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30.2006.325

Ticino · 2006-12-07 · Italiano TI
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Revisione di una sentenza a seguito di omonimia scoperta solo in un secondo tempo

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Tessin Il Presidente della Pretura Penale 07.12.2006 30.2006.325 Tessin Il Presidente della Pretura Penale 07.12.2006 30.2006.325 Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.12.2006 30.2006.325

Revisione di una sentenza a seguito di omonimia scoperta solo in un secondo tempo

Incarto n. 30.2006.325 04 1618/709 Bellinzona 7 dicembre 2006 Sentenza di revisione In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sull’istanza di revisione 28 novembre 2006 presentata da RI 1 contro la sentenza 27 giugno 2005 emessa nei suoi confronti dalla Pretura penale, Bellinzona letti ed esaminati gli atti; rilevato                               che l’istanza non ha formato oggetto di intimazione; considerato                      in fatto ed in diritto 1. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione con decisione 17 dicembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 10.-, per aver impiegato in qualità di domestica (mezza giornata alla settimana), dal mese di aprile 2002 al 26 settembre 2003, per complessivi 78 giorni, la cittadina comunitaria __________, __________, sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività. 2. Statuendo sul ricorso inoltrato da RI 1 la scrivente autorità, sulla base della documentazione agli atti, aveva – con decisione del 27 giugno 2005, incarto __________ – respinto il gravame e confermato la menzionata decisione della Sezione dei permessi e dell’immigrazione. 3. Con scritto 28 novembre 2006 l’istante chiede la revisione della sentenza di cui sopra in quanto sostiene che nell’evenienza concreta si è trattato di un caso di omonimia; nel contempo domanda la restituzione dell’importo di fr. 250.- versato per la contravvenzione (cfr. supra, consid. 1) e di quello di fr. 200.- versato alla scrivente autorità per tasse e spese che le erano state caricate a seguito del mancato accoglimento del suo ricorso. 4. Contro le decisioni definitive è data la revisione per i motivi dell’art. 299 CPP. L’istanza di revisione deve essere proposta all’autorità che ha giudicato in ultima istanza (art. 19 cpv. 1 e 2 LPContr). Per l’art. 19 cpv. 6 prima frase LPContr se l’istanza di revisione è accolta al condannato, o ai suoi eredi, si devono restituire le spese del giudizio e le multe pagate con gli interessi. 5. Agli atti è nel frattempo stato prodotto il decreto di non luogo a procedere del 21 giugno 2006 emesso nei confronti di __________; dallo stesso si evince in particolare che “ assunta a verbale di interrogatorio, gli agenti di polizia hanno potuto costatare che __________ __________ non conosceva né la signora RI 1 né il suo indirizzo; la denunciata asseriva comunque di aver detto la verità al momento del suo fermo. Ciò detto, sempre gli agenti interroganti hanno chiesto a __________ di mostrare loro l’abitazione nella quale aveva svolto i lavori di pulizia. La denunciata aveva quindi indicato l’immobile corrispondente a __________. Si era pertanto trattato di una quasi omonimia che aveva indotto in errore la denunciata. __________ è poi stata verbalizzata e la stessa ha ammesso che __________ aveva lavorato alle sue dipendenze ” (cfr. DNL del 21 giugno 2006, consid. 2) . 6. Pacifico che il decreto di non luogo in questione è un mezzo di prova rilevante che non era noto al giudice che aveva statuito sulla fattispecie un anno prima; pertanto il caso in esame costituisce certamente un motivo di revisione ai sensi dell’art. 299 cpv. c CPP. 7. Visto quanto precede, ritenuto come l’istante non è l’autrice dell’infrazione rimproveratale, questo giudice - senza doversi soffermare ulteriormente - deve riformare la sua decisione presa il 27 giugno 2005. L’istanza presentata da RI 1 è pertanto accolta; di conseguenza sono annullate la sentenza della Pretura penale del 27 giugno 2005 e la decisione del 17 dicembre 2004 della Sezione dei permessi e dell’immigrazione. Inoltre a RI 1 saranno retrocessi gli importi nel frattempo versati oltre agli interessi del 3% a far stato dalla data di pagamento. per questi motivi                 visti in particolare gli art. 19 LPContr e 299 CPP dichiara e pronuncia:                1. L’istanza di revisione è accolta . Di conseguenza sono annullate la sentenza 27 giugno 2005 (incarto __________) emessa dalla Pretura penale nei confronti di RI 1 e la decisione n° __________ del 17 dicembre 2004 emessa nei suoi confronti dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione. 2. All’istante verrà retrocesso ad opera dell’Ufficio Esazione e condoni l’importo di fr. 250.-, versato per la contravvenzione emessa il 17 dicembre 2004 dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, oltre interessi del 3% dal momento in cui è stato effettuato il pagamento. 3. All’istante, previa comunicazione del numero di conto sul quale effettuare il versamento, verrà retrocesso da parte della Pretura penale l’importo di fr. 200.-, oltre interessi del 3% dal momento in cui è stato effettuato il pagamento, versato per tasse e spese a seguito della sentenza del 27 giugno 2005. 4. Intimazione a: Ufficio esazione e condoni, Bellinzona Il presidente:                                                                            Il segretario: