Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 agosto 2006, allegato 5 del ricorso, nonché 3 ottobre 2006, allegato 9 del ricorso);
che, a sostegno di siffatte argomentazioni, il ricorrente ha prodotto la fattura del suddetto collegamento telefonico, dalla quale risulta che nel mese di giugno 2006 non sono stati generati costi (allegato 6 del ricorso);
che la produzione di tabulati telefonici o simili attestazioni di società telefoniche non è, di per sé sola, per nulla concludente sul piano probatorio: il conducente potrebbe far uso di un telefono mobile di cui non è il titolare e, inoltre, i tabulati telefonici (ed a maggior ragione le fatture) riportano unicamente le telefonate effettuate e non quelle ricevute, rispettivamente andate a vuoto;
che, per contro, lagente denunciante, nel proprio rapporto del 6 luglio 2006, ha sottolineato chein data e ora di cui sopra(ndr: 8 giugno 2006, ore 09:46), appostato durante il mio regolare servizio su __________, notavo transitare la vettura di marca __________ di colore rosso, con alla guida una persona di sesso maschile intento a telefonare senza il dispositivo mani libere. Faccio notare che tali contravvenzioni da parte mia vengono stese solo se constatate in modo evidente, e così è stato anche in questo caso. Non metto in dubbio che come scrive il signor RI 1 quel giorno non ha usato il suo cellulare, ma comunque era al telefono, se non con il suo con un altro.(cfr. rapporto di controosservazioni 6 luglio 2006);
che il predetto agente nel suo rapporto del 13 agosto 2006, riconfermando integralmente il proprio rapporto di contravvenzione, ha precisato cheil fatto che il telefono della ditta __________ assegnato al signor RI 1 non sia stato utilizzato può corrispondere alla realtà, cosa però non provata in quanto il resoconto allegato della __________ è quello del mese di giugno e non quello di luglio, data in cui è stata stesa contravvenzione. Inoltre non necessariamente il telefonino usato doveva essere quello della ditta ma bensì poteva essere uno privato.(cfr. rapporto di controosservazioni 13 agosto 2006);
che, ben ponderate le due versioni, a mente di questo giudice, di fronte alla lineare e dettagliata esposizione dei fatti dellagente denunciante, peraltro non inficiata dallerrore circa il mese di cui alla fattura delloperatore telefonico, le affermazioni del ricorrente non possono essere ritenute valido motivo di revisione della decisione impugnata. In effetti, questultimo, a sua discolpa, si è limitato a produrre la fattura dellutenza telefonica a sua disposizione - che, come visto, non è sufficiente ai fini probatori - ed a negare di possedere un collegamento cellulare privato, senza tuttavia fornire argomenti tali da mettere in dubbio la veridicità e la fedefacenza delle constatazioni dellagente denunciante, il quale, a differenza del ricorrente, non ha alcun interesse a dichiarare fatti e circostanze non corrispondenti alla realtà, con il rischio di subire sanzioni penali ed amministrative;
che, sia detto a titolo meramente abbondanziale, pur dando per vera la versione fornita dallinsorgente circa lo smarrimento del cellulare a sua disposizione, oggigiorno appare poco credibile che un dirigente dazienda sia rimasto per oltre un mese senza un collegamento telefonico mobile;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPcontr);
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1.Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
3.Intimazione a:
Il giudice: Il segretario:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2006.298
25756/605
Bellinzona
7 agosto 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 30 ottobre 2006 presentato da
RI 1
contro
la decisione 20 ottobre 2006 emessa dalla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
viste le osservazioni 10 novembre 2006 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 20 ottobre 2006, ha inflitto RI 1 una multa di fr. 100.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.-- e le spese di fr. 10.--, per i seguenti fatti accertati l8 giugno 2006 in territorio di __________:
ha circolato con il veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo mani libere;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 3 cpv. 1 ONC;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 30 ottobre 2006, con il quale ha chiesto lannullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del 10 novembre 2006 la Sezione della circolazione ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dellinsorgente e la tempestività dellimpugnativa sono date dallart. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dellart. 12 LPContr;
che, giusta lart. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza;
