Sachverhalt
In data 16.09.2006, verso le ore 11.05, mi trovavo a circolare alla guida del mio veicolo privato, sullautostrada A2, direzione nord, in territorio di __________ (inizio turno di servizio alle 1145 a __________). A ca. 300 m dal portale nord della galleria autostradale __________, dopo aver esposto lindicatore di direzione sinistro, mi spostavo sulla corsia di sorpasso e mi accodavo a distanza di sicurezza ad altri veicoli già in fase di sorpasso. Poco oltre il portale nord del manufatto, a mezzo di specchietti retrovisori, notavo il sopraggiungere da tergo di un motoveicolo il quale si accodava alla mia vettura (ca. 5-6 metri) sul lato sinistro della corsia. Alcuni istanti dopo, il motoveicolo eseguiva il sorpasso, prima del mio veicolo e in seguito degli altri due circolanti davanti a me, passando tra le nostre rispettive fiancate sinistre e la linea di margine sinistra della corsia di sorpasso.
4.Il ricorrente, dal canto suo, contesta linfrazione ascrittagli dallautorità di prime cure negando di aver sorpassato veicoli che si trovavano in fase di sorpasso. Nel gravame si legge in particolare che:
A. ()Giunto in zona __________ ha scorto un veicolo di colore scuro verde o blu, forse una Seat o una Rover di piccola cilindrata, che circolava sulla corsia di sorpasso, benché sulla normale corsia di marcia non fosse presente alcun veicolo. Raggiunto il veicolo che circolava ad una velocità attorno ai 90-100 km/h, dove è permessa la velocità di 120 km/h, il ricorrente è rimasto accodato a questo veicolo fino al momento in cui il suo conducente si è accorto di essere in manifesta violazione dellart. 34 LCS ed è rientrato sulla normale corsia di marcia. Vista libera la corsia di sorpasso, il signor RI 1 ha proceduto al sorpasso regolare di questo veicolo, rientrando al termine del sorpasso sulla corsia di marcia e proseguendo in questo modo, per un buon tratto, dato che la via era libera da veicoli.
B. Risulta quindi essere completamente errato quanto il segnalante ha scritto nel suo rapporto. Il signor RI 1 ha superato unicamente questo veicolo che occupava senza alcun valido motivo la corsia di sorpasso e che circolava per altro a velocità contenuta, creando così una situazione di pericolo per gli altri utenti della strada.
C. Non ci vuole molto a capire che questo conducente deve essere lagente che ha stilato il fantasioso rapporto nei confronti del qui ricorrente, ma i fatti non si sono svolti come preteso dal denunciante. Se il denunciante intende che il signor RI 1 ha superato diversi veicoli dopo il termine del limite di velocità fissato lungo il tratto del cantiere di __________, allora diremo subito che ciò è realmente accaduto, ma non nei termini pretesi dal denunciante, il quale tra laltro non era ancora stato sorpassato, dato che circolava lui stesso sulla corsia di sorpasso e quindi ha potuto veder solo tramite lo specchietto retrovisore le manovre di sorpasso del signor RI 1. Dopo il termine del cantiere, dove la velocità consentita ritornava ad essere quella permessa in autostrada, il ricorrente ha sorpassato regolarmente due vetture che, dopo avere terminato a loro volta di effettuare il loro sorpasso, sono rientrate sulla normale corsia di marcia ()(cfr. ricorso pag. 2 e 3).
5.Preliminarmente è duopo osservare come in presenza di versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dallautore dellaccertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che la costatazioni di un agente di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nellevenienza concreta, non vi è motivo di dubitare della versione fornita dallagente, il quale sostiene di essere stato sorpassato dal ricorrente mentre già si trovava a circolare sulla corsia adibita a tale scopo ed era preceduto da altre vetture.
