Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2006.220
17876/601
Bellinzona
13 agosto 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 11 agosto 2006 presentato da
RI 1
difeso da: DI 1
contro
la decisione 28 luglio 2006 n. 17876/601 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 24 agosto 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. CRTE 1con decisione 28 luglio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
Alla guida del veicolo __________ ometteva di fermarsi davanti ad un passaggio pedonale sul quale stava transitando un pedone.
Fatti accertati il 16 maggio 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 33 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 6 cpv. 1 ONC.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone lannullamento.
C. CRTE 1con osservazioni 24 agosto 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dellinsorgente e la tempestività dellimpugnativa sono date dallart. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine. Sulle prove offerte, la documentazione prodotta dal ricorrente può essere acquisita agli atti, ma non è il caso di procedere né al richiamo degli incarti postulato dal medesimo, né alle audizioni testimoniali, il ricorso dovendo essere accolto comunque sia per i motivi esposti in appresso.
2.Preliminarmente, il ricorrente si duole di gravi e insanabili irregolarità commesse dallautorità di prime cure nellistruzione della causa, in quanto gliè stata negata la possibilità di esprimersi al momento dellaccaduto, di raccogliere testimonianze a sostegno delle sue dichiarazioni dei fatti come pure il diritto di formulare osservazioni scritte alla segnalazione di contravvenzione(cfr. ricorso pag. 5 e segg).
Relativamente alle prime due censure, linsorgente osserva come dopo laccaduto il vigile, accostatosi al veicolo, non ha richiesto al conducente alcun documento, né generalità né patente, né ha accennato a infrazioni o contravvenzioni. Così facendo, cioè omettendo di notificare subito la presunta, contestata, infrazione, il vigile ha precluso al signor RI 1 la possibilità di raccogliere le testimonianze dei presenti (cfr. ricorso pag. 2).
Se da un lato, va riconosciuto che dagli atti non emergono elementi contrastanti con quanto riportato dal ricorrente, nella misura in cui lagente di polizia, nel suo rapporto di segnalazione 17 maggio 2006 (doc. D), si è invero limitato a riferire di aver interpellato il conducente, senza aggiungere altro, dallaltro lato, va comunque rilevato che il mancato accertamento delle generalità e la mancata notifica verbale della contravvenzione - alquanto sintomatici a fronte di uninfrazione giudicata talmente grave da postulare lesecuzione di un nuovo esame di guida - non sono tali da precludere al ricorrente lesercizio dei suoi diritti, che nellambito della procedura ordinaria avviene formalmente con lintimazione scritta della contravvenzione, senza che la stessa debba necessariamente essere preceduta da unintimazione verbale. A ricezione del rapporto di contravvenzione, linsorgente aveva quindi la più ampia facoltà di contestare il suo coinvolgimento nellaccaduto, di prendere posizione in merito ai fatti e di richiedere il complemento dinchiesta, compresa la ricerca di eventuali testimoni, presentando, come indicato nel rapporto medesimo con riferimento allart. 3 LPContr, osservazioni scritte alla Polizia comunale di __________ entro il termine di quindici giorni.
In proposito, linsorgente sostiene che la nota 2 giugno 2006 riportata sullintimazione di contravvenzione non può essere considerata alla stregua di osservazioni ex art. 3 LPContr. Anzi, essa è la prova scritta che [gli] è stato negato il diritto di formulare osservazioni, inducendolo a credere che vi fosse stato un immediato trasferimento di competenza (cfr. ricorso pag. 5), donde lennesima violazione del suo diritto di essere sentito.
Orbene, se da una parte appare di meridiana evidenza che, come invece a torto ritenuto dallautorità di prime cure, lannotazione manoscritta sullintimazione di contravvenzione 29 maggio 2006 non può essere qualificata di osservazioni agli addebiti contenuti nella stessa, in quanto riferita alla procedura amministrativa parallela e non già a quella contravvenzionale, dallaltra ci si chiede se il diritto di essere sentito del ricorrente sia effettivamente stato leso. Anzitutto non è chiaro quale sia stato il contenuto dellindicazione fornitagli allo sportello della Polizia comunale di __________, non potendosi escludere unincomprensione o un fraintendimento da parte sua; in ogni caso, egli disponeva ancora di oltre dieci giorni per inoltrare osservazioni, rivolgendosi, se del caso, a un legale, come fatto in seguito.
Ciò posto, questultima censura formale può tuttavia rimanere indecisa, in quanto il ricorso deve comunque essere accolto nel merito.
3.Come detto, lautorità di prime cure rimprovera al ricorrente di non essersi fermato davanti a un passaggio pedonale sul quale stava transitando un pedone (art. 33 cpv. 1 LCStr e 6 cpv. 1 ONC). Tuttavia - non senza rilevare che la dinamica illustrata nel rapporto di contravvenzione 29 maggio 2006, contestata dal ricorrente, appare poco chiara, così come i rapporti di segnalazione 17 maggio 2006 (doc. D) e di contro osservazioni 5 luglio 2006 (doc. F) dellagente, peraltro prodotti con il gravame e non facenti parte dellincarto dellautorità di prime cure - lunico elemento oggettivo sul quale non vi sono dubbi, è che il ricorrente ha arrestato la propria vettura prima del passaggio pedonale. Lagente denunciante conferma infatti che il conducente allultimo momento frenava bruscamente ed evitava di investire il bambino mancandolo per circa una distanza di 80 cm quando questi aveva quasi attraversato completamente il passaggio pedonale (cfr. rapporto di contro osservazioni 5 luglio 2006). Nel precedente rapporto di servizio, egli asseriva cheil conducente allultimo momento frenava bruscamente ed evitava di investire il bambino mancandolo di circa 80 cm passandogli davanti.
Anzitutto va detto che non si vede come il veicolo possa essere passato davanti al pedone, che aveva praticamente concluso lattraversamento.
Risulta altresì difficile credere che la misura di 80 cm si riferisca alla distanza che il pedone doveva ancora percorrere per raggiungere lestremità del passaggio pedonale.
Vè invece da credere che tale distanza sia quella tra il pedone e il punto in cui si è arrestato il veicolo del ricorrente, così come asserito nella dichiarazione testimoniale 3 agosto 2006 della moglie (ancorché interessata e rilasciata a distanza di oltre due mesi dai fatti). Dalle affermazioni dellagente non si può che desumere che linsorgente ha, di fatto, consentito al pedone di completare lattraversamento della carreggiata arrestandosi per tempo, anche se con manovra ampiamente tardiva.
È quindi a torto che il rapporto di contravvenzione, così come la decisione impugnata, ascrivono al ricorrente di non essersi fermato davanti al passaggio pedonale.
4.In tali evenienze, non ravvisandosi elementi suscettibili d'imputare al ricorrente l'infrazione rimproveratagli, questo giudice non può pervenire con affidante e tranquilla persuasione al convincimento che il ricorrente ha commesso linfrazione ascrittagli, per cui simpone di annullare la decisione impugnata.
Visto lesito del gravame non si prelevano né tasse né spese di giustizia (art. 15 LPContr).
Per quanto attiene alle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 cons. 2b).
per questi motivi visti gli art. 29 Cost; 33 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, 6 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè accoltoe la decisione impugnata annullata.
2.Non si prelevano né tasse di giustizia né spese.
Non si assegno ripetibili.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: