Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2006.230
19358/606
Bellinzona
8 agosto 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 agosto 2006 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 18 agosto 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A.La Sezione della circolazione con decisione 18 agosto 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per il seguente motivo:
Ha posteggiato il veicolo TI __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi.
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 4 OSStr.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone lannullamento.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dellinsorgente e la tempestività dellimpugnativa (cfr. art. 8 LPContr) sono date dallart. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dellart. 12 LPContr.
2.Con rapporto di contravvenzione __________ la Polizia comunale di __________ ha avviato la procedura ordinaria nei confronti del ricorrente per aver posteggiato il veicolo TI __________ su un posto riservato agli invalidi.
In risposta al predetto rapporto, con comunicazione e-mail 20 giugno 2006, prodotta con il gravame, linsorgente asseriva di aver effettuato - in data non meglio specificata - il pagamento della multa tramite e-banking senza successo, per cui chiedeva di essere ammesso a saldare la stessa allo sportello postale (ciò che avveniva il 31 luglio 2006).
In data 20 luglio 2006, la Polizia comunale di __________ ha trasmesso allUfficio giuridico della Sezione della circolazione il predetto rapporto di contravvenzione, omettendo tuttavia di accludere le osservazioni 20 giugno 2006 del ricorrente. La Sezione della circolazione ha quindi emanato la risoluzione considerando, a torto, chenei termini di legge non sono state presentate osservazioni.
È duopo rilevare che, contrariamente allatto ricorsuale, le osservazioni di cui allart. 3 LPContr non soggiacciono a esigenze di forma particolari. Ne consegue che linvio per posta elettronica delle predette osservazioni è conforme alla legge. Inoltre, la Polizia comunale di __________, riportando lindirizzoe-maildel servizio multe sul rapporto di contravvenzione, doveva e deve attendersi a che il destinatario della missiva ne faccia uso.
3.Ora, è indubbio che la mancata trasmissione delle osservazioni viola il diritto di essere sentito del ricorrente e che la Sezione della circolazione si è pronunciata senza tener conto delle argomentazioni da lui addotte.
Tale violazione comporta unicamente lannullabilità dellavversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).
Stando così le cose la decisione va annullata, senza che occorre entrare nel merito della giustificazione addotta nel gravame. Rimane ovviamente salva e riservata allautorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale.
4.Il ricorso va pertanto accolto. Visto lesito del gravame non si prelevano né tasse, né spese per lodierno giudizio (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 29 Cost; 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè accoltoe la decisione impugnata annullata.
2.Non si prelevano né tasse di giustizia né spese per lodierno giudizio.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: