Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.30.2006.187
16481/606
Bellinzona
26 giugno 2007
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 luglio 2006 presentato da
RI 1__________
difeso da: DI 1
contro
la decisione __________ n. __________ emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 8 agosto 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.CRTE 1con decisione 7 luglio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 140.-, per i seguenti motivi:
"Ha circolato con il veicolo articolato __________ / __________ omettendo di recare seco il disco del giorno precedente.
Fatti accertati il 7 maggio 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 56, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 14 cpv. 6, 21 cpv. 2 vOLR.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C.La CRTE 1, con comunicazione 8 agosto 2006, si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1.La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
Nel gravame 17 luglio 2006 il ricorrente lamenta unasserta violazione del suo diritto di essere sentito, nella misura in cui non gli è stato permesso di potersi esprimere precedentemente in merito alle accuse rivoltegli. Precisa che con lettera 29 maggio 2006 ha chiesto di poter visionare lincarto inerente la procedura aperta nei suoi confronti, senza che alla stessa sia stato dato seguito.
Principio fondamentale della procedura giudiziaria, e in particolare della procedura penale, il diritto di essere sentito garantito dallart. 29 Cost, permette - per quanto qui interessa
- alla persona ritenuta colpevole di aver commesso una contravvenzione, un crimine o un delitto, la possibilità di visionare gli atti componenti il suo incarto e di esprimersi in merito alle accuse ascrittegli.
La legge di procedura per le contravvenzioni garantisce tale diritto, obbligando lautorità di prime cure ad assegnare al denunciato un termine di quindici giorni per presentare le proprie osservazioni, a permettere a questultimo di chiedere un complemento dinchiesta e a mettergli a disposizione gli atti componenti lincarto (art. 3 e 13 LPContr). Lautorità non è tuttavia tenuta a trasmettere gli atti ufficiali componenti lincarto contravvenzionale, ma unicamente a rendere lo stesso accessibile allinteressato affinché lo possa esaminare, prendendo,ove occorra, i necessari appunti.Qualora questo diritto non dovesse essere rispettato, la decisione dellautorità di prima istanza deve essere annullata.
In specie, lincarto era liberamente accessibile prima presso le autorità dindagine a __________ e in seguito - dall8 agosto 2006 - presso la Pretura penale a __________: spettava al ricorrente attivarsi per consultare lo stesso entro il termine impartito per presentare le osservazioni. Egli non può quindi lamentarsi di una violazione del diritto di essere sentito per celare una propria negligenza. Di transenna, si noti che tale richiesta sembra essere fine a sé stessa, in quanto era palese che gli atti componenti lincarto fossero costituiti unicamente dal rapporto di contravvenzione 16 maggio 2006: considerato che laddebito mossogli era precisamente quello di non aver prodotto i dischi richiesti - tranne quello del venerdì che è stato restituito, poiché in regola - lautorità non poteva essere in possesso di altra documentazione.
Le doglianze riguardanti la violazione del diritto di essere sentito devono di conseguenza essere respinte. Nulla osta pertanto allesame del ricorso nel merito che può essere giudicato sulla base degli atti a norma dellart. 12 LPContr.
2.Giusta lart. 14 cpv. 6 vOLR 1 (che corrisponde ora all14c cpv. 1 OLR 1, in vigore dal 1° novembre 2006),il conducente deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento allautorità di esecuzione i dischi della settimana in corso come anche il disco dellultimo giorno della precedente settimana durante la quale ha guidato; i dischi non più utilizzati devono essere resi al datore di lavoro perché li conservi(cfr. art. 56 LCStr).
È punito con la multa chiunque viola le disposizioni sul controllo, in particolare chi non tiene o non tiene correttamente i mezzi di controllo, non se ne serve o non se ne serve correttamente, non li usa o li danneggia (art. 21 cpv. 2 lett. a ORL 1; cfr. 103 e 106 LCstr).
3.La CRTE 1 in applicazione delle predette disposizioni ha sanzionato linsorgente, come detto, per aver circolato omettendo di recare seco i dischi utilizzati nella settimana in corso e quello dellultimo giorno della settimana precedente durante la quale ha guidato il veicolo articolato targato __________.
4.Con osservazioni 23 agosto 2006 successive allintimazione del rapporto di contro-osservazioni 5 giugno 2006 della Polizia cantonale da parte di questo giudice linsorgente contesta linfrazione ascrittagli sostenendo che limpossibilità nel presentare i mezzi di controllo è giustificata dal fatto che non ha lavorato nei giorni precedenti il controllo, fatta eccezione del venerdì, giorno per il quale ha regolarmente presentato il disco.
5.Come già detto in precedenza, per legge, il conducente professionale di un veicolo a motore deve essere in grado di fornire in ogni momento i dischi utilizzati nella settimana in corso, il disco dellultimo giorno della settimana precedente durante la quale ha guidato un veicolo, nonché la carta del conducente, nel caso sia titolare di simile documento (obbligo introdotto a seguito della revisione entrata in vigore il 1° novembre 2006). Limpossibilità di produrre uno di questi mezzi di controllo, senza un valido motivo giustificativo, costituisce la prova che tale infrazione è stata commessa, donde la violazione della LCStr e delle relative norme desecuzione.
Nella fattispecie, il ricorrente non è stato in grado di produrre i dischi utilizzati durante la settimana in cui è avvenuto il controllo, fatta eccezione per quello relativo al venerdì, dal quale non sono emerse irregolarità. A giustificazione dellassenza dei dischi, egli sostiene di non aver lavorato nei giorni precedenti il controllo e di non poterli quindi produrre.
Questa circostanza - peraltro facilmente dimostrabile - non è tuttavia stata provata né tanto meno resa verosimile da alcun documento, quale una copia del libretto o del piano di lavoro, o eventualmente da una dichiarazione del datore di lavoro. Lonere probatorio del ricorrente circa lesistenza di una prova liberatoria risulta così disatteso, con la conseguenza che linfrazione deve essere confermata.
Di transenna si rilevi che la giustificazione dellinsorgente appare comunque dubbiosa dato che è stata esposta per la prima volta con le osservazioni 2 agosto 2006 e non già in sede di ricorso quale ultima ratio.
Abbondanzialmente, si rileva che il ricorrente sostiene vagamente di non aver lavorato i giorni precedenti il controllo, guardandosi bene dal precisare qual è stato lultimo giorno in cui ha circolato con lautomezzo, ciò che non permette di escludere che abbia lavorato anche la settimana precedente, di modo che linfrazione risulterebbe commessa nella misura in cui non è stato in grado di produrre il disco relativo allultimo giorno di detta settimana.
6.La multa inflitta risulta, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 56, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 14 cpv. 6, 21 cpv. 2 vOLR 1; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1.Il ricorsoè respintoe la decisione impugnata confermata.
2.La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3.Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).