Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2006.267
24246/607
Bellinzona
23 ottobre 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 ottobre 2006 presentato da
RI 1
contro
la decisione 29 settembre 2006 n. 24246/607 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 16 ottobre 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.La CRTE 1con decisione 29 settembre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il veicolo TI __________ in unarea su cui è segnalato il divieto di fermata.
Fatti accertati il 4 febbraio 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 30 OSStr.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento; subordinatamente, postula il rinvio degli atti allautorità di prime cure per una nuova decisione.
C.La Sezione della circolazione nelle osservazioni 16 ottobre 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
Con atto ricorsuale 9 ottobre 2006, linsorgente lamenta unasserta violazione del diritto di essere sentito, nella misura in cui le osservazioni 26 maggio 2006 al rapporto di contravvenzione - prodotte con il gravame - non figurano agli atti.
Principio fondamentale della procedura giudiziaria, e in particolare della procedura penale, il diritto di essere sentito per quanto qui interessa permette alla persona ritenuta colpevole di aver commesso una contravvenzione, un crimine o un delitto, la possibilità di visionare gli atti componenti il suo incarto e di esprimersi in merito alle accuse ascrittegli.
La legge di procedura per le contravvenzioni garantisce tale diritto, obbligando lautorità di prime cure ad assegnare al denunciato un termine di quindici giorni per presentare le proprie osservazioni, formalità che può essere espletata per il tramite dellautorità dindagine (art. 48 cpv. 1 RLACS).
In specie, lunico dato certo è che in data 6 febbraio 2006 il ricorrente ha inoltrato alla Polizia comunale di __________, nellambito della procedura disciplinare, delle osservazioni non allegate al ricorso - che gli sono state a giusta ragione ritornate il 9 febbraio 2006, in quanto intempestive, con lindicazione che potevano essere presentate in sede di procedura ordinaria, qualora non fosse intervenuto il pagamento della multa. Con rapporto di contravvenzione 23 maggio 2006 la Polizia comunale di __________ ha dato avvio alla procedura ordinaria, assegnando al qui ricorrente un termine di quindici giorni per presentare eventuali osservazioni, ciò che egli pretende di aver fatto con lo scritto 26 maggio 2006. Sullinoltro delle osservazioni sorge invero qualche dubbio: le stesse infatti, oltre a essere state spedite direttamente allUfficio giuridico, anziché alla Polizia comunale di __________ nonostante levidente indicazione contenuta nel rapporto di contravvenzione, contemplano lespressione Onorevole Giudice utilizzata pure nel ricorso.
In questa situazione linsorgente deve assumersi le conseguenze dellinvio eseguito con lettera semplice, per cui non è data in concreto alcuna violazione del suo diritto di essere sentito.
Tuttavia, considerato che le osservazioni 26 maggio 2006 sono state allegate allatto ricorsuale, le stesse vengono ammesse agli atti. Nulla osta pertanto allesame del ricorso nel merito sulla base degli atti a norma dellart. 12 LPContr.
2.Giusta lart. 27 cpv. 1 LCStr lutente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. Il segnale Divieto di fermata» (2.49) vieta la fermata volontaria di veicoli dalla parte della strada provvista di tale segnale (art. 30 cpv. 1 prima frase OSStr)
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); per linosservanza di cui sopra, fino a 60 minuti lallegato 1 dellOMD commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione n. 230.1).
3.La Sezione della circolazione in applicazione delle predette disposizioni ha multato linsorgente, come detto, per aver posteggiato il veicolo __________ in un luogo in cui è segnalato il divieto di fermata.
4.Linsorgente, non contesta di per sé la fattispecie ravvisata dallautorità di primo grado, ma si giustifica sostenendo che erano le 21, in impossibilità di trovare un parcheggio siccome era tardi e che li erano altre macchine posteggiate, e io non conoscevo posto per avvicinarmi al ristorante dove mi sono recato per chiedere lavoro per la moglie e che poi tutto il tempo che ho lasciato era 10 minuti a finché trovavo questo ristorante (cfr. osservazioni 26 maggio 2006).
5.Ora, le giustificazioni addotte dal ricorrente non sono tali da giustificare un abbandono della procedura contravvenzionale. Come esposto in precedenza, lutente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr). Ne consegue che in assenza di istruzioni particolari e divergenti dellautorità competente, la segnaletica originaria e presente sulla carreggiata deve essere rispettata. Dalla documentazione agli atti non risulta che sul luogo dove è stata accertata la contravvenzione fosse stata posata della segnaletica provvisoria con lo scopo di autorizzare la sosta in una zona in cui solitamente questa è vietata, o che fossero previste delle deroghe al divieto in alcuni orari o giorni della settimana. Non è quindi consentito lo scarico e carico di merce o la sosta per far salire o scendere passeggeri, circostanze che neppure vengono invocate. La segnaletica andava quindi rispettata, indipendentemente dalla necessità di recarsi nel vicino ristorante (di cui non è noto il nome) per chiedere lavoro a nome della consorte - situazione che non costituisce indubbiamente un caso di necessità - e dalla durata relativamente breve della contravvenzione.
È inoltre irrilevante ai fini del presente giudizio la circostanza menzionata dal ricorrente, secondo cui nel medesimo luogo erano posteggiate altre vetture. Questo non lo autorizzava a parcheggiare in dispregio della segnaletica vigente, quandanche in buona fede, atteso che questultima non è liberatoria e che non vi sono elementi che emergono dallincarto attestanti lesistenza di uneventuale prassi illegale applicata dalle forze dellordine in materia di multe. In altri termini, egli lamenta una possibile tolleranza della polizia nei confronti di terzi, ma non pretende che lautorità preposta al perseguimento di queste infrazioni, ossia la Sezione della circolazione, intenda istituire o mantenere lasserta prassi illegale. Largomentazione addotta non merita pertanto accoglimento. In definitiva linsorgente, non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano di scostarsi dalla decisione impugnata.
6.A giusta ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di fr. 120.-, pari alla pena prevista dallOMD per questo tipo di infrazione (art. 230.1), con aggiunta degli oneri processuali prescritti dalla legge nellambito della procedura ordinaria.
Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata, ritenuto che rimane salva la facoltà del ricorrente di chiedere una rateazione della multa allUfficio esazione e condoni, competente in materia.
Vista la particolarità della fattispecie, nonché la situazione personale e finanziaria del ricorrente, si prescinde in via del tutto eccezionale dal prelievo di oneri processuali di questa sede.
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 30 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata confermata.
2.Non si prelevano né tasse né spese per lodierno giudizio.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).