Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 LCStr; 78 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè accoltoe la decisione impugnata annullata.
2.Non si prelevano né tasse, né spese di giudizio
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
E. 3 Ora, è indubbio che la mancata assegnazione di un termine efficace per presentare le osservazioni viola il diritto di essere sentito della ricorrente. Tuttavia, tale violazione comporta unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8). Stando così le cose la decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e riservata all’autorità dipartimentale la facoltà di riassumere ex novo il procedimento contravvenzionale.
E. 4 Il ricorso va pertanto accolto. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse, né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr). per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 78 OSStr; 1 segg. LPContr; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. 2. Non si prelevano né tasse, né spese di giudizio 3. Intimazione a: Il presidente: La segretaria:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2006.229
17744/609
Bellinzona
7 agosto 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 18 agosto 2006 presentato da
RI 1
contro
la decisione 28 luglio 2006 n. 17744/609 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 21 settembre 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A.La Sezione della circolazione con decisione 28 luglio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, per il seguente motivo:
Ha posteggiato il veicolo TI __________ su una superficie vietata al traffico.
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 78 OSStr.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 __________ si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone lannullamento.
C.Nelle osservazioni 21 settembre 2006 la Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dellinsorgente sono date dallart. 4 LPContr.
Quanto alla tempestività dellimpugnativa è necessario osservare quanto segue. La decisione è stata intimata la prima volta alla ricorrente in data 28 luglio 2006 ed è stata rispedita al mittente il giorno seguente, 29 luglio 2006, in quanto il destinatario risultava sconosciuto. Dopo le necessarie verifiche, la medesima decisione è stata inoltrata con invio raccomandato 11 agosto 2006 al corretto recapito della multata. Ne consegue che il ricorso datato 18 agosto 2006 è tempestivo. Lo stesso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dellart. 12 LPContr.
2.In data non meglio precisata, la Sezione della circolazione ha trasmesso alla multata il rapporto di denuncia stilato dalla __________ SA e relativo allinfrazione commessa il giorno 20 maggio 2006 in territorio di __________. Tuttavia tale scritto è stato inoltrato al precedente indirizzo della ricorrente a __________, così che questultima non ha potuto prenderne conoscenza. Trascorso infruttuoso il temine per presentare eventuali osservazioni, lautorità di prime cure ha quindi emanato la decisione, inoltrandola nuovamente allindirizzo errato di __________ e considerando chenei termini di legge non sono state presentate osservazioni(cfr. decisione 28 luglio 2006).
A seguito del ritorno della lettera raccomandata da parte dellUfficio postale di __________, lautorità di prime cure ha proceduto alla verifica del domicilio della multata, potendo così stabilire che lattuale domicilio della medesima è __________. Ancorché lomissione della ricorrente di notificare il cambiamento di domicilio, circostanza che esige la modificazione della licenza, costituisca una contravvenzione alla LCStr (art. 15 cpv. 4 e 26 cpv. 1 OAC) ed è la causa della mancata ricezione del rapporto di denuncia da parte sua, lautorità era tenuta, una volta appurato lesatto indirizzo, ad assegnarle un nuovo termine quindicinale per prendere posizione sugli addebiti a lei ascritti, ritenuto che il primo non è stato efficace poiché, come detto, il rapporto di denuncia non è mai entrato nella sua sfera privata. Con invio raccomandato 11 agosto 2006 la Sezione della circolazione ha invece nuovamente notificato la decisione alla multata, omettendo di assegnare previamente lulteriore termine per presentare eventuali osservazioni.
3.Ora, è indubbio che la mancata assegnazione di un termine efficace per presentare le osservazioni viola il diritto di essere sentito della ricorrente. Tuttavia, tale violazione comporta unicamente lannullabilità dellavversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).
Stando così le cose la decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e riservata allautorità dipartimentale la facoltà di riassumereex novoil procedimento contravvenzionale.
4.Il ricorso va pertanto accolto. Visto lesito del gravame non si prelevano né tasse, né spese per lodierno giudizio (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 78 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè accoltoe la decisione impugnata annullata.
2.Non si prelevano né tasse, né spese di giudizio
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: