Dispositiv
- La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del Comune per i 3/4 e del ricorrente per 1/4. Non si assegnano ripetibili.
- La presente decisione e definitiva.
- Intimazione a: - - per il Tribunale di espropriazione la Presidente Il segretario giudiziario Margherita De Morpurgo Enzo Barenco
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2006.25
Lugano
30 agosto 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale di espropriazione
Composto
dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Eraldo Pianetti
arch. Giancarlo Fumasoli
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo sul ricorso presentato in data 13 giugno 2006 da
RI 1
rappr. dallarch. RA 1
contro
la decisione su reclamo emessa il 23 maggio 2006 dalMunicipiodi __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria per le opere di realizzazione della nuova strada di PR denominata "strada B",relativamente al mapp. no. 887 di __________
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
consideratoin fatto e in diritto
1.1.1. Il Comune di __________ ha messo in atto un ampio progetto inteso alla costruzione di un posteggio (S) e di quattro strade (B, D, G, I) in diverse zone del Comune il cui sedime era stato riservato nellambito della procedura di raggruppamento terreni. Le strade, tutte nuove, sono individuabili nel piano viario quali strade di servizio SS2, hanno una carreggiata larga ml 4.50 delimitata con mocche o cordoni, due banchine rispettivamente di 50 e di 20 cm per lato e sono dotate di caditoie per levacuazione delle acque piovane.Il Consiglio Comunale ha concesso il credito di costruzione ed avallato il prelievo di contributi di miglioria nellordine del 30% della spesa per ciascuna opera con risoluzione del 10.10.2001 (MM 592 dell8.6.2001) che la Sezione degli enti locali ha ratificato con risoluzione del 12.12.2001.I progetti definitivi, pubblicati dal 21.1 al 20.2.2002, sono stati approvati dal Tribunale di espropriazione in applicazione della Legge sulle strade con sentenza del 6.2.2003 (inc. 3/02).1.2. Per le suddette opere ilMunicipioha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando i prospetti dal 24.10 al 24.11.2005 previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti.RI 1 è proprietario del mapp. no. 887 ed in tale veste è stato incluso nel comprensorio imponibile per la costruzione della strada B ed assoggettato al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 4'880.20.Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dalMunicipiocon risoluzione del 23.5.2006.Da ciò il ricorso in esame nel quale il ricorrente contesta di aver tratto un vantaggio particolare dallopera ed i criteri di calcolo del contributo.Con risposta del 21.7.2006 ilMunicipiopostula la reiezione del gravame.In esito alludienza di conciliazione del 25.4.2007, risoltasi negativamente, il Tribunale ha proposto alle parti una transazione (lettera del 29.5.2007) accettata dal ricorrente (lettera del 3.6.2007) ma rifiutata dalMunicipio(lettera del 12.7.2007).
2.2.1. Affinché sia imponibile lopera deve procurare al singolo un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1 LCM) inteso quale reale ed oggettivo beneficio a carattere economico che, nel rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una plusvalenza realizzabile (Messaggio 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl 1996 p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217, 221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter, Les contributions déquipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991 no. 64, II-1998 no. 29).Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando lopera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne lurbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, laccessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio cit., ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).2.2. La nuova strada B al mapp. no. 889 è ubicata in località __________, ha una superficie complessiva di mq 507 ed una lunghezza di 110 ml e collega, nei due sensi, le due strade di servizio esistenti ai mapp. no. 920 e 880. Essa serve un comprensorio edificabile ed in parte già edificato a carattere residenziale che, prima dei lavori, non era completamente urbanizzato e lo ha equipaggiato con un accesso adeguato alla sua destinazione. Più particolarmente la strada ha dotato taluni fondi, specie quelli ubicati lungo il tratto centrale, di un accesso carrozzabile conforme così ponendo le premesse per la loro edificazione (cfr. art. 19 e 22 LPT; art. 67 cpv. 2 let. b, 77 cpv. 1 LALPT); ad altri invece, già serviti dalle strade ai mapp. no. 920 e 880, ha fornito una seconda possibilità di accesso veicolare migliorando lo stato di urbanizzazione precedente. La strada è quindi fonte di indubbi vantaggi particolari per i fondi serviti.2.3. Il mapp. no. 887 è un fondo confinante con la strada B sul quale sorge una casa di abitazione unifamiliare costruita nel 1995 contemporaneamente a quella eretta sul limitrofo mapp. no. 886 di proprietà del fratello del ricorrente. Laccesso veicolare, formato al momento delledificazione dei due terreni, è dato dal mapp. no. 885 costituito in comproprietà coattiva e situato sul retro delle due abitazioni, dove sono anche stati posati gli allacciamenti alle infrastrutture pubbliche e disposti i posteggi, con sbocco sulla strada al mapp. no. 880. Tale area di accesso è delimitata dalle costruzioni esistenti, non è collegata con la strada B ed è sopraelevata rispetto al giardino che si estende dinnanzi alle case; il giardino è a sua volta rialzato di ca. m 1.20 rispetto al sedime della nuova strada ed è sorretto da un muro lungo tutto il fronte.Il ricorrente nega di aver tratto un vantaggio particolare dallopera sia perché la proprietà era già urbanizzata sia perché sarebbe impossibile creare un raccordo carrozzabile con la strada B per il dislivello del terreno e la presenza del muro di sostegno.Tali argomenti non bastano, tuttavia, ad invalidare la presunzione del vantaggio particolare; poco importa, in particolare, che attualmente la nuova strada non sia utilizzata e che la situazione preesistente fosse ritenuta soddisfacente dal proprietario essendo questi elementi a connotazione puramente soggettiva e quindi irrilevanti ai fini del giudizio.Conta piuttosto che il fatto di essere direttamente servita anche dalla nuova strada avvantaggia oggettivamente la proprietà sia dal profilo edilizio che da quello commerciale. In effetti, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, non è ravvisabile alcun impedimento tecnico particolare alla formazione di un accesso verso la strada B ed eventualmente anche di posteggi interrati; ciò senza alcun pregiudizio per il giardino cosicché gli spazi esterni sul retro ora adibiti necessariamente ma perché al momento delledificazione non vi era altra alternativa ad accesso e posteggi potrebbero essere trasformati o recuperati per altri scopi. Il muro di sostegno alto ca. 1.20 e peraltro voluto dallo stesso proprietario quando è stata costruita la strada non è uno scoglio insormontabile e per rapporto ai costi di demolizione i vantaggi derivanti dalla nuova strada sono senzaltro maggiori.Questa semplice possibilità duso della nuova opera, affatto aleatoria, basta per ammettere che la proprietà ha tratto un concreto beneficio e pertanto lassoggettamento del mapp. no. 887 al contributo di miglioria è fondato.
3.3.1. Giusta lart. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).Essendo finalizzata ad individuare lentità dellutile patrimoniale indotto dallopera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione specialmente quando lopera serve una zona edificabile ed un territorio di dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dallesperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono nelladoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5).Lente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nellambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità e dellequivalenza (Messaggio cit., ad art 9 p. 20-21; DTF 110 Ia 205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997 no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).3.2. Nella fattispecie concreta, stando al prospetto pubblicato, la spesa determinante (art. 6 LCM) servita per il calcolo ammonta a fr. 198'402.65 e la corrispondente quota del 30% (art. 7 LCM) a carico dei privati è di fr. 59'520.80. La ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della superficie utile lorda (SUL) e dei fattori di ponderazione dellinteresse della distanza e del rumore completati con i rispettivi fattori di correzione. Per il mapp. no. 887 ne è risultato un contributo di fr. 4'880.20.3.3. Pur considerando lampio margine di autonomia di cui gode il Comune il Tribunale non può esimersi dallesprimere alcuni appunti in merito ai fattori di riparto applicati poiché questi conducono a risultati non del tutto giustificabili.Sia detto quindi che il fattore dellinteresse serve di regola a caratterizzare la necessità duso dellopera e può variare a dipendenza di opere di urbanizzazione preesistenti. In concreto i terreni a monte della strada B, tutti già edificati ed accessibili prima della sua costruzione, hanno manifestamente tratto un vantaggio inferiore a quello dei fondi tutti inedificati siti a valle della strada tra cui spiccano i terreni ubicati lungo il tratto centrale (mapp. no. 896, 894, 895 