Tale constatazione non può essere frutto della sua fantasia o di un errore, il quale avrebbe potuto riguardare il rilevamento, in corsa, del numero della targa comunque non contestato dal ricorrente ma non già una circostanza del genere. Tale considerazione non può mutare per il solo fatto che lagente non abbia proceduto direttamente o attraverso la collaborazione di altri agenti al fermo del motoveicolo, bastando la successiva intimazione scritta della contravvenzione. Si osserva peraltro che egli, come detto al considerando 3, si apprestava a raggiungere il posto di servizio, dove ha immediatamente provveduto ad allestire il rapporto di contravvenzione, che reca appunto la data dei fatti. Il rapporto di contro osservazioni 11 novembre 2006 si limita del resto a specificare i fatti descritti nel predetto rapporto, senza farcirlo di elementi che rendano inverosimile il suo accertamento.
Del resto, lagente, a differenza del denunciato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra laltro, di subire sanzioni penali e amministrative.
Ora, tali dichiarazioni, nella denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente foriere di (nefaste) conseguenze per lagente denunciante che, già solo per questo motivo, si rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile non intravedere nella versione da lui fornita un maggior grado di veridicità e fedefacenza e, di conseguenza, una accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta Beweiswürdigkeit). Inoltre, qualora i fatti si fossero svolti come descritti dal ricorrente, non si vede per quale motivo lagente avrebbe dovuto avviare una procedura contravvenzionale nei suoi confronti. Ci si chiede invero come mai il centauro si sia accodato a un veicolo che procedeva nettamente a rilento, anziché proseguire semplicemente diritto sulla corsia di marcia, a suo dire, libera da veicoli per un buon tratto, manovra consentita dalla legge (art. 8 cpv. 3 ONC) e questo a maggior ragione se il sorpasso dei due veicoli è avvenuto prima di quello dellagente, come da lui sostenuto.
6.Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la versione fornita dallagente denunciante appare manifestamente più attendibile, rispetto a quella del ricorrente, motivo per cui lo scrivente giudice ben può determinare il proprio giudizio con pieno e libero potere di apprezzamento sulla base dei riscontri di tale accertamento, che risulta senzaltro essere completo e preciso e quindi tale da potere essere considerato quale prova materiale inconfutabile o, quantomeno, indizio sufficientemente preciso da consentire una deduzione logica e rigorosa in punto alla colpevolezza del ricorrente.
In proposito non può essere considerato decisivo il fatto che la Sezione della circolazione si sia astenuta da formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di decidere.
In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dallautorità di prime cure.
7.La multa inflitta risulta peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dellinfrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa e spese di giustizia (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 11 cpv. 2 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).
Erwägungen (4 Absätze)
E. 4 Il ricorrente, dal canto
suo, contesta l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure negando di
aver sorpassato veicoli che si trovavano in fase di sorpasso. Nel gravame si
legge in particolare che:
“A. (…)
Giunto in zona __________
ha scorto un veicolo di colore scuro verde o blu, forse una Seat o una Rover di
piccola cilindrata, che circolava sulla corsia di sorpasso, benché sulla
normale corsia di marcia non fosse presente alcun veicolo. Raggiunto il veicolo
che circolava ad una velocità attorno ai 90-100 km/h, dove è permessa la
velocità di 120 km/h, il ricorrente è rimasto accodato a questo veicolo fino al
momento in cui il suo conducente si è accorto di essere in manifesta violazione
dell’art. 34 LCS ed è rientrato sulla normale corsia di marcia. Vista libera la
corsia di sorpasso, il signor RI 1 ha proceduto al sorpasso regolare di questo
veicolo, rientrando al termine del sorpasso sulla corsia di marcia e
proseguendo in questo modo, per un buon tratto, dato che la via era libera da
veicoli.
B. Risulta quindi essere
completamente errato quanto il segnalante ha scritto nel suo rapporto. Il
signor RI 1 ha superato unicamente questo veicolo che occupava senza alcun
valido motivo la corsia di sorpasso e che circolava per altro a velocità contenuta,
creando così una situazione di pericolo per gli altri utenti della strada.
