Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2006.253
23271/690
Bellinzona
17 settembre 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 26 settembre 2006 presentato da
RI 1
contro
la decisione 22 settembre 2006 n. 23271/690 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 11 ottobre 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.CRTE 1con decisione 22 settembre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, dedotto limporto già versato di fr. 200.-, per i seguenti motivi:
Ha circolato con il veicolo __________ superando di oltre il 7 per cento (min. oltre 100 kg) il peso massimo autorizzato
Fatti accertati il 27 maggio 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 9 cpv. 6, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 e 3 ONC.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C.La CRTE 1 con comunicazione 11 ottobre 2006 si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2.Giusta lart. 29 LCStr i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni. I veicoli non devono essere sovraccaricati (art. 30 cpv. 2 prima frase LCStr).
Chiunque non osserva le limitazioni o le altre condizioni, in particolare circa il peso totale ammesso del veicolo, cui una licenza di circolazione o un permesso è subordinato in virtù della LCStr o nel singolo caso, è punito con la multa (art. 93 cifra 2 LCStr). Per il superamento del peso massimo di oltre 100 kg lallegato 1 dellordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 200.- (infrazione n. 300.1 lett. b).
3.La CRTE 1 in applicazione delle sopra citate norme ha rimproverato al multato di aver circolato con il veicolo __________ superando di oltre il 7 per cento (min. oltre 100 kg) il peso massimo autorizzato.
Nei propri considerandi, lautorità ha rilevato che la multa disciplinare non è stata pagata entro il termine fissato e che limporto versato tardivamente è stato trasmesso allUfficio esazione e condoni a parziale copertura della risoluzione.
4.Il ricorrente, dal canto suo, non contesta linfrazione ascrittagli dallautorità di prime cure, ma chiede di essere esonerato dal pagamento di tasse e spese relative al giudizio dellautorità di prime cure.
A giustificazione di tale richiesta il ricorrente spiega che in data 02.06.2006 ho ricevuto una multa disciplinare della circolazione per un importo di fr. 200.- con termine di pagamento 02.07.2006. Fino al 11.07.2006 ero in disoccupazione (ora sono senza lavoro e senza disoccupazione). Purtroppo per cause amministrative la cassa disoccupazione __________ (alla quale ero iscritto) mi ha versato lo stipendio del mese di giugno 2006 di fr. 2173.20 in ritardo. Dopo aver tenuto conto di pagare cose più urgenti (quali affitto, cassa malati, alimentari) sono riuscito a pagare la multa solo in data 26.07.2006. Mi è stato assolutamente impossibile pagare entro il termine stabilito suddetta multa, lho però pagata, anche se 24 giorni dopo di questo ultimo (cfr. ricorso 26 settembre 2006).
5.La documentazione prodotta in allegato al ricorso comprova quanto sostenuto dal ricorrente in merito al versamento dellindennità di disoccupazione. Laccredito sul conto postale è infatti datato 17 luglio 2006. Comprensibile anche che linsorgente abbia dato la precedenza al pagamento di oneri correnti quali laffitto, la cassa malati e gli alimentari. Nondimeno, dato il tardare del versamento delle prestazioni da parte della cassa, linsorgente avrebbe potuto prendere contatto con lautorità emittente.
Il pagamento della multa, intervenuto inoltre 10 giorni dopo il versamento della rendita, non può quindi che essere considerato tardivo e le argomentazioni del ricorrente non sono tali da dispensarlo dal pagamento degli oneri processuali di primo grado.
6.Il ricorso va pertanto respinto. Tasse e spese per lodierno giudizio andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 15 LPContr). Data la particolarità del caso, questo giudice rinuncia - in via del tutto eccezionale al prelievo delle stesse.
per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 6, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 e 3 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata confermata.
2.Non si prelevano né tasse di giustizia né spese.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).