che, per lart. 3 cpv. 1 ONC, il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con larresto o la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che per limpiego durante la guida di un telefono senza dispositivo mani libere, è comminata una sanzione pecuniaria di fr. 100.-- (cifra 311 dellallegato 1 dellOrdinanza concernente le multe disciplinari);
che i fatti rimproverati al ricorrente sono stati constatati da un caporale della Polizia comunale di __________;
che le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e di fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dellautorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dallautore dellaccertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che, nel caso concreto, linsorgente ha ammesso di essere stato al volante del veicolo in questione, ma ha a più riprese contestato limpiego di un telefono durante la guida, sottolineando come il cellulare, intestato alla ditta della quale è direttore con firma individuale, ma in suo uso, nel corso del mese di giugno non sia stato utilizzato, in quanto era stato dimenticato presso un cliente allestero a fine maggio ed è stato recuperato unicamente ad inizio luglio. Inoltre egli nega di essere in possesso di un altro cellulare privato (cfr. osservazioni 4 agosto 2006, allegato 5 del ricorso, nonché 3 ottobre 2006, allegato 9 del ricorso);
che, a sostegno di siffatte argomentazioni, il ricorrente ha prodotto la fattura del suddetto collegamento telefonico, dalla quale risulta che nel mese di giugno 2006 non sono stati generati costi (allegato 6 del ricorso);
che la produzione di tabulati telefonici o simili attestazioni di società telefoniche non è, di per sé sola, per nulla concludente sul piano probatorio: il conducente potrebbe far uso di un telefono mobile di cui non è il titolare e, inoltre, i tabulati telefonici (ed a maggior ragione le fatture) riportano unicamente le telefonate effettuate e non quelle ricevute, rispettivamente andate a vuoto;
che, per contro, lagente denunciante, nel proprio rapporto del 6 luglio 2006, ha sottolineato chein data e ora di cui sopra(ndr: 8 giugno 2006, ore 09:46), appostato durante il mio regolare servizio su __________, notavo transitare la vettura di marca __________ di colore rosso, con alla guida una persona di sesso maschile intento a telefonare senza il dispositivo mani libere. Faccio notare che tali contravvenzioni da parte mia vengono stese solo se constatate in modo evidente, e così è stato anche in questo caso. Non metto in dubbio che come scrive il signor RI 1 quel giorno non ha usato il suo cellulare, ma comunque era al telefono, se non con il suo con un altro.(cfr. rapporto di controosservazioni 6 luglio 2006);
che il predetto agente nel suo rapporto del 13 agosto 2006, riconfermando integralmente il proprio rapporto di contravvenzione, ha precisato cheil fatto che il telefono della ditta __________ assegnato al signor RI 1 non sia stato utilizzato può corrispondere alla realtà, cosa però non provata in quanto il resoconto allegato della __________ è quello del mese di giugno e non quello di luglio, data in cui è stata stesa contravvenzione. Inoltre non necessariamente il telefonino usato doveva essere quello della ditta ma bensì poteva essere uno privato.(cfr. rapporto di controosservazioni 13 agosto 2006);
che, ben ponderate le due versioni, a mente di questo giudice, di fronte alla lineare e dettagliata esposizione dei fatti dellagente denunciante, peraltro non inficiata dallerrore circa il mese di cui alla fattura delloperatore telefonico, le affermazioni del ricorrente non possono essere ritenute valido motivo di revisione della decisione impugnata. In effetti, questultimo, a sua discolpa, si è limitato a produrre la fattura dellutenza telefonica a sua disposizione - che, come visto, non è sufficiente ai fini probatori - ed a negare di possedere un collegamento cellulare privato, senza tuttavia fornire argomenti tali da mettere in dubbio la veridicità e la fedefacenza delle constatazioni dellagente denunciante, il quale, a differenza del ricorrente, non ha alcun interesse a dichiarare fatti e circostanze non corrispondenti alla realtà, con il rischio di subire sanzioni penali ed amministrative;
che, sia detto a titolo meramente abbondanziale, pur dando per vera la versione fornita dallinsorgente circa lo smarrimento del cellulare a sua disposizione, oggigiorno appare poco credibile che un dirigente dazienda sia rimasto per oltre un mese senza un collegamento telefonico mobile;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPcontr);
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1.Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
3.Intimazione a:
Il giudice: Il segretario:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).