C. Non ci vuole molto a
capire che questo conducente deve essere l’agente che ha stilato il fantasioso
rapporto nei confronti del qui ricorrente, ma i fatti non si sono svolti come
preteso dal denunciante. Se il denunciante intende che il signor RI 1 ha
superato diversi veicoli dopo il termine del limite di velocità fissato lungo
il tratto del cantiere di __________, allora diremo subito che ciò è realmente
accaduto, ma non nei termini pretesi dal denunciante, il quale tra l’altro non
era ancora stato sorpassato, dato che circolava lui stesso sulla corsia di
sorpasso e quindi ha potuto veder solo tramite lo specchietto retrovisore le
manovre di sorpasso del signor RI 1. Dopo il termine del cantiere, dove la
velocità consentita ritornava ad essere quella permessa in autostrada, il
ricorrente ha sorpassato regolarmente due vetture che, dopo avere terminato a
loro volta di effettuare il loro sorpasso, sono rientrate sulla normale corsia
di marcia” (…)
(cfr. ricorso pag. 2 e 3).
E. 5 Preliminarmente è d’uopo
osservare come in presenza di versioni contrastanti il giudice apprezza
liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore
dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti,
ritenuto che la costatazioni di un agente di polizia non fruiscono, di per sé,
di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre
conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nell’evenienza concreta, non
vi è motivo di dubitare della versione fornita dall’agente, il quale sostiene
di essere stato sorpassato dal ricorrente mentre già si trovava a circolare sulla
corsia adibita a tale scopo ed era preceduto da altre vetture.
Tale constatazione non può
essere frutto della sua fantasia o di un errore, il quale avrebbe potuto
riguardare il rilevamento, in corsa, del numero della targa – comunque non
contestato dal ricorrente – ma non già una circostanza del genere. Tale
considerazione non può mutare per il solo fatto che l’agente non abbia
proceduto direttamente o attraverso la collaborazione di altri agenti al fermo
del motoveicolo, bastando la successiva intimazione scritta della
contravvenzione. Si osserva peraltro che egli, come detto al considerando 3, si
apprestava a raggiungere il posto di servizio, dove ha immediatamente
provveduto ad allestire il rapporto di contravvenzione, che reca appunto la
data dei fatti. Il rapporto di contro osservazioni 11 novembre 2006 si limita
del resto a specificare i fatti descritti nel predetto rapporto, senza
“farcirlo” di elementi che rendano inverosimile il suo accertamento.
Del resto, l’agente, a
differenza del denunciato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non
corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni
penali e amministrative.
Ora, tali dichiarazioni, nella
denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente foriere
di (nefaste) conseguenze per l’agente denunciante che, già solo per questo
motivo, si rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile non intravedere
nella versione da lui fornita un maggior grado di veridicità e fedefacenza e,
di conseguenza, una accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta
“Beweiswürdigkeit”). Inoltre, qualora i fatti si fossero svolti come descritti
dal ricorrente, non si vede per quale motivo l’agente avrebbe dovuto avviare
una procedura contravvenzionale nei suoi confronti. Ci si chiede invero come
mai il centauro si sia accodato a un veicolo che procedeva nettamente a
rilento, anziché proseguire semplicemente diritto sulla corsia di marcia, a suo
dire, libera da veicoli per un buon tratto, manovra consentita dalla legge
(art. 8 cpv. 3 ONC) e questo a maggior ragione se il sorpasso dei due veicoli è
avvenuto prima di quello dell’agente, come da lui sostenuto.
E. 6 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la versione fornita dall’agente denunciante appare manifestamente più attendibile, rispetto a quella del ricorrente, motivo per cui lo scrivente giudice ben può determinare il proprio giudizio con pieno e libero potere di apprezzamento sulla base dei riscontri di tale accertamento, che risulta senz’altro essere completo e preciso e quindi tale da potere essere considerato quale prova materiale inconfutabile o, quantomeno, indizio sufficientemente preciso da consentire una deduzione logica e rigorosa in punto alla colpevolezza del ricorrente . In proposito non può essere considerato decisivo il fatto che la Sezione della circolazione si sia astenuta da formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di decidere. In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
E. 7 La multa inflitta risulta peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa e spese di giustizia (art. 15 LPContr). per questi motivi visti gli art. 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 11 cpv. 2 ONC; 1 segg. LPContr; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: Il presidente: La segretaria: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2006.291
25359/606
Bellinzona
20 agosto 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 26 ottobre 2006 presentato da
RI 1
difeso da: DI 1
contro
la decisione 13 ottobre 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 14 novembre 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.La Sezione della circolazione con decisione 13 ottobre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
Alla guida del motoveicolo TI __________ eseguiva ripetute manovre di sorpasso di autoveicoli già in fase di sorpasso.
