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30.2006.19

Imposizione di contributi di miglioria per le opere di realizzazione di un posteggio pubblico

Ticino · 2008-11-18 · Italiano TI
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L a competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

E. 2 Nel ricorso 30 gennaio 2006 l’insorgente chiede di indire un dibattimento ai sensi della CEDU al fine di poter meglio esporre la propria versione dei fatti. Tuttavia, non si vede come un eventuale dibattimento possa essere d’ausilio per il presente giudizio e recare ulteriori elementi di rilievo, considerato che il ricorrente ha esposto la propria tesi in modo chiaro, completo ed esplicito nel ricorso, come pure nelle precedenti comparse scritte, già acquisite agli atti. In concreto, la discussione appare piuttosto come un mero esercizio formale, fine a sé stesso, per cui non si rende necessaria. Per quanto attiene al richiamo dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione dell’incarto inerente alla procedura di contravvenzione, lo stesso risulta essere pacifico . Nulla osta dunque all'esame del ricorso nel merito.

E. 3 Secondo l’art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS). Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2'000.-, ritenuto che nei casi di minima gravità si può prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS; cfr. rinvio dell’art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS). Tali reati sono punibili anche qualora siano dovuti a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP).

E. 4 La Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera al multato - in applicazione delle norme citate - di avere lavorato in proprio sprovvisto di regolare autorizzazione dal 1. aprile 2004 al 15 febbraio 2005.

E. 5 Il

ricorrente non nega di aver commesso l’infrazione rimproveratagli, confermando

le risultanze del verbale di interrogatorio 15 febbraio 2005 di fronte

all’autorità d’indagine (doc. D), dal quale si evince che:

“Verso l’inizio

di aprile 2004 ho aperto il negozio __________ a __________ in via __________.

Questa attività l’ho continuata per 5/6 mesi (…). Lasciata l’attività del

negozio ho iniziato nel commercio di pneumatici usati (…). Ora vorrei iniziare

con l’esportazione di auto usate. Questa attività non l’ho però ancora

iniziata.

Devo

ancora perfezionare alcune cose. Per questa attività, saputo che mi necessitava

il permesso da parte della SPI, ne ho fatto richiesta”.

L’insorgente

si prevale tuttavia della sua buona fede in quanto riteneva che

“essendo

sposato con una cittadina svizzera potesse svolgere un’attività indipendente”

(cfr. ricorso 30 gennaio 2006, pag. 2, punto 2). Egli soggiunge che tale

attività era

“ben nota alle autorità comunali e soprattutto fiscali”

le

quali lo avrebbero “

lasciato operare senza problema alcuno dando pertanto

l’impressione allo stesso di svolgere un’attività in piena regola”

(cfr.

ricorso, pag. 3, punto 4). In concreto, rileva dunque una corresponsabilità di

dette autorità che non lo hanno reso edotto sull’obbligo di chiedere

l’autorizzazione per esercitare un’attività lavorativa, omettendo di segnalare

la situazione di irregolarità.

Alla

luce di tali considerazioni e vista la sua collaborazione attiva con le autorità,

egli considera che la multa inflittagli sia sproporzionata, limitandosi

tuttavia a chiederne l’annullamento e non già una riduzione.

Nelle

osservazioni 7 ottobre 2005 all’autorità di primo grado - ancorché tale argomentazione

non sia stata ripresa nel gravame - egli ha inoltre rilevato che l’attività

lucrativa illegale non andava computata per il periodo 1 - 14 febbraio 2005,

dal momento che la richiesta di permesso per la prospetta attività di

esportazione d’auto è stata inoltrata il 1° febbraio 2005 (cfr. formulario

104/B sub. doc. E): l’Ufficio regionale degli stranieri avrebbe quindi dovuto

rilasciargli un “permessino provvisorio” già a far tempo da tale data.

Non

senza rilevare che il formulario, seppur datato 1° febbraio 2005, è stato

consegnato al predetto ufficio solo l’8 febbraio 2005 (cfr. timbro sul retro),

la questione può tranquillamente rimanere aperta, poiché la differenza sulla

durata complessiva dell’attività illegale (40 settimane, anziché 41) non sarebbe

comunque tale da influire sulla commisurazione della pena.

E. 6 All’interessato,

nella sua qualità di cittadino della __________, sono applicabili le norme

concernenti persone straniere provenienti da paesi extra CE/AELS. Le stesse,

quando sono coniugate con un cittadino svizzero, pur avendo diritto al rilascio

e alla proroga del permesso di dimora giusta l’art. 7 LDDS, devono richiedere un’autorizzazione

per svolgere un’attività lavorativa in applicazione del RLaLPS-extra CE/AELS.

Cosa che l’insorgente ha attuato solamente l’8 febbraio 2005, ossia dieci mesi

circa dopo l’inizio della sua attività professionale.

Le

giustificazioni addotte dal ricorrente a sostegno della sua buona fede non

consentono tuttavia di scostarsi dal querelato giudizio.

Infatti,

l’eventuale buona fede dell’insorgente non permette di esimerlo da qualsivoglia

sanzione, poiché le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri, come

detto, sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3

CP). Aggiungasi che la

fattispecie non adempie

in ogni caso i presupposti per essere considerata di esigua gravità ai sensi

dell'art. 23 cpv. 6 seconda frase LDDS, poiché la violazione è perdurata per ben

dieci mesi.

Quanto

alla corresponsabilità delle autorità, così come risulta dalle dichiarazioni

rese dall’insorgente, il Comune di __________ gli avrebbe rilasciato le

necessarie autorizzazioni per aprire il negozio “__________” (cfr. verbale

d’interrogatorio 15 febbraio 2005, pag. 1), senza informarlo della necessità di

ottenere un’autorizzazione per esercitare detta attività lucrativa.

A parere

dell’interessato, il Comune di __________, unitamente alle autorità fiscali e doganali,

avrebbero potuto e dovuto accorgersi che egli non era in possesso di tale autorizzazione

e renderlo edotto sull’obbligo di farne richiesta: omettendo di rilevare la

situazione di irregolarità, gli avrebbero così dato l’impressione che stesse

svolgendo un’attività in piena regola.

Questa

circostanza tuttavia non è tale da togliere o sminuire la colpa del ricorrente.

La conoscenza di tali attività da parte delle autorità comunali e doganali o il

pagamento degli oneri fiscali, non lo esimevano dal dovere di verificare la

regolarità della sua situazione

prima

di cominciare ogni e qualsiasi attività

lucrativa, rivolgendosi per esempio all'Ufficio regionale degli stranieri o

alla stessa Sezione dei permessi e dell'immigrazione, così come per altro fatto

con l’istanza inoltrata il 1. febbraio 2005 in relazione alla prospettata

attività di esportazione di automobili e accessori (doc. E).

Della

conoscenza della situazione da parte delle autorità si può solo tener conto

nella commisurazione della pena, in particolare perché il loro mancato

intervento ha prolungato il periodo di infrazione. E infatti la Sezione dei

permessi e dell’immigrazione, come risulta dalla risoluzione 13 gennaio 2006 e

dalle osservazioni 10 febbraio 2006, pag. 2, punto 3, ha valutato anche questo

aspetto riducendo sensibilmente l’ammontare della multa.

Infine,

la sua disponibilità a collaborare con le forze inquirenti  –  seppur

apprezzabile, quanto dovuta – risulta irrilevante ai fini del giudizio, come

pure il fatto che tale attività lavorativa abbia poi comportato dei debiti.

E. 7 Per quanto concerne l’adeguatezza della contravvenzione di fr. 500.-, si ribadisce che non ci troviamo di fronte a un caso di minima gravità, vista la durata del lavoro non autorizzato. L’autorità di prima istanza, come detto, ha già considerato la corresponsabilità delle autorità. Questa somma è inoltre da ritenere rettamente commisurata al grado di colpa. Occorre infatti considerare, oltre alla durata del lavoro non autorizzato, che l’infrazione avrebbe potuto essere evitata con facilità se il ricorrente avesse assunto informazioni presso le autorità competenti. Nulla induce pertanto a scostarsi dalla decisione impugnata.

E. 8 Il ricorso - infondato - deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr). per questi motivi                 visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS; 45 RLaLPS-extra CE/AELS; 1 segg. LPContr; dichiara e pronuncia:                1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Il presidente:                                                                La segretaria: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Dispositiv
  1. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili. 3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
  2. Intimazione a: - - per il Tribunale di espropriazione la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.30.2006.19

Lugano

18 novembre 2008

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Alberto Canepa

arch. Bruno Buzzini

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 11 maggio 2006 da

RI 1

rappr. dall’  RA 1

contro

la decisione su reclamo emanata il 3 aprile 2006 dalMunicipiodi __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti le opere di realizzazione dei posteggi pubblici a __________relativamente al mapp. no. 439 RFD di __________,

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

consideratoin fatto e in diritto

1.1.1. Con risoluzione del 15.12.2003 il Consiglio Comunale di __________ ha concesso un credito di fr. 453'900.- per la costruzione di 16 nuovi posteggi al mapp. no. 20 in località __________ ed ha autorizzato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine dell’80% della spesa; il tutto come indicato nel MM del 10.11.2003.Ad opera eseguita, con messaggio del 19.9.2005, ilMunicipioha proposto l’abrogazione delle predetta risoluzione e la riduzione della quota imponibile al 60% del consuntivo. Detta proposta è stata accettata all’unanimità dal legislativo nel corso della seduta del 25.10.2005.1.2. IlMunicipioha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 1°.12.2005 al 2.1.2006 previo invio di un avviso personale.RI 1 è proprietaria del mapp. no. 439 ed in tale veste è stata assoggettata al pagamento di un contributo di fr. 14'864.60.Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato parzialmente accolto dalMunicipioche, con risoluzione del 3.4.2006, ha ridotto l’importo a fr. 10'180.65 (cfr. scheda allegata).Da ciò il ricorso in esame nel quale la proprietaria ribadisce di disporre di un posteggio privato idoneo ad accogliere 3 vetture e quindi chiede l’annullamento del contributo o, in subordine, la sua riduzione.Con osservazioni del 22.5.2006 ilMunicipiopostula la reiezione del gravame.L’udienza di conciliazione, con contestuale sopralluogo, ha avuto luogo il 26.2.2008 con esito negativo.

2.2.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17).Secondo dottrina e giurisprudenza la formazione di un posteggio pubblico è un’opera di urbanizzazione soggetta al prelievo di contributi poiché, di principio, da essa derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter, Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70).In particolare è risaputo che per un fondo edificabile, ed a maggior ragione se edificato, la presenza di un parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze costituisce un fattore rivalutante.Veroè che la possibilità di disporre di parcheggi in prossimità dell’abitazione rappresenta in genere una condizione ed una comodità irrinunciabili anche per l’acquisto o l’affitto di edifici nei nuclei di villaggio dove, notoriamente, la carenza di posteggi è cronica (RtiD I-2008 no. 31 c. 5.3).2.2. Il nuovo posteggio pubblico di __________, che consta di 16 posti auto, è al servizio del nucleo residenziale omonimo ed è stato dichiaratamente voluto per ovviare ad una cronica assenza di posteggi pubblici e privati, e per scongiurare gli importanti problemi di viabilità e di sicurezza per gli utenti dovuti allo stazionamento di veicoli lungo il bordo della strada (cfr. MM 10.11.2003).Ciò considerato il posteggio si rivela senz’altro pagante per i fondi serviti che possono usufruire di nuovi spazi di sosta di facile e comodo accesso oltre che consoni alla destinazione ed alle esigenze della zona. Tra questi si annovera anche il mapp. no. 439 essendo edificato e situato nelle immediate vicinanze. Il fatto, asserito dalla ricorrente, che la proprietà disponga di sufficienti posteggi privati è di per sé ininfluente e non basta a sovvertire la presunzione del vantaggio particolare; piuttosto si tratta di un elemento che assurge a fattore correttivo nell’operazione di riparto dei contributi per stabilire e differenziare l’oggettiva necessità d’uso dell’infrastruttura (RtiD I-2008 no. 31 c. 5.3).Nel principio l’assoggettamento del mapp. no. 439 al contributo di miglioria è dunque fondato.