e 892) che senza strada, vale a dire senza accesso sufficiente, non potevano essere edificati. Inspiegabile è dunque il fatto che a nessun fondo sia stato applicato un fattore interesse pieno (1), nemmeno a quelli urbanizzati a nuovo. Sempre con riferimento ai terreni posti a valle della strada è inoltre più che dubbia lapplicazione di fattori variabili da un minimo di 0.4 ad un massimo di 0.9 considerato che in passato erano tutti nella medesima situazione di terreni non urbanizzati e che hanno quindi beneficiato in ugual modo dalla costruzione della strada. In questo ambito luso di coefficienti progressivi e lapplicazione di quelli massimi (0.9 e 0.7) ai due fondi centrali (mapp. no. 894 e 895) potrebbe anche far pensare ad una correlazione con un altro parametro, quello della percorrenza effettiva della strada, sennonché questo criterio è applicabile di preferenza alle strade a fondo cieco e dunque nella fattispecie in esame non può servire né giustificare la differenziazione operata che, oltretutto, ha effetti assai incisivi sul riparto. Infine paiono inadeguati i fattori 0.1 e 0.15 applicati ai due terreni dangolo mapp. no. 890 e 897 quandanche la differenza fosse ascritta alla presenza di una scarpata al mapp. no. 897 poiché questultima non incide in alcun modo sulle sue possibilità di sfruttamento e dunque non legittima un trattamento diversificato. In generale il correttivo al fattore interesse, di per sé stesso, non basta ad ovviare a tali incongruenze.Il fattore della distanza individua normalmente la posizione del fondo rispetto allopera (fondo confinante o retrostante): tanto minore è la distanza, tanto maggiore è il beneficio. In concreto tutti fondi imposti sono confinanti; se il fattore 1 applicato senza distinzioni è quindi giustificabile non lo è invece il correttivo e tanto meno se messo in relazione con eventuali difficoltà di formazione di un accesso per la presenza di opere a confine (cfr. singole schede di computo) poiché questa circostanza ha ben poco a che vedere con la distanza tra un fondo e lopera e, semmai, potrebbe essere connessa con linteresse. Nondimeno il fattore della distanza incide in maniera considerevole sul riparto.Infine, per concludere, il fattore del rumore dovrebbe tradurre gli inconvenienti indotti dal traffico stradale. In concreto, tuttavia, tutte le proprietà si sono viste assegnare il medesimo coefficiente con il medesimo correttivo, ciò che rende solo più macchinoso il prospetto senza peraltro attuare alcuna concreta distinzione.Tutto ciò considerato ai mapp. no. 896, 894, 895 e 892 avrebbe dovuto essere assegnato il fattore interesse 1 poiché, per i motivi già evidenziati, hanno tratto il massimo vantaggio dalla strada. Daltra parte se, per confronti, lapplicazione di un fattore interesse inferiore ai fondi situati a monte è senzaltro condivisibile, non lo è invece la graduazione riportata nel prospetto. Infatti posto che tali fondi erano tutti già edificati ed accessibili, quelli centrali (mapp. no. 886 e 887), i cui proprietari hanno provveduto privatamente alla formazione di un accesso, di fatto sono penalizzati nel calcolo rispetto ai due fondi laterali (mapp. no. 883 e 888). Inoltre, visto che i mapp. no. 886 e 887 presentano caratteristiche analoghe ed usufruiscono dello stesso accesso privato, lattribuzione di coefficienti differenti risulta del tutto priva di fondamento e, per rapporto al mapp. no. 894 (0.9) il coefficiente 0.8 applicato al mapp. no. 887) appare chiaramente discriminante.Il fattore interesse ridotto si giustifica purché sia applicato linearmente a tutte le proprietà site a monte della strada in ragione delle analogie che questi presentano e della funzionalità della nuova strada. Il Tribunale reputa che debba essere portato a 0.1, ciò per confronti con i mapp. no. 890 e 897 poiché sono semmai questi ultimi ad avere un interesse maggiore allopera, per rapporto ai fondi già edificati, essendo ancora liberi e quindi privi di condizionamenti nella scelta della posizione dellaccesso.Ne discende che il contributo di miglioria per il mapp. no. 887 è ridotto a fr. 1'246.55.
4.La tassa di giustizia e le spese sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Il ricorrente non si è avvalso della consulenza di un legale è pertanto non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990
dichiara
e pronuncia:1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza il contributo di miglioria per il mapp. no. 887 è ridotto a fr. 1'246.55.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del Comune per i 3/4 e del ricorrente per 1/4. Non si assegnano ripetibili.
3. La presente decisione e definitiva.
4. Intimazione a:
-
-
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco