente, oltre a essere contraddittorie, non hanno alcun valore probatorio, trattandosi di semplici deduzioni, e quindi non sono rilevanti ai fini del giudizio. Si osserva inoltre che le ultime considerazioni sono emerse solo in un terzo tempo, per cui danno adito a qualche dubbio sulla credibilità del ricorrente.
Di transenna si osserva che il tono e le espressioni utilizzate dallinsorgente nel gravame appaiono poco consoni alle circostanze.
6.Dal canto suo lagente denunciante si è limitato, in sostanza, a confermare integralmente il rapporto di contravvenzione, senza tuttavia descrivere in modo chiaro e circostanziato linfrazione, fornendo ad esempio una descrizione della persona alla guida. Egli ha solamente affermato che linfrazione è stata constatata a una distanza di 5 metri, nel momento in cui lautopattuglia incrociava il veicolo del trasgressore. In queste circostanze, non si può escludere a priori un eventuale errore dellagente nellannotare il numero di targa di un veicolo in movimento appena incrociato. Inoltre non è neppure noto
- il rapporto di contro-osservazioni 18 dicembre 2005 non essendo chiaro in proposito - se lagente conosca personalmente il ricorrente per affermare con sicurezza che sia il trasgressore.
7.Nonostante le giustificazioni addotte dal ricorrente non siano per nulla liberatorie e appaiano addirittura contraddittorie, laccertamento delle modalità dellinfrazione non è stato circostanziato dallagente denunciante con la puntualità che è lecito attendersi e questo indebolisce le sue constatazioni.
Nel procedimento penale spetta infatti allautorità provare la colpevolezza dellaccusato e non a questultimo dover dimostrare la sua innocenza (DTF 127 I 38, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c).
Malgrado le riserve espresse circa la debolezza delle argomentazioni addotte dal ricorrente, in difetto di elementi utili al giudizio, questo giudice non riesce a maturare il solido convincimento che egli abbia effettivamente commesso linfrazione addebitatagli.
Sussistendo dubbi e incertezze, in ossequio al principio cardine del diritto penalein dubio pro reo,il ricorrente va quindi prosciolto.
Ciò posto, si giustifica di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata, rinunciando al prelievo di oneri processuali (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè accoltoe la decisione impugnataannullata.
2.Non si prelevano né tasse né spese.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: