Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2006.299
26434/606
Bellinzona
23 ottobre 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 30 ottobre 2006 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 27 ottobre 2006 n. 26434/606 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 10 novembre 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.La CRTE 1,con decisione del 27 ottobre 2006, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per averposteggiato il veicolo TI __________ in unarea su cui è segnalato il divieto di fermata,il 18 maggio 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 30 OSStr.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento.
C.La CRTE 1, nelle osservazioni 10 novembre 2006, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
Linsorgente, in uno scritto erroneamente datato 30 ottobre 2006 (atteso che è stato spedito il 16 dicembre 2006 in reazione alle osservazioni 10 novembre 2006 dellautorità di prime cure; cfr. timbro postale), ha chiesto lindizione di un dibattimento orale per chiarire i fatti.
Ora, al di là del fatto che tale richiesta giunge a oltre un mese di distanza dalle osservazioni della CRTE 1, per cui appare intempestiva, la Legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) prevede che la procedura contravvenzionale si svolge in forma scritta, per cui egli era tenuto a sollevare tutte le proprie censure ed argomentazioni con latto ricorsale, in ossequio anche al principio della buona fede processuale.
Nulla osta pertanto allesame del ricorso nel merito, che può essere giudicato sulla base degli atti a norma dellart. 12 LPContr.
2.Per lart. 27 cpv. 1 prima frase LCStr lutente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. Per quanto qui interessa, il segnale «Divieto di fermata» (2.49) vieta la fermata volontaria dalla parte della strada provvista di un tale segnale (art. 30 cpv. 1 prima frase OSStr). Lart. 19 cpv. 2 lett. a ONC sancisce che il parcheggio è vietato dove la fermata non è concessa.
È inoltre vietato fermarsi o sostare, dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di pericolo alla circolazione (art. 37 cpv. 2 LCStr).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per linosservanza di cui sopra, lallegato 1 dellOrdinanza federale sulle multe disciplinari (OMD) commina - fino a 60 minuti - una sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione n. 230.1).
3.La CRTE 1 - in applicazione delle predette disposizioni - ha multato linsorgente per avere posteggiato il veicolo TI __________ su unarea in cui è segnalato il divieto di fermata. La decisione si basa sullaccertamento di un agente della Polizia comunale di __________ avvenuto il 18 maggio 2006 alle 11.05 in __________ (ricca diboutiquese altri negozi, esercizi pubblici, saloni dicoiffureecc.) a __________, comune di residenza del ricorrente.
4.Nel gravame, linsorgente si esaurisce nelle seguenti considerazioni:
Mi permetto di ricorrere contro la decisione della CRTE 1 del 28 ottobre 2006 allegata. Il motivo è che non ho posteggiato la mia auto [in quella data] al posto indicato. Per questo chiedo di annullare la decisione e di mettere le tasse e spese a carico dello Stato.
5.Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dellaccertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nellevenienza concreta, trattandosi di una violazione delle norme della circolazione nel traffico stazionario, si può tranquillamente affermare che lagente denunciante ha proceduto a una constatazione di agevole momento, e quindi di facile compimento, non dovendo fare altro che annotare il numero di targa del contravventore. In queste condizioni, ben difficilmente si può credere che vi sia stato un errore da parte sua nel riportare detta indicazione. Inoltre, laccertamento non può essere frutto della fantasia dellagente, il quale, a differenza del multato, non ha interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra laltro, di subire sanzioni penali e amministrative.
Daltra parte il ricorrente si limita in modo del tutto sommario a proclamare la sua estraneità ai fatti, senza tuttavia spiegare per quali motivi non può aver commesso linfrazione ascrittagli, indicando ad esempio dove si trovava in quelle circostanze di tempo o se avesse eventualmente concesso in uso la sua vettura a un terzo, situazione nella quale avrebbe perlomeno dovuto indicarne il nominativo.
Considerato che dagli atti non emerge alcun elemento che possa fare dubitare dellesattezza dellaccertamento dellagente denunciante, lonore probatorio del multato di fornire una prova liberatoria risulta in concreto disatteso, per cui si giustifica confermare la decisione impugnata. La richiesta di poter chiarire oralmente i fatti, irrita e giunta, come detto, a distanza di oltre un mese dalle osservazioni 10 novembre 2006 della CRTE 1, non può inoltre ovviare allinadempienza dellinsorgente.
In siffatte evenienzequesto giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dallautorità di prime cure.
6.A giustaragione la CRTE 1 ha quindi inflitto a questultimo una multa di fr. 120.- pari allimporto previsto dallOMD per questo tipo di infrazione, con aggiunta degli oneri processuali previsti dalla legge nellambito della procedura ordinaria.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 30 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3.Intimazione a:
RI 1,
CRTE 1
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).