3.3.1. A norma dell’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).Considerato che l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; RtiD I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i principi costituzionali (RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).3.2. Stando al prospetto pubblicato la ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base di vari parametri quali, segnatamente, l’indice di sfruttamento integrato con un correttivo, la superficie dei terreni e la distanza di ognuno di essi dal posteggio. Sono inoltre considerati, per ogni particella, i posteggi esistenti contati mediante sopralluogo, il numero di posteggi necessari secondo l’edificazione attuale ed il numero di posteggi necessari secondo il PR.Complessivamente il metodo applicato risponde alle esigenze poste dalla giurisprudenza avvalendosi di criteri di riconosciuta validità ed oggettività facilmente verificabili.3.3. Oggetto di contestazione in concreto è solo il fattore “posteggi esistenti”. La ricorrente, che non dispone di posteggi sul mapp. no. 439, fruisce di un’area locata al mapp. no. 593, ubicata a lato della strada, utilizzata come posteggio e sostiene che sia idonea ad accogliere 3 vetture; di conseguenza la sua necessità di posteggio sarebbe ampiamente soddisfatta. Dal canto suo il Municipio, che nel prospetto pubblicato ha negato l’esistenza di posteggi (fattore 0), in sede di reclamo, prendendo posizione sulla censura della proprietaria, ha dapprima osservato che l’area locata è ubicata al di fuori della zona edificabile, che in ragione della sua posizione essa non offre alcuna garanzia di sicurezza per gli utenti della strada, e che non è stata rilasciata alcuna licenza edilizia per la formarvi dei posteggi; finalmente il Municipio ha nondimeno corretto il fattore tuttavia ammettendo la disponibilità di 1 solo posteggio in ragione della conformazione particolare e delle dimensioni contenute della superficie (cfr. decisione su reclamo e scheda allegata).Le argomentazioni del Municipio sono ben lungi dall’essere criticabili; al contrario, nella misura in cui riconoscono l’esistenza anche di 1 solo posteggio sono favorevoli alla ricorrente.La formazione di un parcheggio, come la semplice destinazione di un fondo allo stazionamento di veicoli, soggiace al rilascio di un permesso di costruzione (art. 4 let. c RLE; TRAM 1.12.2006 N. 50.2005.25 e rinvii). Per di più qualora il fondo fosse ubicato al di fuori della zona edificabile – com’è il caso del mapp. no. 593, che in base al PR approvato nel 1983 ed ancora vigente al momento della pubblicazione del prospetto è assegnato al comprensorio forestale – lo stazionamento di veicoli non è conforme alla funzione di zona e quindi il posteggio potrebbe essere autorizzato solo se rispondesse ai requisiti posti dall’art. 24 LPT.In concreto non risulta essere stata rilasciata alcuna licenza edilizia e neppure un’autorizzazione a titolo precario. Dal profilo giuridico l’uso dell’area come posteggio è, dunque, a tutti gli effetti abusivo.Alle considerazioni che precedono si aggiunge che l’area in questione è costituita da una superficie di conformazione assai irregolare (cfr. verbale di sopralluogo) situata in corrispondenza con una curva oltretutto priva di visuale. Anche ammettendo che sia possibile posteggiarvi 3 veicoli perpendicolarmente alla strada (cfr. documentazione fotografica), è evidente che in ragione della profondità asimmetrica della superficie gli stalli non presentano la lunghezza minima di ml 5 (cfr. Norma VSS 640291 tab. 3) costituente uno dei criteri che devono essere obbligatoriamente rispettati nella formazione di posteggi, questi ultimi dovendo essere dimensionati, per l’appunto, secondo le norme VSS (art. 26 NAPR). Le vetture vengono quindi a trovarsi a filo della carreggiata e non dispongono dell’indispensabile spazio di manovra; ciò, come già rilevato, in un punto privo di visuale e dove la strada, peraltro sprovvista di marciapiede, consente a malapena l’incrocio di due veicoli.In passato il Municipio non ha sollevato obiezioni formali allo stazionamento di veicoli verosimilmente in quanto consapevole da un canto della carenza di posteggi pubblici in zona che mal si conciliava con le esigenze dei residenti, e d’altro canto dell’impossibilità (o della difficoltà) di creare posteggi privati sul mapp. no. 439. Ovviamente, tuttavia, nel contesto del calcolo dei contributi di miglioria non può essere ignorato che detta situazione è abusiva o quantomeno non confacente. Pertanto ammettendo l’esistenza di 1 posteggio – inteso come stallo parallelo alla strada – il Municipio ha dimostrato di tener conto di uno stato di fatto precedentemente tollerato ma anche della sola collocazione che possa dirsi conforme ad uno standard minimo.Di conseguenza, essendo infondato, il ricorso dev’essere respinto.

4.Visto l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.

per questi motivi

richiamata                       la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia1.     Il ricorso è respinto.

2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.     Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente                                                                        Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo                                                       Enzo Barenco