Fatti accertati il 16 settembre 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 11 cpv. 2 ONC.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone lannullamento.
C.Con comunicazione 14 novembre 2006 la Sezione della circolazione nelle osservazioni si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dellinsorgente e la tempestività dellimpugnativa sono date dallart. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dellart. 12 LPContr.
2.Giusta lart. 106 cpv. 1 LCStr il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni esecutive della LCStr e designa le autorità federali competenti per eseguirla (prima frase). In tal senso, lart. 11 cpv. 2 ONC stabilisce che il conducente non deve sorpassare un veicolo che ne sorpassa un altro, salvo che i due veicoli sorpassati non siano ciascuno più largo di un metro e la carreggiata sia larga e con buona visibilità (lett. a), rispettivamente circoli su una strada i cui sensi di circolazione siano separati e vi siano almeno tre corsie nello stesso senso (lett. b).
Il Consiglio federale può comminare la multa alle persone che violano le sue prescrizioni desecuzione alla LCStr (art. 103 cpv. 1 LCStr).
3.La Sezione della circolazione in applicazione delle predette disposizioni ha rimproverato al multato di aver eseguito ripetute manovre di sorpasso di autoveicoli già in fase di sorpasso.
Linfrazione è stata accertata da un agente della polizia cantonale che si apprestava a prendere servizio a __________ e che si trovava a circolare sul tratto di autostrada tra __________ e __________ al momento dei fatti. Questultimo, nel suo rapporto di contro-osservazioni 11 novembre 2006 ha così descritto i fatti:
In data 16.09.2006, verso le ore 11.05, mi trovavo a circolare alla guida del mio veicolo privato, sullautostrada A2, direzione nord, in territorio di __________ (inizio turno di servizio alle 1145 a __________). A ca. 300 m dal portale nord della galleria autostradale __________, dopo aver esposto lindicatore di direzione sinistro, mi spostavo sulla corsia di sorpasso e mi accodavo a distanza di sicurezza ad altri veicoli già in fase di sorpasso. Poco oltre il portale nord del manufatto, a mezzo di specchietti retrovisori, notavo il sopraggiungere da tergo di un motoveicolo il quale si accodava alla mia vettura (ca. 5-6 metri) sul lato sinistro della corsia. Alcuni istanti dopo, il motoveicolo eseguiva il sorpasso, prima del mio veicolo e in seguito degli altri due circolanti davanti a me, passando tra le nostre rispettive fiancate sinistre e la linea di margine sinistra della corsia di sorpasso.
4.Il ricorrente, dal canto suo, contesta linfrazione ascrittagli dallautorità di prime cure negando di aver sorpassato veicoli che si trovavano in fase di sorpasso. Nel gravame si legge in particolare che:
A. ()Giunto in zona __________ ha scorto un veicolo di colore scuro verde o blu, forse una Seat o una Rover di piccola cilindrata, che circolava sulla corsia di sorpasso, benché sulla normale corsia di marcia non fosse presente alcun veicolo. Raggiunto il veicolo che circolava ad una velocità attorno ai 90-100 km/h, dove è permessa la velocità di 120 km/h, il ricorrente è rimasto accodato a questo veicolo fino al momento in cui il suo conducente si è accorto di essere in manifesta violazione dellart. 34 LCS ed è rientrato sulla normale corsia di marcia. Vista libera la corsia di sorpasso, il signor RI 1 ha proceduto al sorpasso regolare di questo veicolo, rientrando al termine del sorpasso sulla corsia di marcia e proseguendo in questo modo, per un buon tratto, dato che la via era libera da veicoli.
B. Risulta quindi essere completamente errato quanto il segnalante ha scritto nel suo rapporto. Il signor RI 1 ha superato unicamente questo veicolo che occupava senza alcun valido motivo la corsia di sorpasso e che circolava per altro a velocità contenuta, creando così una situazione di pericolo per gli altri utenti della strada.
C. Non ci vuole molto a capire che questo conducente deve essere lagente che ha stilato il fantasioso rapporto nei confronti del qui ricorrente, ma i fatti non si sono svolti come preteso dal denunciante. Se il denunciante intende che il signor RI 1 ha superato diversi veicoli dopo il termine del limite di velocità fissato lungo il tratto del cantiere di __________, allora diremo subito che ciò è realmente accaduto, ma non nei termini pretesi dal denunciante, il quale tra laltro non era ancora stato sorpassato, dato che circolava lui stesso sulla corsia di sorpasso e quindi ha potuto veder solo tramite lo specchietto retrovisore le manovre di sorpasso del signor RI 1. Dopo il termine del cantiere, dove la velocità consentita ritornava ad essere quella permessa in autostrada, il ricorrente ha sorpassato regolarmente due vetture che, dopo avere terminato a loro volta di effettuare il loro sorpasso, sono rientrate sulla normale corsia di marcia ()(cfr. ricorso pag. 2 e 3).
5.Preliminarmente è duopo osservare come in presenza di versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dallautore dellaccertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che la costatazioni di un agente di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nellevenienza concreta, non vi è motivo di dubitare della versione fornita dallagente, il quale sostiene di essere stato sorpassato dal ricorrente mentre già si trovava a circolare sulla corsia adibita a tale scopo ed era preceduto da altre vetture.
Tale constatazione non può essere frutto della sua fantasia o di un errore, il quale avrebbe potuto riguardare il rilevamento, in corsa, del numero della targa comunque non contestato dal ricorrente ma non già una circostanza del genere. Tale considerazione non può mutare per il solo fatto che lagente non abbia proceduto direttamente o attraverso la collaborazione di altri agenti al fermo del motoveicolo, bastando la successiva intimazione scritta della contravvenzione. Si osserva peraltro che egli, come detto al considerando 3, si apprestava a raggiungere il posto di servizio, dove ha immediatamente provveduto ad allestire il rapporto di contravvenzione, che reca appunto la data dei fatti. Il rapporto di contro osservazioni 11 novembre 2006 si limita del resto a specificare i fatti descritti nel predetto rapporto, senza farcirlo di elementi che rendano inverosimile il suo accertamento.
Del resto, lagente, a differenza del denunciato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra laltro, di subire sanzioni penali e amministrative.
Ora, tali dichiarazioni, nella denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente foriere di (nefaste) conseguenze per lagente denunciante che, già solo per questo motivo, si rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile non intravedere nella versione da lui fornita un maggior grado di veridicità e fedefacenza e, di conseguenza, una accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta Beweiswürdigkeit). Inoltre, qualora i fatti si fossero svolti come descritti dal ricorrente, non si vede per quale motivo lagente avrebbe dovuto avviare una procedura contravvenzionale nei suoi confronti. Ci si chiede invero come mai il centauro si sia accodato a un veicolo che procedeva nettamente a rilento, anziché proseguire semplicemente diritto sulla corsia di marcia, a suo dire, libera da veicoli per un buon tratto, manovra consentita dalla legge (art. 8 cpv. 3 ONC) e questo a maggior ragione se il sorpasso dei due veicoli è avvenuto prima di quello dellagente, come da lui sostenuto.
6.Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la versione fornita dallagente denunciante appare manifestamente più attendibile, rispetto a quella del ricorrente, motivo per cui lo scrivente giudice ben può determinare il proprio giudizio con pieno e libero potere di apprezzamento sulla base dei riscontri di tale accertamento, che risulta senzaltro essere completo e preciso e quindi tale da potere essere considerato quale prova materiale inconfutabile o, quantomeno, indizio sufficientemente preciso da consentire una deduzione logica e rigorosa in punto alla colpevolezza del ricorrente.
In proposito non può essere considerato decisivo il fatto che la Sezione della circolazione si sia astenuta da formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di decidere.
In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dallautorità di prime cure.
7.La multa inflitta risulta peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dellinfrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa e spese di giustizia (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 11 cpv. 2 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).